Sez. U, Ordinanza n. 19196 del 12/07/2025 (Rv. 675247-01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello - Ammissibilità - Limite temporale ex art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 - Applicabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con l'unico limite dell'osservanza, a pena di inammissibilità, del requisito temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010.
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)