Sez. L, Sentenza n. 8312 del 07/06/2002 (Rv. 554980 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO | Morte dell'appellante - Mancata indicazione dell'erede costituitosi - Nullità - Esclusione - Emendabilità ex art. 287 cod. proc. civ..
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DELLE PARTI E DEL LORO DOMICILIO
Qualora nel giudizio di appello, a seguito della morte dell'appellante, si sia regolarmente costituito l'erede, la sentenza emessa nei confronti del "de cuius" non è nulla ma affetta da errore materiale emendabile ai sensi dell'art. 287 cod. proc. civ., essendosi regolarmente costituito il contraddittorio con l'erede e non sussistendo ragionevoli incertezze in ordine ai soggetti ai quali la sentenza si riferisce.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)