Sez. 5, Sentenza n. 11490 del 24/04/1990 Ud. (dep. 17/08/1990) Rv. 185114 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - CAUSA ESTINTIVA SOPRAVVENUTA DOPO L'ANNULLAMENTO PARZIALE CON RINVIO DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRECLUSIONI ALLA DECLARATORIA - INSUSSISTENZA.*
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE - CAUSA ESTINTIVA SOPRAVVENUTA DOPO L'ANNULLAMENTO PARZIALE CON RINVIO DELLA SENTENZA DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRECLUSIONI ALLA DECLARATORIA - INSUSSISTENZA.*
La res iudicata che impedisce alla causa estintiva di spiegare i suoi effetti sul reato deve ritenersi soltanto quella che inerisce alla sentenza nella sua totalità, allorquando sia divenuta irrevocabile, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.. pertanto, nel caso di annullamento parziale con rinvio, a norma dell'art. 545, comma decimo, cod. proc. pen., si determina soltanto una preclusione d'ordine processuale, che vieta al giudice di rinvio di modificare i punti non compresi nell'annullamento, ma non impedisce a lui, né inibisce alla Corte di Cassazione, in Sede di impugnazione ex art. 546 cod. proc. pen., di applicare la causa di Estinzione del reato, non essendosi ancora formato il giudicato. (Conf mass n 180027, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)