Sez. 3, Sentenza n. 6652 del 01/08/1987 (Rv. 454877 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - ESERCIZIO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONDIZIONI.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - A FAVORE DEL PROPRIETARIO DI FONDO CONFINANTE - ESERCIZIO DA PARTE DELL'ACQUIRENTE DEL FONDO CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - CONDIZIONI.*
Il diritto di prelazione (e di riscatto) riconosciuto dall'art. 7 legge 14 agosto 1971 n. 817 al coltivatore diretto che sia anche proprietario di terreni confinanti con quelli offerti in vendita, o già venduti, non può essere esercitato, neanche in via di interpretazione analogica, dal soggetto che abbia acquistato il fondo con patto di riservato dominio, prima del pagamento dell'ultima rata del prezzo, e comunque prima della scadenza del termine previsto dalle parti per il versamento anticipato del prezzo, atteso che nella vendita con riserva di proprietà l'acquirente diventa proprietario del bene solo quando il prezzo sia stato interamente versato. (Conf 3630/82, mass n 421600).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1360, Cod. Civ. art. 1523, Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)