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Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 12/06/2012 (Rv. 622960 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI | Prova orale - Limiti - Portata - Patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale - Prova testimoniale - Divieto di cui all'art. 2722 cod. civ. - Portata - Prova diretta a precisare il contenuto dell'atto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622960-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - PATTI DEL DOCUMENTO - AGGIUNTI

I limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento, ma a renderne esplicito il significato; in particolare il divieto dell'ammissione della prova testimoniale stabilito dall'art. 2722 cod. civ., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l'accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti (nella specie i capitoli di prova, ritenuti dalla S.C. legittimamente ammessi dal giudice di merito, tendevano a dimostrare un fatto storico - carenza d'impermeabilizzazione - diverso da quello risultante dal contratto scritto, nel quale si dava atto che i vani dell'immobile locato erano in buone condizioni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)