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Sez. 3, Sentenza n. 19067 del 05/09/2006 (Rv. 592635 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE | Scrittura disconosciuta in primo grado - Istanza di verificazione - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento
Stato
decisa il 2006-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592635-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Nel vigore dell'art. 345 nuovo testo cod. proc. civ., non è possibile proporre istanza di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. per la prima volta in appello con riferimento ad una scrittura privata prodotta in primo grado e in quella sede disconosciuta ai sensi dell'art. 214 stesso codice, atteso che verrebbe altrimenti stravolto il disegno generale della scansione dei tempi processuali, quale costruito dal legislatore con la novella di cui alla legge n. 353 del 1990.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)