Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 luglio 1983, causa 201/82
Epigrafe
Nel procedimento 201/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte in forza del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla Corte suprema di cassazione (Sezioni unite civili), che si pronunzia in sede di regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 del codice di procedura civile italiano, nella causa pendente fra
Gerling Konzern Speziale Kreditversicherungs-AG e altri, con sede in Colonia,
e
Amministrazione del Tesoro dello Stato, ragioneria generale dello Stato, ufficio liquidazioni Ente autotrasporti merci (EAM), in persona del ministro del Tesoro pro tempore,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 della suddetta Con- venzione 27 settembre 1968,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Y. Galmot e C. Kakouris, giudici
avvocato generale : G. F. Mancini
cancelliere: H. A. Rühi, amministratore principale
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Ï fatti che hanno dato origine alla controversia, le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — La causa principale › 1. Gli antefatti
paragrafo 1
II trasporto internazionale di merci su strada è retto, fra l'altro, dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci su strada, adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959, e resa esecutiva in Italia con legge 12 agosto 1962, n. 1517. Detta Convenzione prevede che gli automezzi muniti di uno speciale documento di accompagnamento («carnet TIR») emesso, nello Stato in cui ha inizio il trasporto, da organizzazioni a ciò abilitate e affiliate alla International Road Transport Union (IRU) e sigillati dall'ufficio doganale di partenza possano attraversare le frontiere di transito con esenzione dal pagamento o deposito di diritti e tasse di entrata o uscita e da visite di controllo. Detto pagamento viene effettuato dalle organizzazioni nazionali abilitate al rilascio dei «carnet TIR» ed affiliate all'IRU.
paragrafo 2
Tali organizzazioni si rendono garanti per il pagamento dei diritti e tasse riconosciuti esigibili, delle spese accessorie, nonché delle pene pecuniarie conseguenti ad infrazioni connesse all'esecuzione del trasporto nei paesi in cui quei pagamenti sono dovuti, anche se il carnet sia stato rilasciato da organizzazione di altro Stato, parimenti affiliata all'IRU.
paragrafo 3
Ciascuna delle dette organizzazioni è a sua volta garantita da un gruppo internazionale di assicuratori in forza di un contratto concluso nel 1961 a Ginevra dal-l'IRU, nel proprio interesse e nell'interesse di ciascuna delle organizzazioni nazionali, da una parte, e da detto gruppo internazionale di assicuratori, comprendente sette compagnie fra le quali figura la Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung Aktiengesellschaft, dall'altra. L'organizzazione abilitata in Italia, e garante fino al limite massimo di LIT 30000000 per carnet, era, all'epoca dei fatti di causa, l'Ente autotrasporti merci (in prosieguo «EAM»). Successivamente, tale organizzazione veniva messa in liquidazione e la sua attività proseguita, in base a legge, dal ministero del Tesoro.
paragrafo 4
E in tale contesto che l'amministrazione italiana delle dogane pretendeva il pagamento di pene pecuniarie, tasse, diritti e accessori con riferimento ad una serie di trasporti effettuati in regime TIR, per i quali erano stati accertati in Italia illeciti e fatti che avevano reso esigibili i suddetti oneri e tributi.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › A — La causa principale › 2. Il procedimento dinanzi ai giudici nazionali
paragrafo 1
Con atto di citazione 17 luglio 1974, il ministero del Tesoro, agendo in qualità di liquidatore dell'EAM, citava dinanzi al Tribunale di Roma il suddetto gruppo di assicuratori, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma complessiva di LIT 812134310, corrispondente a quella pretesa dall'amministrazione doganale. Costituitosi il contraddittorio, gli assicuratori eccepivano, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, prima di svolgere, in via subordinata, argomenti di merito.
paragrafo 2
In pendenza del giudizio, essi proponevano ricorso incidentale dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in conformità all'art. 41 del codice di procedura civile italiano per regolamento preventivo di giurisdizione.
paragrafo 3
La controversia ha avuto origine dal fatto che il contratto di assicurazione stipulato nel 1961 contiene una clausola di deroga di giurisdizione in favore delle organizzazioni nazionali (nella specie, dell'EAM), le quali potevano convenire in giudizio gli assicuratori dinanzi al giudice competente dello Stato in cui esse hanno sede. In effetti, l'art. 8 del contratto concluso nel 1961 tra il pool di assicuratori e l'IRU stabilisce che «in caso di controversia tra il pool e una delle organizzazioni nazionali, queste ultime avranno il diritto di reclamare una procedura davanti al tribunale competente del paese in cui esse hanno sede, per l'applicazione del diritto di questo paese».
paragrafo 4
Ora, anche se la Convenzione di Bruxelles del 1968 non prevede la competenza del giudice dello Stato in cui l'assicurato-re-attore ha sede, detta competenza può, cionondimeno, essere contrattualmente prevista mediante clausola attributiva di giurisdizione ai sensi degli artt. 12 e 17 della suddetta Convenzione.
paragrafo 5
È proprio l'interpretazione dell'art. 17 che è controversa nel procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, poiché gli assicuratori contestano che detta clausola attributiva di giurisdizione possa esser fatta valere dalla controparte, in quanto non è stata sottoscritta dall'EAM (o dall'amministrazione del Tesoro), mentre l'art. 17 della Convenzione di Bruxelles subordina la proroga di competenza alla condizione della forma scritta.
paragrafo 6
Stando così le cose, la Corte di Cassazione, con ordinanza in data 28 luglio 1982, ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali :
paragrafo 7
1. Se, in caso di contratto debitamente firmato dalle parti contraenti e stipulato, da una di queste, per sé e nell'interesse di altri beneficiari, la clausola derogativa della competenza giurisdizionale in esso convenuta con riferimento a controversie promovibili dai detti beneficiari, valga a realizzare anche a favore di questi il requisito della forma scritta voluto, dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2. Se l'effetto di determinare la competenza del giudice adito — derivante, secondo l'art. 18 della citata Convenzione, dalla comparizione del convenuto — si verifichi anche quando il convenuto stesso, nel costituirsi, oltre ad eccepire in via preliminare l'incompetenza di quel giudice, prospetti soltanto in via subordinata difese di merito.
paragrafo 8
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1982.
paragrafo 9
Sono state depositate osservazioni scritte, in forza dell'art. 5 del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte, della Convenzione 27 settembre 1968, dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai suoi agenti don. Guido Berardis e dott. Georges Kremlis, membri del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il dott. Oreste Montako, membro dello stesso servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, e dal Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal suo mandatario ad litem, e con domicilio eletto presso l'ambasciata d'Italia in Lussemburgo.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha inoltre deciso, in conformità all'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Terza Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Ossewazioni della Commissione › 1. Sulla prima questione formulata dalla Corte di Cassazione
paragrafo 1
La Commissione osserva anzitutto che dal contenuto dell'ordinanza di rinvio si può desumere che il contratto di assicurazione di cui è causa non è stato stipulato dall'IRU in qualità di rappresentante delle organizzazioni nazionali ad essa aderenti, poiché altrimenti esso avrebbe prodotto direttamente tutti i suoi effetti giuridici nella sfera del rappresentato, che sarebbe titolare di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal contratto.
paragrafo 2
La Commissione ritiene che ci si trovi piuttosto di fronte ad un contratto di assicurazione stipulato in nome proprio per conto altrui. In questo tipo di assicurazione, titolare dell'interesse assicurato è necessariamente una persona diversa dal contraente, determinata al momento della conclusione del contratto o determinabile successivamente.
paragrafo 3
Questo tipo di contratto, che rientra nella categoria dei contratti a favore di terzo, implica la volontà delle parti di procurare l'acquisto di un diritto a detto terzo, che resta tuttavia estraneo al contratto.
paragrafo 4
La Commissione precisa che, nella fattispecie, le parti del contratto sono il pool di assicuratori (in quanto assicuratori) e l'IRU (in quanto contraente). Le organizzazioni nazionali sono gli assicurati (terzi), titolari di diritti nascenti dal contratto stesso ed in particolare dalla clausola attributiva di giurisdizione ivi figurante all'art. 8.
paragrafo 5
Secondo la Commissione, il problema è di sapere se l'assicurato possa valersi della predetta clausola pur non avendola egli stesso sottoscritta, mentre l'assicuratore ed il contraente l'hanno, quanto a loro, sottoscritta.
paragrafo 6
La Commissione è convinta della necessità di risolvere affermativamente tale quesito:
paragrafo 7
a) essa ritiene che il sistema di competenze in materia di assicurazioni riflette la preoccupazione, che anima le legislazioni di diversi Stati membri e la Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, di proteggere l'assicurato contro il potere delle compagnie di assicurazione;
dal testo stesso della Convenzione traspare questa preoccupazione di proteggere l'assicurato: mentre la Convenzione prevede, all'art. 2, un criterio di base di competenza giurisdizionale, quello del domicilio del convenuto, e mentre gli artt. 5 e 6 prevedono una serie di competenze speciali, lasciate alla libera scelta dell'attore, per quanto riguarda le assicurazioni la Convenzione ha stabilito un sistema di competenze particolari: l'assicurato attore ha a sua disposizione tutta una serie di competenze possibili, a norma degli artt. 7-10 della Convenzione. Parallelamente, e nello stesso spirito, la gamma di competenze di cui dispone l'assicuratore attore è strettamente limitata (art. 11);
la volontà di proteggere l'assicurato risulta anche dalla lettura della relazione Jenard sulla Convenzione;
la Commissione sottolinea che la stessa Corte di giustizia ha avuto modo di mettere in luce, in materia di vendite rateali, lo scopo di protezione della parte più debole, e ne ha fatto un vero e proprio strumento di interpretazione della Convenzione (sentenza 21. 6. 1978, causa 150/77, Bertrand/Ott, Race. pag. 1431). Le stesse considerazioni dovrebbero valere anche per le assicurazioni, le quali sono trattate dalla Convenzione allo stesso modo delle vendite rateali;
infine, la Commissione osserva che, benché la Convenzione preveda all'art. 17 una possibilità generale di proroga di competenza in forza di un accordo fra le parti, è necessario, affinché l'accordo sia valido per quanto riguarda le assicurazioni, che siano soddisfatte le specifiche condizioni stabilite dagli artt. 12 e 15. Ora, le condizioni di cui all'art. 12 sono ispirate dalla preoccupazione di proteggere l'assicurato.
b) Dopo avere esaminato le conseguenze di una clausola di proroga della competenza in caso di rapporti contrattuali normali, la Commissione sottolinea l'incidenza di una siffatta clausola nell'ipotesi di un rapporto contrattuale nel quale siano coinvolti terzi. Essa rileva che, nel campo delle assicurazioni, possono esserci tre figure soggettive: il contraente, l'assicurato e il beneficiario. Tali figure possono coincidere in una sola persona o eventualmente combinarsi in due o tre soggetti. Nel caso dell'assicurazione per conto altrui, il contraente è sempre persona diversa dall'assicurato (nella fattispecie, l'IRU e le organizzazioni nazionali ad essa aderenti), il che implica che l'assicurato è titolare di diritti (in particolare, quello al pagamento della somma assicurata) senza essere parte nel contratto, cui rimane estraneo «terzo». Tali diritti possono esser fatti valere mediante azione diretta contro l'assicuratore. Secondo la Commissione, il terzo assicurato, anche qualora non sottoscriva materialmente l'eventuale clausola di proroga della competenza che gli attribuisca il diritto di adire un giudice determinato, può nondimeno valersene, senza che a ciò osti il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17.
Ad avviso della Commissione, questa soluzione deriva fra l'altro dalla finalità dell'art. 17, qual è stata sopra precisata, nonché dal complesso della particolare disciplina cui la Convenzione sottopone i contratti di assicurazione.
In proposito, l'art. 8 della Convenzione prevede che l'assicuratore, il quale abbia il proprio domicilio nel territorio di uno Stato contraente, può essere convenuto sia davanti ai giudici di detto Stato, sia, in un altro Stato contraente, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato il
contraente dell'assicurazione. Nel caso in cui l'assicurato o il beneficiano siano persone diverse dal contraente, il luogo del loro domicilio non viene preso in considerazione.
D'altro canto, l'art. 12 prevede una serie di condizioni alle quali è subordinata la validità di una clausola attributiva di giurisdizione in materia di assicurazioni, che può ampliare la portata dell'art. 8, per prevedere anche, come criterio di competenza, il domicilio dell'assicurato o del beneficiario. Detto articolo stabilisce inoltre che, in materia di assicurazione, si può derogare alle disposizioni della Convenzione relative alla competenza solo con convenzioni «che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario, di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione ...».
La Commissione ne desume che la Convenzione prevede dunque espressamente la possibilità di stipulare clausole di proroga non soltanto in favore del contraente, parte nel contratto, ma anche in favore dell'assicurato o del beneficiario che, per definizione, non sono parti nel contratto. Perciò, prosegue la Commissione, se la condizione di forma di cui all'art. 17 fosse interpretata nel senso che la materiale sottoscrizione dell'assicurato o del beneficiario è necessaria perché questi ultimi possano valersi della clausola di proroga stipulata in loro favore, l'art. 12 sarebbe svuotato del suo contenuto e paralizzato nelle sue finalità.
In effetti, salvo coincidenza nella persona del contraente, l'assicurato e il beneficiario sono per definizione soggetti estranei al rapporto contrattuale assicurativo ed il beneficiario è spesso addirittura sconosciuto al momento della conclusione del contratto.
La Commissione sostiene anche che una siffatta tesi porterebbe a privare della sua sostanza un istituto di uso frequente e di utilità indiscussa nei rapporti commerciali nazionali ed internazionali, quello del contratto di assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta.
e) La Commissione sottolinea che altre considerazioni, di carattere testuale ed esegetico, sull'art. 17 militano a favore della tesi secondo cui una clausola attributiva di giurisdizione stabilita in un contratto di assicurazione in favore dell'assicurato o del beneficiario, soggetti terzi, è valida se i requisiti di forma dell'art. 17 sono soddisfatti nei rapporti tra assicuratore e contraente.
In primo luogo — essa osserva — l'art. 17 esige una convenzione scritta tra le parti, destinata a determinare il giudice competente a concoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico.
La Commissione considera che queste disposizioni si applicano anche nel caso di contratti di assicurazione per conto altrui e che, nella fattispecie, vi è stata sicuramente una convenzione scritta tra le parti, cioè fra l'assicuratore (il pool) ed il contraente (l'IRU), convenzione mediante la quale l'assicuratore ha acconsentito a derogare alle competenze derivanti dalla Convenzione, nel caso che esso fosse convenuto, in favore degli assicurati (le organizzazioni nazionali TIR).
Secondo la Commissione, questa convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, riguarda un rapporto giuridico ben determinato, e cioè quello tra assicuratore ed assicurati.
In secondo luogo, la Commissione è del parere che la propria tesi trovi conforto nelle finalità, sopra descritte, dell'art. 17. L'art. 17 è destinato a garantire l'esistenza di un accordo effettivo tra le parti, che il giudice deve verificare. Qualora si tratti, come nella fattispecie, di una clausola in favore di una sola delle parti, quest'ultima conserva, in forza dell'art. 17, 3o comma, il diritto di adire ogni altro giudice competente ai sensi della Convenzione, mentre l'altra parte non potrà opporsi alla deroga se il suo consenso è evidente.
La Commissione ne desume che, nel caso di specie, anche a voler negare che la firma del contraente rende valida una clausola attributiva di giurisdizione accettata dall'assicuratore in favore dell'assicurato, l'assicuratore, avendo chiaramente manifestato il suo consenso, non può opporsi all'applicazione di detta clausola.
d) In quarto luogo, la Commissione ritiene che la questione sottoposta alla Corte solleva il problema del rispetto del principio della buona fede. Essa considera, in proposito, che ammettere che l'assicuratore possa opporsi all'applicazione di una clausola stabilita in favore dell'assicurato, pur avendola debitamente sottoscritta, mentre l'assicurato, per ipotesi, non l'ha sottoscritta, porterebbe ad interinare la malafede iniziale dell'assicuratore, il quale, al momento della conclusione del contratto, avrebbe acconsentito alla clausola in favore dell'assicurato, ben sapendo che quest'ultimo non avrebbe comunque potuto avvalersene.
La Commissione osserva che il rispetto del principio della buona fede è essenziale, in particolare nei settori, come quello delle assicurazioni, in cui la protezione delle parti più deboli costituisce la finalità principale delle disposizioni in materia.
e) Infine, la Commissione richiama l'attenzione sul fatto che la nuova versione dell'art. 17 (quale risulta dalle modifiche apportate con la Convenzione firmata il 9 ottobre 1978, non ancora in vigore) riconosce anche una «forma ammessa dagli usi nel commercio internazionale ... e che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere».
La Commissione è del parere che tale nozione di «usi nel commercio internazionale» comprenda, fra l'altro, anche contratti di assicurazione come quello di cui è causa, i quali facilitano notevolmente i rapporti commerciali..
In definitiva, la Commissione propone di risolvere come segue la prima questione formulata dalla Corte di Cassazione:
«Nel contesto di un contratto di assicurazione, una clausola attributiva di giurisdizione in favore dell'assicurato, persona diversa dal contraente, deve essere considerata valida ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, se il requisito della forma scritta previsto da quest'ultimo è soddisfatto nei rapporti tra assicuratore e contraente».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › A — Ossewazioni della Commissione › 2. Sulla seconda questione formulata dalla Corte di Cassazione
paragrafo 1
La Commissione osserva che la Corte di giustizia ha già avuto occasione di risolvere tale questione, e precisamente nella sentenza 22 ottobre 1981 (causa 27/81, Rohr/Ossberger, Race. pag. 2431). La Corte ha allora affermato che l'art. 18 della Convenzione permette alla parte convenuta, che eccepisca l'incompetenza del giudice adito, di presentare al tempo stesso, in via subordinata, le sue difese sul merito, ma senza per questo perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza. Perciò, la Commissione propone che la seconda questione formulata dalla Corte di Cassazione venga risolta come segue:
paragrafo 2
«L'art. 18 della Convenzione deve essere interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l'eccezione di incompetenza».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni del Governo della Repubblica italiana › 1. Sulla prima questione formulata dalla Corte di Cassazione
paragrafo 1
Secondo il Governo italiano, non vi è dubbio sul fatto che, per quanto riguarda le organizzazioni nazionali, il contratto di cui è causa è un contratto a favore di terzi e che l'IRU non ha stipulato quale rappresentante delle organizzazioni nazionali.
paragrafo 2
Esso ne deduce che la mancata sottoscrizione del contratto e, pertanto, della clausola relativa alla proroga di competenza, da parte dell'organizzazione nazionale, che non è parte nel contratto, è irrilevante ai fini della operatività della clausola stessa in favore di essa organizzazione nazionale che la invoca.
paragrafo 3
Nel contratto a favore di terzo, infatti, il terzo il quale intenda approfittare della stipulazione in suo favore, acquista i diritti che derivano dal contratto senza bisogno di alcuna accettazione, per il solo effetto della stipulazione intervenuta fra le parti.
paragrafo 4
Come può agire per ottenere la soddisfazione dei diritti che il contratto gli attribuisce, così egli può giovarsi anche della clausola che gli consente di ricorrere ad un particolare giudice, senza che sia necessario, per l'esercizio di tale facoltà, che egli abbia sottoscritto o confermato per iscritto la clausola stessa.
paragrafo 5
Il Governo italiano osserva inoltre che, poiché la clausola viene invocata da un terzo nei confronti di una parte del contratto che quella clausola ha sottoscritto, appare salvaguardata, nella fattispecie, l'esigenza che è alla base dell'art. 17 della Convenzione, e cioè quella di neutralizzare gli effetti delle clausole che possano passare inosservate e di attribuire rilevanza unicamente alle clausole espressamente pattuite.
Infine, il Governo italiano osserva che l'art. 12 della Convenzione di Bruxelles, riferendosi, in materia di assicurazione, alla possibilità di deroghe della competenza in favore del beneficiario non contraente, non fa alcun cenno alla necessità di una sottoscrizione della clausola derogatoria da parte del beneficiario stesso.
Il Governo italiano ritiene quindi che la questione formulata dal giudice di rinvio debba essere risolta affermativamente.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte › B — Osservazioni del Governo della Repubblica italiana › 2. Sulla seconda questione formulata dalla Corte di Cassazione
paragrafo 1
II Governo italiano osserva che la questione relativa all'interpretazione dell'art. 18 della Convenzione di Bruxelles è stata già risolta dalla Corte di giustizia in varie recenti sentenze, e propone che essa venga risolta nello stesso senso nell'ambito della presente causa.
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La Gerling Konzern Speziale Kreditver-sicherungs-AG e altri, rappresentati dal-l'avv. Pesce, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'aw. Fiumara, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal dott. Berardis, hanno presentato le loro osservazioni orali all'udienza del 28 aprile 1983.
paragrafo 2
Riguardo alla prima questione, la Gerling Konzern ha sostenuto che la condizione della forma scritta, stabilita dall'art. 17 della Convenzione, dev'essere rigorosamente rispettata, e che dall'esame della giurisprudenza della Corte risulta che qualsiasi clausola di proroga della competenza dev'essere chiaramente accettata. Perciò, se il beneficiario del contratto ritiene che la clausola gli convenga, egli dovrà accettarla, anche ex post, per iscritto. La Convenzione di Bruxelles è basata su una logica rigorosa, secondo cui tutte le parti nel contratto, ed anche i beneficiari che non siano parti nel contratto, devono conoscere con precisione le condizioni di applicazione della clausola di proroga di competenza.
paragrafo 3
In questo senso è d'altronde orientata, a suo avviso, la giurisprudenza prevalente in vari ordinamenti giuridici nazionali.
paragrafo 4
Essa ha fatto valere inoltre che la controversia non verte, nella fattispecie, su un problema di assicurazione propriamente detto, bensì su un rapporto di tipo finanziario, in cui non esistono un contraent «forte» (assicuratore) ed un contraente «debole» (assicurato). Perciò, le disposizioni degli artt. 12 e segg. della Convenzione non possono limitare la portata della condizione della forma scritta posta dall'art. 17; l'onere di manifestare la propria adesione per iscritto incombe a tutte le parti interessate, che hanno, come contropartita, la facoltà d'invocare la clausola di proroga della competenza.
paragrafo 5
Quanto alla seconda questione pregiudiziale, la Gerling Konzern ha sostenuto che, pur esistendo una costante giurisprudenza della Corte sull'interpretazione dell'art. 18 della Convenzione, tale giurisprudenza potrebbe essere riesaminata partendo dal principio della necessità di un processo preliminare che consenta di accertare con sicurezza la competenza del giudice adito, ai fini del merito. Essa propone che la suddetta questione venga risolta come segue: «L'art. 18 è una norma di un processo comunitario autonomo, adottabile in tutti gli ordinamenti processuali nazionali, che obbliga il giudice di cui è contestata la competenza internazionale a decidere, preliminarmente, la propria competenza».
paragrafo 6
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza dell'8 giugno 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 28 luglio 1982, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 1982, la Corte suprema di Cassazione (Sezioni unite civili) ha sottoposto a questa Corte, in forza del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo «la Convenzione»), due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 17 e 18 della Convenzione.
punto 2
Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra l'amministrazione del Tesoro dello Stato e la Gerling Konzern Speziale Kre-ditversicherungs-AG e altri (in prosieguo «la Gerling»), con sede in Colonia. L'amministrazione attrice nella causa principale intende ottenere il pagamento di una somma corrispondente a pene pecuniarie, tasse, diritti e spese accessorie con riferimento ad una serie di trasporti effettuati in regime TIR, per i quali erano stati accertati in Italia illeciti e fatti che avevano reso esigibili i suddetti oneri e tributi.
punto 3
Per fruire delle agevolazioni previste dalla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale delle merci su strada in regime TIR, convenzione adottata a Ginevra il 15 gennaio 1959, i trasporti devono fra l'altro essere effettuati in base ad un «carnet TIR» rilasciato dall'organizzazione competente per ciascun paese firmatario della convenzione doganale e sotto la garanzia della quale viene effettuato il trasporto. L'organizzazione nazionale garante è tenuta al pagamento dei diritti e delle tasse riconosciuti esigibili, nonché delle pene pecuniarie di cui si sia reso passibile il titolare del carnet TIR.
punto 4
L'organizzazione nazionale abilitata per l'Italia, all'epoca dei fatti di cui è causa, era l'Ente autotrasporti merci (in prosieguo «EAM»). Da quando questo Ente è stato messo in liquidazione, il ministero italiano del Tesoro prosegue l'attività dello stesso conformemente al combinato disposto della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, della legge 18 marzo 1968, n. 413, e della legge 23 dicembre 1970, n. 1139.
punto 5
Le organizzazioni nazionali sono affiliate all'International Road Transport Union (IRU). Ciascuna di tali organizzazioni nazionali beneficia a sua volta della garanzia prestata da un gruppo internazionale di assicuratori, rappresentato dalla Gerling, in forza di un contratto concluso nel 1961 dall'IRU, nel proprio interesse e nell'interesse di ciascuna delle organizzazioni nazionali, da una parte, e da detto gruppo internazionale di assicuratori, dall'altra.
punto 6
A termini dell'art. 8 di detto contratto d'assicurazione, «in caso di controversia tra il pool (di assicuratori) e una delle organizzazioni nazionali, queste ultime avranno il diritto di reclamare una procedura davanti al tribunale competente del paese in cui esse hanno sede, per l'applicazione del diritto di questo paese».
punto 7
Poiché l'amministrazione italiana delle dogane pretendeva il pagamento di una serie di pene pecuniarie, tasse e diritti con riferimento a trasporti effettuati in Italia in regime TIR, il ministero del Tesoro citava dinanzi al Tribunale di Roma il suddetto gruppo d'assicuratori, chiedendo la loro condanna al pagamento della somma complessiva di LIT 812134310.
punto 8
In pendenza del giudizio, il gruppo di assicuratori proponeva ricorso incidentale dinanzi alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in forza dell'art. 41 del codice di procedura civile italiano, per regolamento preventivo di giurisdizione. Gli assicuratori contestano infatti che possa essere loro opposta la suddetta clausola attributiva di competenza, poiché questa non è stata sottoscritta dall'EAM (o dall'amministrazione del Tesoro), mentre l'art. 17 della Convenzione subordina la proroga di competenza alla condizione della forma scritta.
punto 9
È in tale contesto che la Corte di Cassazione ha formulato le due seguenti questioni pregiudiziali :
«1. Se, in caso di contratto debitamente firmato dalle parti contraenti e stipulato, da una di queste, per sé e nell'interesse di altri beneficiari, la clausola derogativa della competenza giurisdizionale in esso convenuta con riferimento a controversi promovibili dai detti beneficiari, valga a realizzare anche a favore di questi il requisito della forma scritta voluto dall'art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2. Se l'effetto di determinare la competenza del giudice adito — derivante, secondo l'art. 18 della citata Convenzione, dalla comparizione del convenuto — si verifichi anche quando il convenuto stesso, nel costituirsi, oltre ad eccepire in via preliminare l'incompetenza di quel giudice, prospetti soltanto in via subordinata difese di merito».
SENTENZA › In diritto › 1. Sulla prima questione
punto 10
Con tale questione la Corte di Cassazione chiede a questa Corte, in sostanza, di precisare se la Convenzione — in particolare l'art. 17 — possa essere interpretata nel senso che, nell'ambito di un contratto di assicurazione, l'assicurato beneficiario di tale contratto, terzo rispetto al rapporto derivante dal contratto stesso e persona diversa dal contraente, possa far valere una clausola di proroga della competenza stipulata in suo favore, pur non avendola sottoscritta, mentre essa è stata debitamente sottoscritta dall'assicuratore e dal contraente.
punto 11
Ai fini dell'applicazione della Convenzione, questa deve essere interpretata facendo riferimento, principalmente, al suo sistema ed ai suoi obiettivi, onde garantirne la piena efficacia.
punto 12
A norma dell'art. 17, 1o comma, della Convenzione:
«Qualora con clausola scritta, o con clausola verbale confermata per iscritto, le parti, di cui almeno una domiciliata nel territorio della Stato contraente, abbiano convenuto la competenza di un giudice o dei giudici di uno Stato contraente a conoscere delle controversi, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza esclusiva spetta al giudice o ai giudici di quest'ultimo Stato contraente».
punto 13
Come la Corte ha ripetutamente affermato nelle sentenze 14 dicembre 1976 (cause 24/76, Estasis Salotti, Race. pag. 1831, e 25/76, Ségoura, Race. pag. 1851), e 6 maggio 1980 (causa 784/79, Porta Leasing, Race. pag. 1517), il requisito della forma scritta stabilito dall'art. 17 della Convenzione è inteso a garantire che il consenso delle parti, le quali, mediante la proroga di competenza, derogano ai principi generali in materia di competenza sanciti dagli am. 2, 5 e 6 della Convenzione, sia manifestato in maniera chiara e precisa e sia effettivamente provato.
punto 14
D'altra parte, l'art. 17 della Convenzione, imponendo tale requisito della forma scritta fra le parti, non ha lo scopo, né l'effetto, di subordinare alla stessa condizione di forma la facoltà, per il terzo beneficiano del contratto, di far valere, in una lite che lo opponga all'assicuratore, la clausola attributiva di competenza stipulata in suo favore.
punto 15
La Corte ritiene che, in tal caso, l'assicuratore non può opporsi a detta deroga di competenza — qualora il suo consenso iniziale sia stato chiaramente manifestato nella stipulazione del contratto — per il solo motivo che il beneficiario della clausola stabilita a favore di terzi, il quale non era parte nel contratto, non abbia egli stesso soddisfatto la condizione della forma scritta posta dall'art. 17 della Convenzione.
punto 16
L'esame delle disposizioni del titolo II, sezione 3, della Convenzione, relative alla competenza in materia d'assicurazioni, viene a suffragare questa tesi.
punto 17
Dall'esame delle disposizioni di detta sezione, chiarite dai lavori preparatori, risulta infatti che, offrendo all'assicurato una gamma di competenze più estesa di quella offerta all'assicuratore, ed escludendo qualsiasi possibilità di stabilire una clausola di proroga della competenza a favore dell'assicuratore, dette disposizioni si sono ispirate ad una preoccupazione di tutela dell'assicurato, il quale, nella maggior parte dei casi, si trova di fronte ad un contratto predeterminato le cui clausole non possono più essere oggetto di trattative ed è la persona economicamente più debole.
punto 18
Inoltre, l'art. 12 della Convenzione consente alle parti di derogare alle disposizioni della suddetta sezione 3 «... con convenzioni: ... 2. che consentano al contraente dell'assicurazione, all'assicurato o al beneficiario di adire un organo giurisdizionale diverso da quelli indicati nella presente sezione ...». È perciò chiaro che la Convenzione ha previsto espressamente la possibilità di stipulare clausole di proroga della competenza, non soltanto in favore del contraente dell'assicurazione, parte nel contratto, ma anche in favore dell'assicurato e del beneficiario che, per ipotesi, non sono parti nel contratto qualora non vi sia coincidenza, come nella fattispecie, fra queste varie persone, e che possono anche non essere noti al momento della firma del contratto.
punto 19
Di conseguenza, l'interpretazione secondo cui la condizione di forma stabilita dall'art. 17 implicherebbe che l'assicurato o il beneficiario, terzo quanto al rapporto contrattuale e beneficiario della clausola attributiva di competenza stipulata in suo favore, ha l'obbligo di sottoscrivere espressamente detta clausola per convalidarla e potersene servire, avrebbe l'effetto di imporre a detto terzo un obbligo inutile quando, inizialmente, l'assicuratore abbia manifestato senza possibilità di equivoci il suo consenso ad un sistema generale ed aperto di proroga della competenza, e costituirebbe addirittura, all'occorrenza, una formalità di difficile attuazione qualora, prima di qualsiasi controversia, l'assicurato non sia stato informato, dal contraente dell'assicurazione, dell'esistenza di una clausola attributiva di competenza stipulata in suo favore.
punto 20
Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che, nell'ambito di un contratto d'assicurazione, una clausola attributiva di competenza stipulata in favore dell'assicurato, terzo quanto al rapporto contrattuale e persona diversa dal contraente dell'assicurazione, dev'essere considerata valida ai sensi dell'art. 17 della Convenzione, qualora la condizione della forma scritta posta da questo articolo sia soddisfatta nei rapporti fra l'assicuratore e il contraente dell'assicurazione e il consenso dell'assicuratore in proposito sia stato manifestato in modo chiaro e preciso.
SENTENZA › In diritto › 2. Sulla seconda questione
punto 21
In merito a tale questione, è sufficiente ricordare che la Corte, nelle sentenze 24 giugno 1981 (causa 150/80, Elefanten Schuh GmbH, Race. pag. 1671), 22 ottobre 1981 (causa 27/81, Rohr, Race. pag. 2431) e 31 marzo 1982 (causa 25/81, CHW, Race. pag. 1189), ha riconosciuto che l'art. 18 della Convenzione dev'essere interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l'eccezione d'incompetenza.
SENTENZA › In diritto › 2. Sulla seconda questione › Sulle spese
punto 22
Le spese sostenute dal Governo della Repubblica italiana e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Corte suprema di Cassazione (Sezioni unite civili) con ordinanza 28 luglio 1982, dichiara:
1o L'art. 17, 1o comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale dev'essere interpretato nel senso che, in caso di contratto di assicurazione fra un assicuratore ed un contraente, stipulato da quest'ultimo per sé e in favore di terzi e contenente una clausola di proroga della competenza con riferimento a controversie promuovibili dai detti terzi, questi ultimi possono far valere la clausola di proroga della competenza, anche qualora non la abbiano espressamente sottoscritta, se la condizione della forma scritta, posta dall'art. 17 della Convenzione, sia stata soddisfatta nei rapporti fra l'assicuratore e il contraente dell'assicurazione, e il consenso dell'assicuratore in proposito sia stato manifestato chiaramente.
2o L'art. 18 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale va interpretato nel senso che esso consente al convenuto non solo di eccepire l'incompetenza, ma anche di presentare congiuntamente, in via subordinata, difese nel merito, senza tuttavia perdere il diritto di sollevare l'eccezione d'incompetenza.
Firme
Everling
Galmot
Kakouris
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 luglio 1983.
Per il cancelliere
H. A. Rühi
amministratore principale
Il presidente della Terza Sezione
U. Everling