Sez. 1, Sentenza n. 748 del 04/02/1981 (Rv. 411224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU TITOLO CAMBIARIO - PRINCIPIO DELL'ANTERIORITA DELLA DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA RISPETTO A QUELLA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PROPOSTA DA UNA BANCA IN FORZA DI CAMBIALE - ANNOTAZIONE DEL TITOLO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DELL'ISTITUTO DI CREDITO).*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA FALLIMENTARI - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - IN GENERE - DOMANDA FONDATA SU TITOLO CAMBIARIO - PRINCIPIO DELL'ANTERIORITA DELLA DATA DELLA SCRITTURA PRIVATA RISPETTO A QUELLA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - APPLICABILITA - FATTISPECIE (ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO PROPOSTA DA UNA BANCA IN FORZA DI CAMBIALE - ANNOTAZIONE DEL TITOLO NEI LIBRI E NELLE SCRITTURE CONTABILI DELL'ISTITUTO DI CREDITO).*
Il principio, in forza del quale l'anteriorita, rispetto alla dichiarazione di fallimento, della data della scrittura privata, in base alla quale il creditore chiede l'ammissione al passivo, e opponibile al curatore solo se ne risulti la certezza secondo la norma dell'art. 2704 primo comma cod civ, in considerazione del fatto che il curatore medesimo, negando a detta scrittura il carattere di atto antecedente al fallimento, si pone come terzo portatore degli interessi della massa dei creditori, non soffre limitazioni o deroghe per il caso in cui l'istanza di ammissione venga fondata su titolo cambiario, atteso che la cosiddetta letteralita cartolare opera fra i soggetti che hanno partecipato alla formazione del titolo, o che intervengono nella circolazione di esso secondo le norme sue proprie, mentre non puo essere invocata nei confronti di chi sia terzo rispetto a tale circolazione. Pertanto, qualora quell'istanza di ammissione sia avanzata da una banca in forza di cambiale emessa dal fallito la data apposta sul titolo non puo considerarsi certa ed opponibile al fallimento in base alla mera circostanza dell'annotazione del credito cartolare nei libri e nelle scritture contabili della banca stessa, trattandosi di fatto non compreso fra quelli idonei a dimostrare l'anteriorita della formazione del documento, secondo la previsione della citata norma. (V 3626/79, mass n 400043; (Conf 3596/78, mass n 393100; (contra 4853/80, mass n 408681).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710, Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)