Sez. 2, Sentenza n. 2010 del 28/07/1967 (Rv. 329057 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI FATTI - ESCLUSIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO DI FATTI - ESCLUSIONE.*
La consulenza tecnica puo essere utilizzata dal giudice quando egli avverte la necessita di completare una valutazione degli elementi di fatto, offerti al suo esame, con il parere di chi presumibilmente e fornito di cognizioni tecniche piu complete delle sue, ma non e mezzo di prova idoneo per l'accertamento di fatti e di accadimenti che non si debbono accertare con cognizioni tecniche, ma con altri mezzi apprestati e indicati dalle norme di diritto sostanziale e processuale. (fattispecie in tema di prova del possesso nella revindica).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)