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Sez. U, Sentenza n. 1857 del 26/05/1969 (Rv. 340974 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE IN PRIMO GRADO DELLA SOLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340974-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO - DECISIONE IN PRIMO GRADO DELLA SOLA QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - PROPONIBILITA - LIMITI - PARTE VITTORIOSA - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA.*

L'istanza per regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposta anche quando il giudice di primo grado abbia risolto la questione di giurisdizione senza decidere il merito e la pronuncia non sia ancora passata in giudicato. Essa puo essere proposta anche dalla parte, la cui tesi - in ordine alla giurisdizione - sia stata accolta dal suddetto giudice. (sulla prima parte, V.2061-68, massima n. 334184 sulla seconda parte, V. 1821-67, massima n. 328716).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)