Sez. 3, Sentenza n. 2004 del 09/05/1997 Cc. (dep. 30/08/1997) Rv. 209155 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - TRASFORMAZIONE DEL RITO | Udienza a seguito di opposizione a decreto penale - Condizioni per poter giudicare "allo stato degli atti" - Possibilità di valutazione e, in difetto, di restituzione degli atti al P.M. - Questione di costituzionalità manifestamente infondata - Ragione - Fattispecie: pretesa abnormità.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - TRASFORMAZIONE DEL RITO
Il decreto penale costituisce una decisione preliminare contro la quale l'imputato può proporre opposizione, ponendola nel nulla, mentre la pronuncia adottata a seguito di giudizio abbreviato è sentenza a tutti gli effetti, soggetta alle normali impugnazioni, sebbene con qualche limite dovuto alla peculiarità del rito. Pertanto, la valutazione effettuata dal giudice ai fini del giudizio abbreviato, circa la possibilità che il processo sia definito allo stato degli atti, è cosa ben diversa, e necessariamente esige indagine più approfondita, rispetto alla determinazione di accogliere la richiesta di emissione di decreto penale, che è solo una decisione preliminare suscettibile di cadere nel nulla se non "accettata" dal destinatario. Ne deriva che appare giustificabile e ragionevole la scelta del legislatore - e quindi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 562 cod.proc.pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sull'assunto di una ingiustificata sperequazione tra il giudizio abbreviato pretorile, conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna, e quello celebrato davanti al Tribunale - di contemplare nell'abbreviato pretorile (dove non è prevista - a differenza del modello tipico originario - la possibilità per il G.I.P. di decidere preliminarmente in ordine alla sussistenza delle condizioni per poter giudicare "allo stato degli atti"), la possibilità successiva ("nel corso dell'udienza") di effettuare la detta valutazione e, quindi, di restituire gli atti al Pubblico Ministero, qualora non li ritenesse sufficienti per decidere. E ciò, ovviamente, anche quando si sia giunti all'abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, poiché, quando l'opponente richiede - ai sensi dell'art.565, comma 2, cod.proc.pen. - il giudizio abbreviato, il G.I.P. non ha nessun potere di diniego, ma è obbligato a disporlo. (Fattispecie relativa a pretese abnormità dell'ordinanza di restituzione degli atti al P.M. e non consentita "regressione" del procedimento).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 562 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 562 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 565 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 565 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)