Sez. 2, Sentenza n. 1149 del 22/04/1974 (Rv. 369154 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - CONSULENZA PER L'ACQUISIZIONE DI FATTI LA CUI PROVA GRAVA SULLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - CONSULENZA PER L'ACQUISIZIONE DI FATTI LA CUI PROVA GRAVA SULLA PARTE - INAMMISSIBILITA.*
Essendo la consulenza tecnica ordinata ad aiutare il giudice nella valutazione dei fatti offerti e dimostrati dalla parte, e non ad accertare i fatti che si ha l'Onere di provare e sui quali si fonda la domanda, deve ritenersi che essa, pur potendo disporsi per la descrizione e la ricostruzione di una situazione oggettiva, non possa mai espletarsi per l'acquisizione e la dimostrazione di fatti da porre a fondamento della pretesa giuridica. (V 908'68, mass n 332248; 2010'67, mass n 329057).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)