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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 giugno 1982, causa 3/81

Decisione
decisa il 1982-06-17
ECLI
ECLI:EU:C:1982:228

Epigrafe

Nel procedimento 3/81, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra Ludwig Wünsche & Co., con sede in Amburgo, e Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (ente federale per l'organizzazione dei mercati agricoli), Francoforte sul Meno, domanda vertente sull'interpretazione delle espressioni «orzo periato» o granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'1 %, di cui all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 30, pag. 933), all'art. 5, n. 1 D, del regolamento (CEE) del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141 (GU 169, pag. 2666) e al regolamento (CEE) della Commissione 3 febbraio 1966, n. 11 (GU 24, pag. 393), LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G. Bosco, presidente di Sezione, A. O'Keeffe e T. Koopmans, giudici, avvocato generale: S. Rozès cancelliere: P. Heim ha pronunciato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
II 4 marzo, nonché il 9 e il 13 aprile 1966, la società Ludwig Wünsche & Co., con sede in Amburgo (in prosieguo denominata «Wünsche») otteneva, dalla resistente nella causa principale (si trattava a quell'epoca dell'Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, organismo che svolgeva in precedenza le funzioni della Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung) vari impegni relativi alla restituzione per l'esportazione di orzo periato.
paragrafo 2
La facoltà di uno Stato membro di assumere tali impegni per i cereali era allora prevista da talune disposizioni di diritto comunitario ed in particolare dall'art. 20, n. 2, del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19, e dal regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141. Le condizioni per la concessione della restituzione erano definite dai regolamenti della Commissione 29 ottobre 1964, n. 164, e 3 febbraio 1966, n. 11.
paragrafo 3
Il Governo tedesco si è servito di questa facoltà emettendo il decreto 24 novembre 1964, relativo alla restituzione in materia di cereali e di riso, che prevedeva all'art. 6 la possibilità, per i prodotti esportati nei paesi terzi, della restituzione in denaro o, per i prodotti importati da un paese terzo e destinati ad essere riesportati dopo la trasformazione, dell'importazione in franchigia da prelievo. Nella fattispecie è stata applicata questa ultima formula per la concessione della restituzione.
paragrafo 4
I periti chimici giurati incaricati dall'esportatore di analizzare la merce, constatavano, in tutti i casi, un tenore di ceneri riferito alla materia secca, inferiore all'1 % e qualificavano la merce come «granelli di orzo periato» di cui alla voce 11.02 Β III a) (oggi 11.02 C III) della tariffa doganale comune (TDC).
paragrafo 5
I periti delle autorità governative tedesche giungevano invece, a conclusione della loro analisi, a un diverso risultato. Pur constatando anch'essi in tutti i campioni un tenore di ceneri inferiore all'I %, concludevano tuttavia che i grani d'orzo non avevano caratteristiche omogenee. La Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung di Berlino constatava infatti che, a fianco di grossi chicchi che potevano incontestabilmente essere qualificati «periati», se ne trovavano altri che presentavano un grado di elaborazione meno spinto e si potevano considerare solamente mondati e talvolta persino ancora totalmente muniti di brattee. La Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt di Amburgo-Altona constatava che in generale i chicchi non erano totalmente sferici e lisci, che le cellule di aleurone erano state tolte solo in parte e che le cellule di amido erano visibili per molto meno del 50 %.
paragrafo 6
In base a queste due ultime perizie, l'ente di intervento revocava per alcune esportazioni l'autorizzazione che aveva concesso per la restituzione (sotto forma di importazione di orzo non lavorato in franchigia da prelievo).
paragrafo 7
La Wünsche impugnava tale decisione di revoca dinanzi allo Hessisches Finanzgericht, il quale respingeva il ricorso dopo aver svolto ampia istruttoria. Portata la questione dinanzi al Bundesfinanzhof, quest'ultimo, in una prima discussione con rito sommario («Vorbescheid») del 9 gennaio 1980, dava una interpretazione sfavorevole all'interessata. All'uopo, esso si basava sulla sentenza della Corte di giustizia in data 15 dicembre 1971 nella causa 21/71, Brodersen (Race. 1971, pag. 1069).
paragrafo 8
Nuovi argomenti in fatto e diritto dedotti dalla ricorrente inducevano tuttavia il Bundesfinanzhof a sottoporre alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni:
paragrafo 9
«1. Come si debba interpretare l'espressione “orzo periato” o granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'1 %, di cui all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio n. 19/62, all'art. 5, n. 1, lett. D), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 141/64 ed al regolamento (CEE) della Commissione n. 11/66, agli effetti di restituzioni attribuite nel marzo e, rispettivamente, il 5 e il 13 aprile 1966. Dato che, secondo il regolamento ultimo menzionato, i granelli di orzo periato possono avere un tenore di ceneri superiore all'1 % e che detto tenore dipende dal grado di eliminazione del pericarpo e dalla misura in cui i granelli sono arrotondati alle estremità, se si debba presupporre che, quantomeno se il tenore di ceneri non supera l'1 % in peso, si tratti sempre di granelli di orzo periato, di guisa che è irrilevante se essi possiedano inoltre i requisiti di cui alle note esplicative della nomenclatura doganale di Bruxelles relative alla voce 11.02. 2. Per il caso in cui il tenore di ceneri inferiore all'I % in peso non sia sufficiente perché si abbia “orzo periato”: a) se basti che l'eliminazione quasi completa del pericarpo e l'arrotondamento ad entrambe le estremità riguardi oltre il 50 % dei granelli, ovvero quasi tutti i granelli debbano possedere queste caratteristiche tariffarie ; b) qualora basti la proporzione di oltre il 50 % : se nel calcolare la proporzione si debba aver riguardo al peso o al numero dei granelli».
paragrafo 10
L'ordinanza di rinvio è stata registrata in cancelleria il 12 gennaio 1981.
paragrafo 11
La Wünsche, rappresentata dall'aw. F. Modest, del foro di Amburgo, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, rappresentata dall'aw. A. Stockburger, del foro di Francoforte sul Meno, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. J. Sack, in qualità di agente, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia.
paragrafo 12
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia richiesto alle Wünsche di depositare copia delle due perizie di parte.
paragrafo 13
Con ordinanza 13 maggio 1981, ai sensi dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, la Corte ha rimesso il procedimento alla Prima Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

paragrafo 1
La Wünsche osserva innanzitutto che i fatti di cui trattasi nella causa principale differiscono da quelli sottoposti alla Corte nella summenzionata causa 21/71, Brodersen, in cui essa aveva statuito che gli Stati membri potevano considerare «orzo periato» soltanto i prodotti conformi quanto meno alle condizioni poste dalle note esplicative alla voce 11.02 della «Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale» (in prosieguo: «Nomenclatura»).
paragrafo 2
Infatti, importanza fondamentale nel presente procedimento deve essere data al regolamento (CEE) n. 11/66, che non era più in vigore al momento in cui si svolgevano i fatti che avevano dato origine alla suddetta causa.
paragrafo 3
Nella causa 21/71, inoltre, l'interpretazione della nozione di «orzo periato» data dalla Corte si riferiva esclusivamente al caso di concessione da parte degli Stati membri dell'importo massimo delle restituzioni stabilite dalla Commissione. Ora, la Repubblica federale di Germania, nel concedere le restituzioni per l'orzo periato, è sempre rimasta al di sotto di questi tassi massimi.
paragrafo 4
Dopo queste osservazioni preliminari per dimostrare che, per risolvere le questioni del Bundesfinanzhof, non si può far riferimento alla sentenza della Corte nel procedimento 21/71, la Wünsche sottolinea che la soluzione dipende essenzialmente da conoscenze tecniche approfondite.
paragrafo 5
A questo fine occorre innanzitutto esaminare le caratteristiche botaniche dei cereali.
paragrafo 6
Il chicco dei cereali ha, per tutte le specie, la seguente struttura:
paragrafo 7
a) l'endosperma, cioè la mandorla farinosa in senso stretto e la pellicola di aleurone; b) l'involucro, composto di vari strati, ossia, dall'interno all'esterno: il tegumento seminale, il pericarpo e le brattee; e) il germe, che si trova ad una delle estremità del chicco collegato al tegumento seminale.
paragrafo 8
Vi sono tuttavia alcune differenze tra le specie di cereali. La botanica, l'economia, la tariffa doganale e le note esplicative a questa tariffa fanno infatti la distinzione tra «cereali nudi» e «cereali vestiti». I cereali nudi sono quelli il cui involucro cade con la battitura, mentre i cereali vestiti sono caratterizzati dal fatto che i chicchi sono così intimamente legati alle brattee da non separarsene durante la battitura. Solo successivamente, con la mondatura, le brattee vengono staccate e molto spesso, conseguentemente, viene anche eliminata una piccola parte dell'involucro del frutto o peri-carpo.
paragrafo 9
Secondo la Wünsche, bisogna inoltre rendersi conto dell'evoluzione storica e dell'importanza del tenore di ceneri, nel campo dei cereali e dei prodotti cerealicoli.
paragrafo 10
Il tenore di ceneri di un granello di cereale è rappresentato dai minerali incombustibili che si trovano essenzialmente nel pericarpo e nel tegumento seminale, nella gluma e, in parte, nello strato di aleurone. Tali minerali sono concentrati in particolare nelle punte o estremità del chicco.
paragrafo 11
Nell'orzo mondato, cioè liberato dalle brattee, il tenore di ceneri è mediamente dell'1,3 %, mentre il nucleo farinoso da solo (senza strato di aleurone) ha un tenore di cenere pari, al massimo, allo 0,6 o/o.
paragrafo 12
Il criterio di valutazione e di delimitazione in base al tenore di ceneri si è venuto a determinare a poco a poco, nel corso dei decenni, nell'industria cerealicola e molitoria in Germania, trovando applicazione anche nella legislazione. E ciò in quanto la determinazione del tenore di ceneri di una farina di cereali consente di valutare in modo obiettivo e sicuro le quantità rispettivamente di involucro, di germe e di strato di aleurone ancora presenti nella farina di cereali posta in circolazione. La prescrizione legale relativa al tenore di ceneri indica così agli operatori del, settore molitorio ciò che essi devono macinare e come devono procedervi, nonché i tipi di farina che possono e devono produrre.
paragrafo 13
Per contro non esiste ancora, nella legislazione tedesca, alcuna norma che imponga una data tecnica, in base al tenore di ceneri, per la produzione dei vari tipi di farina.
paragrafo 14
La Wünsche ricorda che nel 1962, al momento dell'entrata in vigore dell'organizzazione provvisoria del mercato dei cereali, le istituzioni della Comunità hanno adottato, nell'esercizio dell'organizzazione nazionale di mercato applicata nella Repubblica federale di Germania, per i prodotti della macinazione, il criterio di valutazione e di delimitazione basato sul tenore di ceneri.
paragrafo 15
Per quanto concerne le restituzioni per l'esportazione di orzo periato, essa ricorda altresì che il criterio del tenore di ceneri è stato introdotto nella legislazione tedesca col decreto in data 24 novembre 1964, poi modificato coi decreti 10 marzo 1965 e 25 luglio 1966.
paragrafo 16
Anche su questo punto la Commissione ha seguito il legislatore tedesco con l'introduzione, col già citato regolamento 11/66, di una disposizione relativa al tenore di ceneri quale criterio distintivo dell'orzo periato, riducendo al 70 % l'aliquota massima della restituzione per i «granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri calcolato sulla materia secca, superiore all'1 %».
paragrafo 17
Il regime istituito dalla Commissione coincide col regime tedesco, quale risulta dal decreto 25 luglio 1966.
paragrafo 18
La Wünsche ritiene altresì necessario precisare che esistono diverse tecniche per mondare i chicchi d'orzo. La differenza più rilevante consiste nell'uso di cilindri o tamburi di metallo disposti verticalmente oppure orizzontalmente.
paragrafo 19
La tecnica di mondatura verticale comporta una maggiore abrasione e levigatura dei lati e del centro del granello di cereale, mentre la decorticazione orizzontale implica una maggiore abrasione e levigatura delle punte con una conseguente più rapida e più sensibile diminuzione del tenore di ceneri, poiché le componenti minerali sono specialmente concentrate all'estremità del granello.
paragrafo 20
La decorticazione orizzontale comporta quindi che, nel senso longitudinale del granello, restano intatte non solo una parte dello strato di aleurone e del tegumento seminale, ma anche una parte del pericarpo.
paragrafo 21
Utilizzando questa tecnica, è possibile ottenere un tenore di ceneri inferiore all'I % e arrotondare fortemente le estremità dei granelli senza eliminare completamente il pericarpo.
paragrafo 22
La Wünsche osserva altresì che non è possibile la selezione dei granelli sinché gli stessi non sono stati mondati. Prima del 1962 in Germania era consuetudine per gli operatori del settore molitorio procedere alla selezione dell'orzo mondato e il legislatore si è ispirato a tale uso nel determinare le restituzioni secondo le diverse categorie di orzo mondato, fissate in base alla dimensione dei granelli e alla intensità della mondatura. Questo regime delle restituzioni è tuttavia bruscamente cessato il 1o agosto 1962, con l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore cerealicolo. Da allora, le industrie molitorie tedesche sono state costrette ad adattarsi, per le esportazioni, alle disposizioni comunitarie.
paragrafo 23
L'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e la disciplina istituita dalla Comunità e dagli Stati membri in materia di restituzioni ha posto le categorie professionali, in tutti gli Stati membri, ma in particolare in Germania, di fronte ad una nuova situazione. Si doveva infatti, da un lato, operare secondo il concetto di «granelli di orzo periato» e, dall'altro, dopo il 1964, considerare l'importanza del criterio del tenore di ceneri nella fabbricazione di un prodotto derivato dalla trasformazione dei cereali, quale l'orzo mondato.
paragrafo 24
La nozione di «granelli d'orzo periato» era assolutamente sconosciuta nella Repubblica federale di Germania, sia negli ambienti professionali, sia nella pubblica amministrazione.
paragrafo 25
Gli ambienti professionali e i poteri pubblici non conoscevano neppure le note esplicative della Nomenclatura, che allora non erano applicate da nessuno.
paragrafo 26
I regolamenti (CEE) n. 141/64 e 11/66 sulle restituzioni dimostrano, d'altra parte, che la Commissione stessa ignorava tali note esplicative o, comunque, non attribuiva loro alcuna importanza.
paragrafo 27
Da parte sua la tariffa doganale non era di alcuna utilità per circoscrivere la nozione di «granelli d'orzo periato».
paragrafo 28
Pertanto, gli operatori del settore molitorio sono rimasti dapprima abbandonati a loro stessi ed hanno quindi considerato
paragrafo 29
che, come risultava dal significato letterale del termine «periato», l'orzo doveva essere mondato fino ad avere granelli arrotondati alle estremità; che la tariffa non imponeva alcuna selezione e che la nozione di «orzo periato» non implicava dimensioni o diametri determinati; che questa nozione presupponeva una certa mondatura all'estremità dei granelli di cereale per la necessità di arrotondarli, ma non indicava il grado di tale mondatura, né se questa doveva riguardare altre parti oltre le estremità dei granelli stessi.
paragrafo 30
Un primo criterio certo in proposito — in fin dei conti il solo — è stato quello del tenore di ceneri.
paragrafo 31
La disposizione che precisava, per l'orzo periato, il tenore di ceneri, nei testi relativi alle restituzioni (i tre decreti tedeschi già citati e il regolamento (CEE) n. 11/66) ha indicato agli operatori del settore molitorio un criterio obiettivo rendendo manifesta, senza possibili fraintendimenti la misura in cui l'orzo — a parte l'arrotondamento alle estremità — doveva essere mondato.
paragrafo 32
Era quindi decisivo il fatto che, oltre l'arrotondamento all'estremità, i granelli d'orzo fossero mondati fino ad ottenere la conformità del tenore di ceneri.
paragrafo 33
Le percentuali di ceneri stabilite nei quattro testi relativi alle restituzioni avevano tuttavia portata ancora maggiore ed hanno influenzato la tecnologia.
paragrafo 34
Il tenore di ceneri poneva innanzitutto in evidenza che la mondatura non doveva essere intensiva al punto da lasciare sussistere solo il nucleo bianco farinoso, perché, in questo caso, il tenore di ceneri sarebbe stato al massimo dello 0,6 % circa. Poiché l'orzo liberato delle brattee dava un tenore di ceneri pari all'1,3-1,4 %, era certamente necessario, onde pervenire ad un tenore medio di ceneri inferiore all'1 %, procedere a una mondatura più spinta. Non era però necessario che fossero eliminate cospicue parti del pericarpo, del tegumento seminale, del germe e dello strato di aleu-rone. Il mugnaio era quindi libero nella scelta delle parti che intendeva lasciare e di quelle che voleva mondare.
paragrafo 35
I quattro testi normativi ammettevano inoltre che l'orzo periato potesse avere un tenore di ceneri uguale o superiore all'1 %.
paragrafo 36
Ora, dalla composizione botanica del chicco d'orzo risulta necessariamente che l'orzo liberato quasi totalmente dal peri-carpo e arrotondato inoltre — anche moderatamente — alle estremità presenta un tenore di ceneri inferiore all'1 %.
paragrafo 37
Il fatto che i quattro testi relativi alle restituzioni ammettano che ci possa essere orzo periato con un tenore di ceneri superiore all'1 % consente di affermare con certezza che il chicco d'orzo deve, certamente, essere arrotondato alle estremità, ma in compenso, il pericarpo non deve necessariamente essere eliminato quasi del tutto.
paragrafo 38
D'altra parte, il tenore di ceneri così come stabilito nei quattro testi suddetti comporta anche il fatto che il mugnaio può ottenere un tenore di ceneri inferiore all'1 %, decorticando e arrotondando le estremità del chicco — in cui sono concentrate le ceneri — anche se parti del pericarpo — al centro del granello — restano attaccate allo stesso.
paragrafo 39
Le note esplicative alla voce 11.02 della Nomenclatura contengono al punto 3, che riguarda la mondatura dei cereali, errori grossolani che si ripercuotono anche sul punto 4, relativo ai granelli periati di cereali.
paragrafo 40
Per quanto attiene ai «cereali vestiti», dette note stabiliscono infatti che per la mondatura basta che i granelli siano stati spogliati delle loro brattee e aggiungono che, in tal caso, «la mandorla farinosa diventa generalmente visibile».
paragrafo 41
Ora, tra il pericarpo e il nucleo farinoso — con o senza strato di aleurone — vi è pur sempre il tegumento seminale. Nei cereali vestiti, liberati soltanto delle brattee, è quindi visibile il solo pericarpo e non anche la mandorla farinosa.
paragrafo 42
Le note esplicative alla voce 11.02, n. 3, della Nomenclatura non possono quindi essere utilizzate, per il loro carattere erroneo. Tale erroneità si riflette anche sulle spiegazioni svolte al n. 4 «granelli di cereali periati», in quanto fondate sulla confusione creata dalle note esplicative al n. 3.
paragrafo 43
Le note al punto 4 sono altresì erronee e inutilizzabili anche per un'altra ragione.
paragrafo 44
La tariffa doganale non impone la selezione dei granelli, né una tecnica particolare per la mondatura e neppure, a proposito di questa, un determinato grado di intensità. Essa prevede soltanto che l'orzo deve essere «periato», cioè che i chicchi devono essere mondati in modo tale che le estremità siano decorticate e, conseguentemente, arrotondate.
paragrafo 45
Le note esplicative della Nomenclatura si spingono invece sino a considerare che i chicchi di cereali devono essere, inoltre, quasi interamente spogliati del pericarpo, ponendo quindi una condizione in più che non figura nella tariffa. Ma esse impongono, oltre a tutto, agli operatori del settore molitorio una certa tecnica di fabbricazione, ossia la mondatura verticale, non pretesa dalla tariffa, in quanto è privo di interesse, per il carattere «periato» di un chicco di cereale, che le parti di pericarpo o/e altre parti che compongono l'involucro della mandorla farinosa siano state tolte per ottenere la forma periata.
paragrafo 46
Anche in difetto di norme giuridiche particolari, relative al tenore di ceneri, non ci si può fondare, ai fini dell'interpretazione dell'espressione «granelli di orzo periato» sulle note esplicative della Nomenclatura, per il semplice motivo ch'esse sono errate ed eccessive rispetto alla tariffa doganale comune.
paragrafo 47
Le note esplicative della Nomenclatura relative all'espressione «granelli d'orzo periato» non sono neppure applicabili in pratica.
paragrafo 48
È infatti tecnicamente impossibile mondare dei chicchi d'orzo, già dissimili per natura, in modo tale da togliere con precisione, in tutto e per tutto, soltanto il pericarpo, e ciò sulla quasi totalità dei granelli trattati.
paragrafo 49
All'atto della mondatura, per arrotondare i chicchi di cereale alle estremità, le industrie molitorie dovrebbero sempre decorticare una parte del tegumento seminale, dello strato di aleurone e anche — alle estremità — una parte della mandorla farinosa bianca, lasciando però sussistere, in proporzioni più o meno rilevanti a seconda dei granelli, una parte del pericarpo. Esse potrebbero pervenire a una eliminazione totale del pericarpo soltanto con la decorticazione completa delle parti di chicco che circondano il nucleo farinoso. Ma questo non è il significato dell'operazione di perlatura e, in ogni caso, tale esigenza non è certamente imposta dalla tariffa.
paragrafo 50
Il regime basato invece sul tenore di ceneri offre una soluzione pratica consistente nell'applicazione di metodi obiettivi ed affidabili.
paragrafo 51
Le note esplicative della Nomenclatura relative alla voce tariffaria 11.02 e le, disposizioni del regolamento (CEE) n. 11/66 attinenti al tenore di ceneri sono fra loro contraddittorie o coincidono solo in parte; in ogni caso esse non sono esattamente corrispondenti.
paragrafo 52
In base alle disposizioni del regolamento n. 11/66, per beneficiare dell'aliquota massima della restituzione basta che i chicchi d'orzo siano molto arrotondati alle estremità e presentino un tenore di ceneri inferiore all'I %. Per ottenere questo risultato non è necessario privare completamente i granelli del pericarpo, ma basta liberarli in parte dal pericarpo, dal tegumento seminale e dallo strato di aleurone. In tal caso la mandorla farinosa è persino, in parte, sempre visibile.
paragrafo 53
Tale tipo di mondatura è perciò ancora quello che si avvicina di più alla concezione (certamente erronea) basata sulle definizioni contenute nelle note esplicative della Nomenclatura, secondo cui, nel caso dell'orzo mondato, il nucleo farinoso (bianco) deve essere, in un modo o nell'altro, visibile.
paragrafo 54
Il regolamento (CEE) n. 11/66 definisce quindi la nozione di granelli di orzo periato in modo diverso dalle note esplicative della Nomenclatura: le due disposizioni sono pertanto contraddittorie.
paragrafo 55
Secondo la Wünsche, si può prescindere dall'accertare se la Commissione fosse a quell'epoca competente a definire, nel regolamento n. 11/66, la nozione di «granelli d'orzo periato».
paragrafo 56
Adottando la disposizione relativa al tenore di ceneri, essa ha proceduto a tale definizione che, in base ai principi inerenti alla tutela dell'affidamento, deve essere considerata valida, anche se dovesse essere nulla per difetto di competenza. Inoltre, dal principio della certezza del diritto derivano il dovere ed il compito della pubblica amministrazione di elaborare definizioni chiare ad uso degli amministrati, su cui questi ultimi possono fare affidamento. Nella fattispecie, la Commissione lo ha fatto mediante la disposizione relativa al tenore di ceneri.
paragrafo 57
Se non avesse voluto dare una definizione, la Commissione avrebbe potuto infatti rinviare alle note esplicative della Nomenclatura; il fatto di essersene astenuta impegna la sua responsabilità.
paragrafo 58
Le definizioni di cui al regolamento n. 11/66 hanno comunque portato come conseguenza a superare i punti 3 e 4 delle note esplicative della Nomenclatura relative alla voce 11.02 della tariffa doganale comune, in quanto dette note non costituiscono norme giuridiche ed appaiono inoltre ampiamente erronee sui punti considerati.
paragrafo 59
La Wünsche esamina in seguito le sei relazioni di perizia o gruppi di relazioni promosse dalle parti nel procedimento principale e contesta i risultati cui sono pervenuti gli esperti incaricati dalla resistente.
paragrafo 60
Essa afferma che i periti hanno utilizzato criteri non previsti dalla normativa comunitaria, al fine di stabilire se la merce in esame fosse orzo periato.
paragrafo 61
La Bundesforschungsanstalt für Getreideverarbeitung aveva infatti assunto come base di riferimento la selezione e le classificazioni in uso in Germania prima dell'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati nel settore cerealicolo, nonché la qualità mercantile dell'orzo periato. La Zolltechnische Prü-fungs- und Lehranstalt di Amburgo aveva fondato la sua valutazione sul fatto che i chicchi non. erano tutti arrotondati, che le cellule di aleurone erano state tolte solo in parte e che le cellule di amido erano visibili per meno del 50 %. Una seconda perizia della Bundesforschungsanstalt aveva dato esito negativo perché, al fine di calcolare la proporzione dei granelli quasi interamente privati di pericarpo, si era basata sulla percentuale in peso e non sul solo criterio che la Wünsche ritiene corretto, cioè la percentuale in numero di chicchi. In tutte le relazioni è stato tuttavia accertato che il tenore di ceneri era inferiore all'I % e che tutti i granelli erano arrotondati alle estremità.
paragrafo 62
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la Wünsche propone che la prima questione sia risolta affermando che, affinché un granello di orzo fosse considerato periato all'epoca in cui era in vigore il regolamento n. 11/66, era sufficiente:
paragrafo 63
1) che il granello d'orzo fosse arrotondato per mondatura alle due estremità; 2) che gli strati sovrapposti alla mandorla farinosa fossero sufficientemente abrasi per ottenere mediamente la percentuale di ceneri prevista ai fini di una certa aliquota della restituzione.
paragrafo 64
Circa la seconda questione la Wünsche sostiene che, poiché il tenore di ceneri inferiore all'I % implica necessariamente che le estremità del granello siano state arrotondate, le condizioni richieste perché un chicco di orzo possa essere considerato periato sono automaticamente soddisfatte ogniqualvolta il tenore di ceneri è inferiore all'I °/o. A suo avviso, quindi, non è più necessario risolvere la seconda questione.
paragrafo 65
Ad ogni buon fine, essa esamina tuttavia i due punti che costituiscono la seconda questione.
paragrafo 66
Per quanto attiene al primo punto essa osserva che ogni mondatura, per quanto poco intensiva, comporta l'arrotondamento delle punte o estremità di tutti i granelli.
paragrafo 67
Ad eccezione delle «spezzature» che si ottengono necessariamente durante il processo di mondatura dei cereali, e che d'altra parte risultano anch'esse un po arrotondate per effetto della levigatura, quasi tutti i chicchi sono arrotondati alle due estremità dopo la mondatura.
paragrafo 68
Si può quindi, senza altre considerazioni, richiedere che, trattandosi di orzo periato e fatta eccezione per le spezzature, la quasi totalità dei chicchi di cereali — e non semplicemente la metà di essi — sia arrotondata alle estremità.
paragrafo 69
Diverso è invece il problema dell'eliminazione del pericarpo, se su questo punto ci si dovesse riferire alle note esplicative alla Nomenclatura.
paragrafo 70
Poiché i chicchi di cereali variano in grandezza e grossezza, è tecnicamente impossibile mondarli in modo che tutti i granelli o quasi tutti siano privati del pericarpo.
paragrafo 71
Questa condizione potrebbe essere soddisfatta soltanto a seguito di una certa selezione; ora l'esigenza di una selezione non risulta né dalla tariffa doganale stessa, né dalle note esplicative alla Nomenclatura. Anche ammesso che sia posta dalle note esplicative, tale esigenza non è sancita dalla tariffa.
paragrafo 72
Potendo accertare soltanto de visu e per approssimazione se un chicco d'orzo è stato quasi interamente spogliato del pericarpo, è sufficiente, se necessario, verificare che circa il 50 % dei granelli di cereale mondato sia stato quasi interamente privato del pericarpo.
paragrafo 73
Questa soluzione deve valere, a fortiori, se lo Stato membro non versa le aliquote massime della restituzione.
paragrafo 74
Circa il secondo punto della seconda questione, la Wünsche ritiene che occorre prendere a base di riferimento la percentuale in numero di chicchi.
paragrafo 75
Essa osserva, infatti, che il peso dei granelli di orzo è determinato in modo decisivo dalla proporzione di amido che essi contengono nella mandorla. Le parti di gluma del chicco dei cereali sono, invece, molto leggere.
paragrafo 76
Non si tratta quindi, nella fattispecie, di considerare il nucleo farinoso, bensì esclusivamente di verificare se, ed eventualmente in quale misura, i singoli granelli siano stati spogliati delle singole parti che compongono la gluma.
paragrafo 77
La struttura del prodotto, considerata l'intensità del procedimento di mondatura, è dunque funzione non già del peso dei granelli, ma — considerata l'impossibilità di accertare il peso delle parti che compongono la gluma — del numero dei chicchi sufficientemente mondati e che rispondono alle esigenze rispettivamente poste.
paragrafo 78
A ciò si aggiunge il fatto che i chicchi d'orzo non sono omogenei. L'industria molitoria può quindi operare in modo redditizio soltanto se determina l'intensità della mondatura in modo da ottenere che la media dei chicchi sia privata, in una certa misura, delle parti componenti la gluma. Se l'industria molitoria dovesse procedere alla mondatura in modo da togliere la gluma ai chicchi più grossi, i granelli d'orzo di piccole e medie dimensioni sarebbero privati non solo di tutta la gluma, ma anche di buona parte del nucleo farinoso. È quindi conforme alla natura dell'orzo mondato che parti di gluma restino attaccate ai chicchi di grosse dimensioni, con peso specifico più elevato, più che ai granelli di piccole o medie dimensioni.
paragrafo 79
Supponendo che il criterio di determinazione risulti dalla misura in cui le parti di gluma sono state tolte, ci si deve quindi riferire al numero di chicchi che ha subito la decorticazione richiesta.
paragrafo 80
La Bundesanstalt fiir landwirtschaftliche Marktordnung osserva che non esistono elementi i quali consentano di affermare che l'interpretazione dell'espressione «orzo periato» data dalla Corte nel procedimento 21/71 non sia valida nel caso di specie.
paragrafo 81
La normativa comunitaria in vigore era esattamente la stessa sia nel periodo considerato nel procedimento 21/71, sia nel presente procedimento.
paragrafo 82
Inoltre, l'argomento secondo cui nel procedimento 21/71 la Corte non ha forse esattamente valutato la portata del regolamento (CEE) n. 11/66 non è fondato. La Corte, infatti, non ha ignorato l'esistenza di detto regolamento, come è provato dal fatto che ha esposto in modo esauriente, nella parte in fatto della sentenza, le osservazioni della Commissione, la quale, da parte sua, aveva fermamente contestato che dal regime stabilito dal regolamento (CEE) n. 11/66 si possa desumere che l'orzo mondato con tenore di ceneri sul secco inferiore all'I % sia necessariamente orzo «periato».
paragrafo 83
Il tenore di ceneri non è da solo determinante, in quanto la qualità periata si manifesta, tra l'altro, nella forma quasi perfettamente rotonda del chicco, ottenuta con l'abrasione, che può essere accertata solamente «de visu».
paragrafo 84
Per la prima questione formulata dal giudice di rinvio s'impone quindi, in base alla lettera e al sistema del regolamento n. 11/66, una soluzione chiara e precisa, cioè che la perlatura è sempre stata considerata come criterio distintivo autonomo a fianco del tenore di ceneri, e non può in alcun caso essere sostituita dal tenore di ceneri.
paragrafo 85
Il regolamento n. 11/66 non può d'altra parte, contrariamente a quanto sostenuto dalla Wünsche dinanzi al Bundesfinanzhof, essere considerato incompatibile con le note esplicative della Nomenclatura. Poiché, infatti, il tenore di ceneri varia sensibilmente secondo le condizioni di coltivazione, la natura del suolo e i concimi, nonché secondo le specie e le varietà di cereali, è perfettamente possibile che un granello d'orzo quasi interamente spogliato del pericarpo abbia un tenore di ceneri superiore all'1 % in peso.
paragrafo 86
Circa la seconda questione, la Bundesanstalt reputa che al momento dei fatti non fosse sufficiente che più del 50 % di granelli presentasse le qualità tariffarie dell'orzo periato, e fosse invece necessario che la quasi totalità dei granelli fosse quasi interamente priva di pericarpo e arrotondata alle due estremità. La regola generale d'interpretazione sub 3 b) non era infatti ancora in vigore nel periodo transitorio. Le norme di diritto comunitario che disciplinano le restituzioni, fissando di volta in volta le aliquote massime al fine di impedire turbative nel mercato degli Stati membri, ostavano da parte loro,, per la loro stessa natura, alla possibilità che, per esempio, un carico destinato all'esportazione e comprendente il 51 % di granelli periati ed il 49 % di granelli non trattati, fruisse di una restituzione calcolata in base all'aliquota massima del 100 %.
paragrafo 87
La Bundesanstalt aggiunge che, anche qualora si fosse potuto ricorrere alla regola generale d'interpretazione sub 3 b), occorreva prendere esclusivamente quale parametro la percentuale in peso e non il numero dei granelli.
paragrafo 88
I granelli d'orzo periato vengono infatti presi in considerazione nel commercio solo in base al peso, e conseguentemente costituiscono una merce che come tale viene importata o esportata.
paragrafo 89
Si deve inoltre ricordare che i granelli d'orzo periato possono altresì risultare da parti di chicco, a seguito di lucidatura di ogni pezzo. Ora i chicchi in pezzetti dovrebbero essere contati come granelli, se si prendesse quale parametro la percentuale in numero di chicchi. Tale metodo darebbe però adito a ogni sorta di manipolazioni e non sarebbe, ad esempio, difficile ottenere più del 50 % di granelli d'orzo periato, mescolando chicchi in pezzetti sottoposti a lucidatura ad orzo di qualità scadente o appena mondato.
paragrafo 90
Una simile manipolazione non era conciliabile con la normativa comunitaria in materia di restituzioni, così come in vigore nel periodo transitorio.
paragrafo 91
La Commissione delle Comunità europee considera inopportuno trattare separatamente le due questioni pregiudiziali. L'artificiosa divisione del problema in due parti distinte porta infatti a conclusioni materialmente non corrette e spiega in gran parte l'inesattezza della argomentazione giuridica della ricorrente.
paragrafo 92
La Commissione osserva anzitutto che la tesi della Wünsche è errata in fatto. Esiste in effetti anche orzo periato (Perlgraupen) il cui tenore di ceneri sul secco supera l'I % in peso. Il tenore di ceneri dell'orzo varia infatti fortemente secondo il raccolto e la provenienza. Anche la letteratura specializzata ammette, per l'orzo periato, un tenore di ceneri dell'1,1 %.
paragrafo 93
Del pari, un certo numero di considerazioni giuridiche d'ordine generale si oppongono alla tesi della Wünsche.
paragrafo 94
In primo luogo, la differenziazione tra orzo mondato e orzo periato perderebbe buona parte del suo significato se quest'ultima nozione non fosse legata ad altissime esigenze di qualità. Una aliquota di restituzione particolarmente elevata per l'orzo periato trova infatti giustificazione soltanto nel fatto che è necessario un costoso processo di elaborazione.
paragrafo 95
A ciò si aggiunge che nel diritto comunitario sono state accolte esattamente le stesse nozioni di cui alla Nomenclatura, il che ha portato la Corte a ritenere, nel procedimento 21/71, che le note esplicative a detta Nomenclatura sono obbligatorie anche per il diritto comunitario. Questo elemento è tanto più importante in quanto la tariffa doganale comune sotto forma di regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950 (GU L 172, pag. 1) è entrata in vigore soltanto il 1o luglio 1968 e prima di tale data, pertanto, si imponeva un riferimento particolarmente rigoroso alla Nomenclatura, ogni qual volta si trattava di definire nozioni della nomenclatura doganale.
paragrafo 96
Infine, si deve sottolineare che, nella sentenza resa nel procedimento 21/71, la Corte di giustizia non ha in alcun modo considerato la questione del se il regolamento n. 11/66 (che, secondo la Wünsche, dà una più ampia definizione dell'orzo periato nel diritto comunitario) fosse ancora in vigore o fosse già stato abrogato. Sarebbe infatti strano che le note esplicative alla Nomenclatura fossero irrilevanti per il diritto comunitario nel marzo/aprile 1966 e siano invece diventate decisive per questo stesso diritto qualche mese più tardi.
paragrafo 97
La Commissione osserva che l'esattezza della sua opinione deriva dalla finalità del regime stabilito per l'orzo periato nell'allegato al regolamento n. 11/66 e che, in tale contesto, appaiono anche chiaramente le ragioni per cui conviene esaminare congiuntamente le questioni pregiudiziali formulate dal Bundesfinanzhof.
paragrafo 98
Anche ammesso che la tesi della Wünsche sia esatta e che, in riferimento alle note esplicative alla Nomenclatura, l'orzo periato non abbia mai un tenore di ceneri superiore all'I % in peso, non si dovrebbe tuttavia dimenticare che, in pratica, anche passaggi intensivi e numerosi sotto la mola non fanno sì, in generale, che tutti i chicchi di una data partita di orzo presentino caratteristiche conformi alla definizione della Nomenclatura. Anche se i granelli che corrispondono a queste condizioni fossero nettamente in maggioranza ed avessero quindi — sempre ammettendo, per ipotesi, l'esattezza della tesi della Wünsche — un tenore di ceneri inferiore all'I %, resterebbe sempre un certo numero di grani con tenore di ceneri più elevato perché avrebbero subito meno intensamente il processo di elaborazione. Ammettendo pure che, in questo caso, tenuto conto della grande maggioranza di granelli completamente elaborati, nel suo insieme la merce si possa già qualificare «periata», sarebbe possibile che il tenore di ceneri nettamente superiore di una piccola parte di chicchi porti la media generale oltre l'I % in peso. In tal caso, sarebbe impossibile stabilire se ci si trovi di fronte ad un miscuglio o semplicemente ad una elaborazione meno spinta.
paragrafo 99
In pratica, tale questione non riveste comunque alcuna importanza, benché si possano applicare le regole generali d'interpretazione della Nomenclatura della TOC. Nulla, nella specie, si oppone all'applicazione di dette regole generali. Certamente, nel 1966 la TDC non esisteva ancora sotto forma di regolamento del Consiglio, ma esisteva già una «tariffa doganale comune», elaborata in varie tappe sotto forma di decisioni delle istituzioni della Comunità e comprendente già la regola relativa ai prodotti mescolati.
paragrafo 100
Tutto questo dimostra che, anche supponendola esatta, la tesi della Wünsche è puramente teorica e non corrisponde alla realtà. In pratica, ci si trova raramente in presenza di orzo integralmente periato, così che il limite dell'1 % in peso di tenore di ceneri può effettivamente essere superato. La definizione della Nomenclatura rimane obbligatoria, ma è evidente che non ogni chicco di una data merce deve necessariamente corrispondere a questa definizione. La percentuale massima ammessa, in numero di chicchi o in peso, perché la merce possa ancora essere qualificata «periata» nel suo insieme, costituisce oggetto della seconda questione pregiudiziale e deve essere esaminata in questo contesto.
paragrafo 101
Le disposizioni del regolamento n. 11/66 avevano lo scopo di non far beneficiare dell'aliquota massima della restituzione una merce che, nel suo insieme, poteva essere considerata periata, ma che si aveva motivo di ritenere non avesse subito una lavorazione molto spinta o fosse stata artatamente «gonfiata» con l'incorporazione di merce meno lavorata. Queste disposizioni non avevano invece lo scopo di introdurre nel diritto comunitario una definizione dell'orzo periato che si discostasse da quella della Nomenclatura.
paragrafo 102
In base alle considerazioni precedenti la Commissione afferma che la prima questione pregiudiziale, la quale si fonda su dati puramente teorici, non riveste alcuna importanza reale per la definizione della lite, e che è invece decisiva la soluzione della seconda questione pregiudiziale.
paragrafo 103
Per tale soluzione, la Commissione reputa necessario tener conto di due elementi: da un lato, bisogna effettivamente riconoscere la materiale impossibilità del fatto che quasi tutti i chicchi di una partita di orzo periato presentino le caratteristiche previste dalle note esplicative alla Nomenclatura; dall'altro, non bisogna dimenticare la grandissima differenza tra le aliquote massime delle restituzioni all'esportazione per l'orzo periato e per l'orzo mondato.
paragrafo 104
Le esigenze di qualità imposte alla merce non possono quindi essere troppo rigorose, ma non devono neppure essere troppo blande, per non consentire di gonfiare artificiosamente e abbondantemente l'importo della restituzione, mischiando all'orzo periato dell'orzo decorticato o (semplicemente) mondato.
paragrafo 105
Una soluzione ragionevole potrebbe trovarsi in base alla regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune, secondo cui, nel caso di prodotti mescolati o composti, ci si deve basare sulla materia o sull'aspetto che conferisce alla merce il suo carattere essenziale. Questa materia può essere costituita dai granelli periati quando la loro proporzione supera ampiamente il 50 % in peso.
paragrafo 106
La Commissione specifica che occorre riferirsi alla percentuale in peso, e non al numero dei granelli, poiché è il peso che è determinante per la merce, come pure per il computo dell'aliquota della restituzione. Inoltre potrebbero figurare nella merce anche frammenti di chicchi arrotondati dal passaggio alla mola. In tal caso, se ci si basasse sulla percentuale in numero di grani, la spezzettatura dei granelli consentirebbe di ottenere agevolmente una percentuale superiore, che risponderebbe alle condizioni suindicate, mentre la percentuale in peso rimarrebbe nettamente inferiore.
paragrafo 107
Concludendo, la Commissione propone che le questioni sottoposte alla Corte dal Bundesfinanzhof vengano risolte come segue:
paragrafo 108
«Nel marzo/aprile 1966, a norma del diritto comunitario in vigore in quel periodo per l'esportazione nei paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali, gli Stati membri potevano considerare “orzo periato” soltanto i prodotti che rispondevano, quanto meno in proporzione nettamente superiore al 50 % in peso sul secco, alle condizioni poste dalle note esplicative relative alla voce 11.02 della Nomenclatura di Bruxelles».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
La ricorrente nella causa principale, con l'aw. Fritz Modest, del foro di Amburgo; la convenuta nella causa principale, con l'aw. Albrecht Stockburger, del foro di Franco f orte sul Meno; e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jörn Sack, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 19 novembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 18 febbraio 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 18 novembre 1980, pervenuta in cancelleria il 12 gennaio 1981, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'espressione «orzo periato» di cui all'allegato del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 19 (GU 1962, pag. 933), ed all'art. 5, n. 1, D, del regolamento del Consiglio 21 ottobre 1964, n. 141 (GU 1964, pag. 2666), ed in particolare dell'espressione «granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'I %» che risulta dal regolamento della Commissione 3 febbraio 1966, n. 11 (GU 1966, pag. 393).
punto 2
La suddetta ordinanza è stata emessa in una causa che oppone, dinanzi al Bundesfinanzhof, un importatore-esportatore tedesco di cereali, la società Ludwig Wünsche, di Amburgo (in prosieguo: la Wünsche), all'ente d'intervento tedesco in materia agricola, la Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung di Francoforte sul Meno (in prosieguo: la BALM). Tale ente, dopo aver concesso alla Wünsche l'aliquota massima per le restituzioni all'esportazione, che consiste nella specie nell'autorizzazione ad importare in esenzione da prelievo kg 220 di prodotto base (orzo grezzo) per kg 100 di prodotto trasformato (granelli di orzo periato), decideva, a seguito di perizie effettuate sul prodotto trasformato, di rifiutare l'autorizzazione ad esportare in esenzione da prelievo ed anche, in due casi, di revocare l'autorizzazione d'importazione già concessa. Avendo ottenuto, a seguito di reclamo, solo la restituzione nella misura ridotta di kg 160 di prodotto base per kg 100 di prodotto trasformato, la Wünsche chiedeva al Finanzgericht di dichiarare: a) che l'ente d'intervento era tenuto a rilasciarle l'autorizzazione ad importare in esenzione da prelievo un'ulteriore quantità di merce, pari al 60 % di quella esportata; b) che, per quanto riguarda i provvedimenti di revoca, questi erano nulli. A seguito del rigetto delle sue domande, la Wünsche ricorreva per cassazione dinanzi al Bundesfinanzhof il quale, in considerazione del fatto che la decisione sulla legittimità dei provvedimenti impugnati dipende dall'interpretazione da dare, secondo il diritto comunitario, alla nozione di granelli d'orzo periato, ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1. Come si debba interpretare l'espressione “orzo periato” o granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, superiore all'I %, di cui all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio n. 19/62, all'art. 5, n. 1, lett. D), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 141/64 ed al regolamento (CEE) della Commissione n. 11/66, agli effetti di restituzioni attribuite nel marzo e, rispettivamente, il 5 e il 13 aprile 1966. Dato che, secondo il regolamento ultimo menzionato, i granelli di orzo periato possono avere un tenore di ceneri superiore all'1 % e che detto tenore dipende dal grado di eliminazione del peri-carpo e dalla misura in cui i granelli sono arrotondati alle estremità, se si debba presupporre che, quantomeno se il tenore di ceneri non supera l'1 %, si tratti sempre di granelli di orzo periato, di guisa che è irrilevante se essi possiedano inoltre i requisiti di cui alle note esplicative della nomenclatura doganale di Bruxelles relative alla voce 11.02. 2. Per il caso in cui il tenore di ceneri inferiore all'I % non sia sufficiente perché si abbia “orzo periato”: a) se basti che l'eliminazione quasi completa del pericarpo e l'arrotondamento ad entrambe le estremità riguardi oltre il 50 % dei granelli, ovvero quasi tutti i granelli debbano possedere queste caratteristiche tariffarie. b) Qualora basti la proporzione di oltre il 50 %: se nel calcolare la proporzione si debba aver riguardo al peso o al numero dei granelli».

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 3
La prima questione è diretta essenzialmente ad accertare se la nozione di «orzo periato» possa essere definita in base al solo tenore di ceneri, qualora questo sia inferiore all'1 %, o se invece vadano presi in considerazione altri elementi, ed in particolare i requisiti posti dalle Note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.
punto 4
Occorre anzitutto sottolineare che i regolamenti del Consiglio n. 19/62 e della Commissione nn. 141/64 e 11/66 non danno alcuna definizione della nozione di «orzo periato». I primi due si limitano a menzionare i granelli di cereali «periati»; il terzo non fa menzione dei «granelli di orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, inferiore all'I %», ma riduce la restituzione all'esportazione concessa ai «granelli d'orzo periato aventi un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, superiore all'I %» ad un importo pari al 70 % della restituzione che risulterebbe dall'applicazione del regolamento della Commissione 29 ottobre 1964, n. 164 (GU 1964, pag. 2743), e non contiene neppure una definizione della nozione di «orzo periato».
punto 5
In quanto non è possibile trarre la definizione della nozione di «orzo periato» né dai suddetti regolamenti, né dalla voce 11.02 della tariffa doganale comune (TDC), alla quale si richiama espressamente l'allegato del regolamento n. 19/62, né dalle Note esplicative della TDC, si deve far riferimento alle Note esplicative della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale (in prosieguo: Note esplicative del CCD), in considerazione del fatto che la voce 11.02 della TDC riproduce interamente una voce della suddetta Nomenclatura.
punto 6
Le Note esplicative del CCD contengono, in merito alla voce 11.02, le seguenti definizioni: «... I prodotti compresi nella presente voce sono: ... 3) I cereali mondati o altrimenti trattati per essere spogliati in tutto o in parte della pellicola propria (pericarpo) e nel caso specifico dell'orzo vestito ... quelli liberati dagli involucri o brattee che aderiscono fortemente al chicco anche dopo la battitura e la vagliatura; il nucleo farinoso dei granelli mondati è generalmente visibile. 4) I cereali periati, specialmente d'orzo, che consistono in granelli mondati privati della quasi totalità del pericarpo e che hanno subito, inoltre, un trattamento diretto ad arrotondarne le due estremità». Esse non fanno alcun cenno al criterio del tenore di ceneri.
punto 7
La Wünsche sostiene che tali Note sono viziate al n. 3 da un errore materiale, perché, dopo aver affermato che la mondatura consiste, per i chicchi d'orzo vestito, nel liberarli da involucri o brattee, aggiungono che «il nucleo farinoso dei granelli mondati è generalmente visibile». Un'affermazione del genere non sarebbe esatta poiché, nel caso di un cereale vestito, l'ablazione delle brattee lascia sempre in loco il pericarpo, che impedisce di vedere il nucleo farinoso. Tale errore che impedirebbe l'applicazione del n. 3 delle Note esplicative, riemergerebbe con le medesime conseguenze nel n. 4, che contiene la definizione di cereali «periati», la quale presuppone la nozione di cereali «mondati».
punto 8
Tale tesi non può essere accolta. Infatti, l'affermazione relativa alla possibilità di vedere il nucleo farinoso dopo il trattamento di mondatura, di cui alla succitata Nota esplicativa, riguarda in generale tutti i cereali, fra i quali i cereali nudi costituiscono la grande maggioranza. Ciò non esclude che, come riconosce la Nota esplicativa stessa, l'orzo vestito possa rappresentare un caso particolare che costituisce l'eccezione alla regola generale. Questa ammette, infatti, essa stessa che sono possibili eccezioni, in quanto usa l'espressione «generalmente». L'affermazione contestata dalla Wünsche non è quindi tale da rendere inapplicabili le Note esplicative nel caso dell'orzò vestito.
punto 9
La Wünsche assume inoltre che, nella fattispecie, le Note esplicative sono incompatibili col regolamento n. 11/66. I minerali incombustibili dai quali dipende il tenore di ceneri dei chicchi di cereali si concentrerebbero infatti alle estremità del granello, mentre il tenore di ceneri del nucleo farinoso non supererebbe mai lo 0,6 % in peso del chicco stesso. Di conseguenza, se, come risulta dalle Note esplicative, l'unico modo per ottenere l'orzo periato consistesse nel liberare quasi interamente il granello dal pericarpo, il tenore di ceneri dell'orzo periato non potrebbe mai superare l'I % in peso.
punto 10
Tale tesi trascura tuttavia il fatto che il tenore di ceneri di un cereale può variare notevolmente secondo le specie e le varietà del cereale stesso, le condizioni di coltivazione, la natura del terreno, i concimi ed altri elementi. Peraltro, come ha giustamente sottolineato la Commissione, nuove tecniche agricole possono essere tali da favorire la produzione di nuove varietà vegetali i cui dati biologici possono variare.
punto 11
Occorre inoltre sottolineare che, come ricorda il giudice nazionale, la normativa comunitaria nel settore agricolo riconosce l'esistenza di orzo periato con tenore di ceneri superiore all'1 % ed osta quindi alla definizione della nozione di orzo periato in base al solo criterio del tenore di ceneri.
punto 12
Alla luce delle suddette considerazioni, la prima questione sollevata dal Bundesfinanzhof va risolta nel senso che per «orzo periato» ai sensi dell'allegato al regolamento n. 19/62, dell'art. 5, n. 1, D, del regolamento n. 141/64 e del regolamento n. 11/66 devono intendersi i chicchi di orzo che soddisfano quanto meno le condizioni poste dalle Note esplicative della voce 11.02 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione

punto 13
Tenuto conto del fatto che non esiste un procedimento tecnico che consenta di ottenere che la totalità o la quasi totalità dei granelli contenuti in una partita d'orzo presentino tutte le caratteristiche dell'orzo periato, bisogna stabilire quale sia la percentuale minima di granelli periati con le suddette caratteristiche che deve figurare in una partita d'orzo affinché questa possa essere considerata una partita d'orzo periato e se detta percentuale vada calcolata con riguardo al peso o al numero di granelli.
punto 14
Per risolvere tale questione, occorre prendere in considerazione gli scopi perseguiti dalla normativa comunitaria di cui trattasi, la quale concede all'esportazione di orzo periato restituzioni molto maggiori di quelle previste per l'orzo mondato, per evitare che un prodotto meno lavorato, che quindi ha un costo di produzione inferiore, possa essere venduto nei paesi terzi, grazie ad una restituzione pari a quella del prodotto più costoso, ad un prezzo inferiore a quello praticato sul mercato mondiale.
punto 15
Alla luce di questa considerazione, non si può prendere come base di riferimento il numero dei chicchi. In tal caso, infatti, la maggiore restituzione prevista per l'orzo periato, che ha subito un'ulteriore operazione dopo la mondatura dei granelli, potrebbe essere attribuita ad un prodotto che non avrebbe le caratteristiche dell'orzo periato, vista la diversità dei granelli dal punto di vista della larghezza e del peso.
punto 16
Neppure il criterio della percentuale in peso potrebbe, peraltro, essere ritenuto soddisfacente se portasse a concedere l'aliquota massima di restituzione ad una partita d'orzo nella quale il peso dei granelli periati superasse appena quello dei granelli solo mondati. Un risultato del genere non corrisponderebbe, infatti, agli scopi perseguiti dai regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione. Tali scopi possono essere tutelati solo se si considera come una partita d'orzo periato esclusivamente una partita d'orzo nella quale il tenore di chicchi periati superi ampiamente il 50 % in peso.
punto 17
La seconda questione sollevata dal Bundesfinanzhof va quindi risolta nel senso che nel marzo/aprile 1966, a norma del diritto comunitario allora vigente per l'esportazione nei paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali, gli Stati membri potevano considerare come partite d'orzo periato solo le partite d'orzo nelle quali il tenore di chicchi periati superava ampiamente il 50 °/o in peso sul secco.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 18
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 18 novembre 1980, dichiara: I o Per «orzo periato» ai sensi dell'allegato del regolamento n. 19/62, dell'art. 5, n. 1, D, del regolamento n. 141/64 e del regolamento n. 11/66, devono intendersi i chicchi di orzo che soddisfano quanto meno le condizioni poste dalle Note esplicative della voce 11.02 della Nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale. 2° Nel marzo/aprile 1966, a norma del diritto comunitario allora vigente per l'esportazione nei paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali, gli Stati membri potevano considerare come partite d'orzo periato solo le partite d'orzo nelle quali il tenore di chicchi periati superava ampiamente il 50 % in peso sul secco. Bosco

Firme

O'Keeffe Koopmans Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 17 giugno 1982. Il cancelliere P. Heim Il presidente della Prima Sezione G. Bosco

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