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Sez. 3, Sentenza n. 34596 del 17/06/2010 Ud. (dep. 24/09/2010) Rv. 248336 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio conseguente all'opposizione - Impossibilità di chiedere riti alternativi - Art. 464, comma terzo, cod. proc. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/248336-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., che, precludendo nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale di richiedere riti alternativi, da un lato violerebbe il diritto di difesa e, dall'altro, determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento in favore dell'imputato tratto a giudizio a seguito di udienza preliminare, in quanto tale disciplina ha una sua plausibile ragionevolezza in sintonia con la peculiarità del rito in relazione al quale devono essere modulate le facoltà difensive dell'imputato. (In motivazione la Corte ha precisato che l'esigenza di contenere i tempi di definizione del processo verrebbe frustrata ove l'imputato, senza perdere i benefici collegati con i riti speciali, potesse modificare le proprie determinazioni assunte in sede di opposizione, con conseguente necessità di espletamento di nuovi incombenti processuali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)