Sez. L, Sentenza n. 2711 del 04/05/1981 (Rv. 413475 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - ORARIO SETTIMANALE - RIDUZIONE A PARITA DI RETRIBUZIONE - CONSEGUENTE AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO - EFFETTI - INDENNITA ACCESSORIE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - IN GENERE - ORARIO DI LAVORO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - ORARIO SETTIMANALE - RIDUZIONE A PARITA DI RETRIBUZIONE - CONSEGUENTE AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO - EFFETTI - INDENNITA ACCESSORIE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA - LIQUIDAZIONE - CRITERI.*
Qualora, a seguito di accordi sindacali, l'imprenditore riduca l'orario settimanale di lavoro, fermo restando l'ammontare della retribuzione settimanale, la riduzione dell'orario si traduce in un aumento della retribuzione oraria di fatto e, conseguentemente, le indennita accessorie aventi natura retributiva - che si calcolano sulla retribuzione globale di fatto, comprensiva della paga base e di ogni altro emolumento complementare - devono essere liquidate tenendo conto del conseguente maggior livello della retribuzione oraria. (V 881/74, mass n 368778).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)