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Sez. 1, Sentenza n. 4708 del 12/05/1999 (Rv. 526245 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE | Omessa previsione della ipotesi dell'errore sull'esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale, ed omessa previsione della possibilità di dedurre la violazione di norme di diritto commessa dalla Corte di Cassazione - Eccezione di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526245-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 391 - bis e 395 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 3 e 24 comma secondo della Costituzione, per il fatto che l'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. non comprenda nella nozione di errore di fatto anche quello concernente la supposta esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale e per il fatto che l'art. 391 - bis cod. proc. civ. non preveda la possibilità di dedurre, nei ricorsi per la revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, la violazione di norme di diritto di cui all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Ed, infatti, l'omessa previsione della ricomprensione, nella nozione di errore di fatto, anche di quello sulla esistenza o inesistenza di una norma di diritto sostanziale è razionalmente giustificata dal fatto che, avverso una decisione che sia affetta dal dedotto vizio, è esperibile l'impugnazione ordinaria, con la conseguente inesistenza di una violazione dell'art. 24 della Costituzione. Quanto - poi - all'impossibilità di proporre la revocazione della sentenza della Corte di cassazione per violazione dell'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., essa si giustifica, nell'ambito dell'ordinamento positivo, per il fatto che il giudizio deve necessariamente avere termine, senza alcuna possibilità di procrastinare tale termine all'infinito; e ciò - del resto - è conforme ai principi costituzionali circa la necessità della fine del giudizio di merito, una volta che alle parti siano stati garantiti i mezzi per far valere le proprie ragioni, mentre la possibilità che anche la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione sia affetta, a sua volta, da vizi di diritto non ulteriormente denunciabili non integra violazione di alcuna norma costituzionale, ma rappresenta una mera conseguenza della naturale fallibilità del giudizio umano.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)