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Sez. 6, Sentenza n. 12770 del 29/03/1988 Ud. (dep. 22/12/1988) Rv. 180027 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - PUNTI NON TOCCATI DALLO ANNULLAMENTO - EFFETTI SULL'ESTINZIONE DEL REATO NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1988-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180027-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE - PUNTI NON TOCCATI DALLO ANNULLAMENTO - EFFETTI SULL'ESTINZIONE DEL REATO NEL GIUDIZIO DI RINVIO.*

In caso di annullamento con rinvio ai sensi dell'art. 545 comma primo cod. proc. pen. si ha soltanto una preclusione di ordine processuale che impedisce al giudice del rinvio di modificare i punti non compresi nell'annullamento; mentre la "res judicata" che impedisce alla causa estintiva di spiegare i suoi effetti sul reato è soltanto quella che inerisce alla sentenza nella sua interezza e che si realizza quando la sentenza stessa sia divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen.. (nella specie si è ritenuta corretta l'applicazione dell'amnistia intervenuta nel corso del giudizio di rinvio dopo annullamento parziale della sentenza di merito per omessa irrogazione della pena accessoria). (V mass n 175570; (V mass n 173934; (Conf mass n 178481; (Conf mass n 163118; (Conf mass n 161911; (Conf mass n 153674; (Conf mass n 146053).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 545, Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)