Sez. 2, Sentenza n. 976 del 26/03/1969 (Rv. 339417 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - NULLITA - DEDUZIONE - LIMITI TEMPORALI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO - NULLITA - DEDUZIONE - LIMITI TEMPORALI.*
Le eventuali nullita incorse in una consulenza tecnica preventiva debbono essere denunciati nella prima istanza o difesa subito dopo il provvedimento formale del giudice istruttore che abbia dichiarato ammissibile il mezzo istruttorio ovvero - non essendo necessario siffatto provvedimento, in quanto non prescritto dall'art. 698 cod.proc. civ - nella prima istanza o difesa, subito dopo che, sull'accordo delle parti, la consulenza tecnica preventiva sia stata richiamata dal giudice istruttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 698, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)