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Sez. U, Ordinanza n. 1666 del 23/01/2009 (Rv. 606126 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Nozione - Fattispecie relativa a proposta revocazione di ordinanza della Corte di cassazione per inesistenza della norma asseritamente fondante la decisione adottata.
Stato
decisa il 2009-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606126-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

A norma dell'art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., una sentenza può essere oggetto di revocazione solo quando sia effetto del preteso errore di fatto e cioè unicamente nell'ipotesi in cui il fatto che si assume erroneo costituisca il fondamento della decisione revocanda o rappresenti l'imprescindibile, oltre che esclusiva, premessa logica di tale decisione, sìcche tra il fatto erroneamente percepito, o non percepito, e la statuizione adottata intercorra un nesso di necessità logica e giuridica tale da determinare, in ipotesi di percezione corretta, una decisione diversa. (Nella specie, nel ricorso per revocazione avverso un'ordinanza della Corte di cassazione si assumeva come fatto specifico l'inesistenza della norma in base alla quale era stata dichiarata sussistente, in un giudizio per regolamento preventivo, la giurisdizione del giudice ordinario, per essere tale norma entrata in vigore successivamente - di ben due mesi - alla data in cui la decisione risultava essere stata adottata in camera di consiglio; le S.U., nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno precisato che la data della decisione assunta nella camera di consiglio serve unicamente ad individuarne il momento di adozione, ma non già le ragioni di fatto e di diritto che supportano la decisione stessa, non potendo così inferirsi dalla motivazione del provvedimento revocando, in cui si faceva riferimento alla norma inesistente al momento della decisione, che quest'ultima, così come cristallizzata nel dispositivo, non fosse stata già adottata, quand'anche per ragioni giuridiche diverse dalla esistenza della disposizione di legge poi sopravvenuta, nella camera di consiglio indicata nel provvedimento revocando).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)