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Sez. 2, Sentenza n. 5422 del 05/03/2009 (Rv. 607227 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Verificazione della scrittura privata - Istanza tempestivamente proposta in primo grado - Ingannevole rinuncia al disconoscimento compiuta dalla parte nei cui confronti la scrittura è stata prodotta - Esame da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607227-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE

L'istanza di verificazione della scrittura privata - tempestivamente proposta in primo grado in relazione ad un contratto di compravendita immobiliare - può essere esaminata dal giudice d'appello ove alla verificazione non si sia proceduto nel giudizio di primo grado a causa di un'ingannevole rinuncia al disconoscimento della scrittura compiuto dalla parte nei cui confronti essa è stata prodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dato corso alla verificazione in grado di appello poiché in primo grado il procuratore dei convenuti, contro i quali la scrittura era stata prodotta, aveva dichiarato di rinunciare al disconoscimento della sottoscrizione, "senza però riconoscere la scrittura").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)