Sez. 3, Sentenza n. 2597 del 02/09/1971 (Rv. 353698 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
La nullita della consulenza tecnica derivata dallo svolgimento delle operazioni peritali in assenza di alcune delle parti e sanata ove non sia stata eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto. (V 976'1969, mass n 339417).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)