Sez. U - , Ordinanza n. 1611 del 24/01/2020 (Rv. 656701 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario - Giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo - Regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio dal Consiglio di Stato in sede di appello – Limite temporale – Prima udienza ex art. 59, comma 3, l. n. 69 del 2009 e art. 11, comma 3, d.lgs. n. 104 del 2010 – Applicabilità - Giudizio di primo grado svolto anteriormente alla vigenza di tali norme – Irrilevanza – Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
Nel giudizio tempestivamente riproposto dinanzi al giudice amministrativo a seguito di declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, il Consiglio di Stato, in sede di appello, può sollevare d'ufficio il conflitto negativo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, purché sia osservato, a pena di inammissibilità, il limite temporale costituito dalla prima udienza fissata per la trattazione del merito, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009 e dell'art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 104 del 2010, disposizioni applicabili anche qualora il giudizio di primo grado si sia svolto prima della loro entrata in vigore, in ossequio al principio "tempus regit actum".
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11 com. 3, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)