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Sez. 4, Sentenza n. 8833 del 14/06/1994 Ud. (dep. 08/08/1994) Rv. 200128 - 01

Pena - Sospensione condizionale | Precedente condanna a pena sospesa - Condanne intermedie non sospese - Nuova concessione del beneficio - Possibilità - Esclusione - Natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1994-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200128-01

Pena - Sospensione condizionale

L'art. 164, ultimo comma, cod. pen., che prevede e disciplina in via di eccezione ("tuttavia") la possibilità di concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale, in base al cumulo della pena da infliggere con quella irrogata con la "precedente condanna", concerne esclusivamente l'ipotesi, come rivelato dall'uso del singolare, che solo la condanna sospesa preceda quella da infliggere. Devesi, pertanto, escludere che la norma del detto ultimo comma possa trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui siano state irrogate altre condanne non sospese prima di quella da infliggere, senza che abbia rilevanza alcuna la natura dei reati o delle pene cui si riferiscono le condanne intermedie. (Nella fattispecie, la Corte di Cassazione, nell'affermare il principio sopra enunciato, ha tra l'altro sottolineato che la irrogazione di ulteriori condanne, dopo quella sospesa, esclude la possibilità di una prognosi favorevole circa la condotta futura dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)