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Sez. L, Sentenza n. 881 del 28/03/1974 (Rv. 368778 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI SOSTITUTIVI SPETTANTI AGLI OPERAI DEL SETTORE METALMECCANICO PER LA MANCATA FRUIZIONE DEI COSIDDETTI RIPOSI SETTIMANALI DI CONGUAGLIO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI E L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE.*
Stato
decisa il 1974-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368778-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - COMPENSI SOSTITUTIVI SPETTANTI AGLI OPERAI DEL SETTORE METALMECCANICO PER LA MANCATA FRUIZIONE DEI COSIDDETTI RIPOSI SETTIMANALI DI CONGUAGLIO - NATURA RETRIBUTIVA - COMPUTABILITA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI PER GLI ASSEGNI FAMILIARI E L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE.*

I compensi sostitutivi che, ai sensi dell'art 6 del CCNL 17 febbraio 1963 per il settore metalmeccanico, competono agli operai i quali non abbiano fruito dei cosiddetti 'riposi settimanali di conguagliò retribuiti, previsti dalla citata norma, al fine di attuare una riduzione dell'orario lavorativo settimanale, senza diminuire la normale retribuzione, hanno natura retributiva e non risarcitoria, costituendo la mercede delle ore di lavoro che corrispondono alla differenza fra l'orario previsto prima della cennata riduzione contrattuale e l'orario ridotto e che l'imprenditore ha il diritto di esigere, pagando un maggior salario. Pertanto, i detti compensi debbono essere annoverati fra gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari e per l'Assicurazione obbligatoria contro le malattie, ai sensi del disposto combinato degli artt 27 del DPR 30 maggio 1955 n 797 ed 1 della legge 19 febbraio 1951 n 74. (V 2868'73, mass n 366472).*

Riferimenti normativi: Legge 19/02/1951 num. 74 art. 1, Legge 30/05/1955 num. 797 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)