Sez. 1, Sentenza n. 9052 del 03/11/1994 (Rv. 488361 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari - Prelazione a favore dell'affittuario - Diritto - Natura - Riconoscimento - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il diritto di prelazione in favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, costituisce uno speciale incentivo di carattere sociale che è previsto dall'art. 3 n. 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamento di disoccupazione e avviamento al lavoro) per il solo caso in cui l'intervento dell'affittuario, garantendo la continuazione dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'impresa fallita, valga ad evitare l'erogazione da parte dello Stato di provvidenze di carattere sociale a favore dei lavoratori medesimi. Pertanto, detto diritto di prelazione, non costituendo un istituto di carattere generale suscettibile di applicazione a qualsiasi procedura concorsuale, non può essere riconosciuto all'affittuario quando, per difetto dei necessari presupposti di legge, all'impresa fallita non può essere applicato il trattamento di intervento straordinario previsto nella citata legge n. 223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)