Sez. 1, Sentenza n. 4852 del 14/05/1998 (Rv. 515422 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Azienda di proprietà di imprese assoggettate a procedura fallimentari - Prelazione in favore dell'affittuario - Diritto - Natura - Riconoscibilità - Limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE
Il diritto di prelazione riconosciuto all'imprenditore che abbia, a titolo di affitto, assunto la gestione (anche parziale) di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari costituisce uno speciale incentivo, di carattere sociale, previsto dall'art. 3 della legge n. 223 del 1991 per la sola ipotesi in cui l'intervento dell'affittuario, garantendo la prosecuzione dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'impresa fallita, valga ad evitare l'erogazione, da parte dello Stato, di provvidenze di carattere sociale a favore dei lavoratori medesimi, e non può, pertanto (non costituendo istituto di carattere generale suscettibile di applicazione a qualsiasi procedura concorsuale), essere riconosciuto all'affittuario medesimo quando, per difetto dei necessari presupposti di legge, all'impresa fallita non risulti applicabile il trattamento di intervento straordinario previsto dalla ricordata legge 223 del 1991.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 104, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 104, Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge 23/07/1991 num. 233 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)