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Sez. 1 - , Sentenza n. 4601 del 22/02/2017 (Rv. 643881 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI | Prova orale - Limiti - Portata - Patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale - Prova testimoniale - Divieto di cui all'art. 2722 c.c. - Portata - Prova diretta a precisare il contenuto dell'atto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643881-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la stessa sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare, ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre non investe la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. (Nella specie, i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a stabilire se nelle contabili emesse dalla banca fosse stato riprodotto l'oggetto dell'ordine di cui era la banca stessa era stata incaricata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)