Sez. 3, Sentenza n. 1090 del 03/02/1998 (Rv. 512179 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE | Proprietario di terreno confinante - Nozione - Acquirente con patto di riservato dominio - Esclusione - Ragioni.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE
Non può esser accolta la domanda di prelazione del coltivatore diretto (art. 7, n. 2, legge 14 agosto 1971 n. 817) non ancora proprietario del terreno confinante non avendo ultimato il pagamento del prezzo dell' acquisto (art. 1523 cod. civ.), attuato attraverso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, perché tutti i requisiti, soggettivi e oggettivi, costitutivi del diritto di prelazione devono coesistere al momento del suo esercizio, comportando una limitazione del diritto di proprietà del terzo, costituzionalmente garantito (art. 42, secondo comma, Costituzione), che non può esser sacrificato oltre i casi previsti normativamente per il suo acquisto e per la sua funzione sociale, sì che non può interpretarsi la nozione di proprietario includendovi l'acquirente con patto di riservato dominio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Costituzione art. 42, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)