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Sez. 3, Sentenza n. 2597 del 02/09/1971 (Rv. 353698 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353698-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO - ATTIVITA - SVOLGIMENTO IN ASSENZA DI UNA DELLE PARTI - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*

La nullita della consulenza tecnica derivata dallo svolgimento delle operazioni peritali in assenza di alcune delle parti e sanata ove non sia stata eccepita nella prima istanza o difesa successiva all'atto. (V 976'1969, mass n 339417).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)