Sez. U, Sentenza n. 8879 del 28/08/1990 (Rv. 469105 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE - OPPOSIZIONE - CONFLITTO FRA CREDITORI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SCRITTURA PRIVATA ALLEGATA A DOCUMENTAZIONE DI UN CREDITO - CERTEZZA E COMPUTABILITÀ DELLA DATA RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI - SOGGEZIONE ALLE REGOLE DI CUI ALL'ART. 2704 PRIMO COMMA COD. CIV. - ESTENSIBILITÀ DELLA PREDETTA NORMATIVA ALLE CAMBIALI PRODOTTE COME PROVA DEL CREDITO SIA IN AZIONE CAUSALE CHE IN AZIONE CAMBIARIA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE - OPPOSIZIONE - CONFLITTO FRA CREDITORI ANTERIORI E POSTERIORI ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SCRITTURA PRIVATA ALLEGATA A DOCUMENTAZIONE DI UN CREDITO - CERTEZZA E COMPUTABILITÀ DELLA DATA RISPETTO AGLI ALTRI CREDITORI - SOGGEZIONE ALLE REGOLE DI CUI ALL'ART. 2704 PRIMO COMMA COD. CIV. - ESTENSIBILITÀ DELLA PREDETTA NORMATIVA ALLE CAMBIALI PRODOTTE COME PROVA DEL CREDITO SIA IN AZIONE CAUSALE CHE IN AZIONE CAMBIARIA.*
In Sede di formazione dello stato passivo, nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il conflitto fra creditori anteriori, che concorrono, e creditori posteriori, che non partecipano, comporta, in fase di verifica o di opposizione al medesimo stato passivo, che la scrittura privata, allegata a documentazione di un credito, è soggetta, rispetto agli altri creditori, in qualità di terzi, alle regole dettate dall'art. 2704 primo comma cod. civ. in tema di certezza e computabilità della data; regole che possono essere fatte valere dal curatore o dal Commissario, nell'interesse della massa. Tale principio si applica anche alle cambiali, sia quando sono prodotte come prova di una promessa di pagamento a persona determinata, con l'Azione causale promossa contro qualunque obbligato cambiario, stante il carattere recettizio di tale promessa (e la conseguente non invocabilità del secondo comma del citato art. 2704 cod. civ.), sia quando venga esercitata l'Azione cambiaria, contro l'obbligato principale od il traente, alla stregua del carattere costitutivo della scrittura contenente l'obbligazione cambiaria nei confronti di colui al quale od all'ordine del quale deve farsi il pagamento. (Conf 1304/86, mass n 444741; (Conf 748/81, mass n 411224; (contra 3696/86, mass n 446580; (contra 4853/80, mass n 408681).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 200 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 200 CORTE COST., Legge Falliment. art. 204, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 204, Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 49, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)