Sez. 3, Sentenza n. 5662 del 09/11/1984 (Rv. 437336 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - INDICAZIONE DELL'ATTORE DECEDUTO ANZICHÉ DEI SUOI EREDI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MERO ERRORE MATERIALE - CORREGGIBILITÀ - LIMITI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO - INDICAZIONE DELL'ATTORE DECEDUTO ANZICHÉ DEI SUOI EREDI - NULLITÀ - ESCLUSIONE - MERO ERRORE MATERIALE - CORREGGIBILITÀ - LIMITI.*
L'indicazione nell'intestazione della sentenza del nome dell'attore defunto e non dei suoi eredi costituitisi in giudizio, non dà luogo a nullità della pronunzia, ma a mero errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., quando il contraddittorio si sia regolarmente costituito a norma dell'art. 101 cod. proc. civ. e non sussistano ragionevoli incertezze circa i soggetti ai quali la decisione si riferisce. (Conf 364/81, mass n 410829).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)