Sez. U, Sentenza n. 3083 del 29/10/1971 (Rv. 354404 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - AMMISSIBILITA - LIMITI - NELLA PENDENZA DEL TERMINE PER APPELLARE LA SENTENZA SULLA GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - AMMISSIBILITA - LIMITI - NELLA PENDENZA DEL TERMINE PER APPELLARE LA SENTENZA SULLA GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA*
L'istanza di regolamento di giurisdizione e preclusa soltanto dalla intervenuta decisione di merito in primo grado o dall'avvenuto passaggio in cosa giudicata formale della sentenza di primo grado che abbia deciso sulla giurisdizione, mentre e ammissibile, invece, in pendenza del termine legale per proporre l'appello contro la sentenza con cui la giurisdizione sia stata affermata o negata. (V 1857'69, mass n 340974; 1103'69, mass n 339628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)