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Sez. 1, Sentenza n. 41478 del 25/10/2011 Cc. (dep. 14/11/2011) Rv. 251553 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Precedente condanna a pena sospesa - Reiterabilità del beneficio in presenza di nuova condanna - Limiti - Sopravvenienza di condanne intermedie - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251553-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

La reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è ammissibile, in caso di nuova condanna, soltanto se tra quest'ultima e la prima condanna a pena sospesa non sopravvengano condanne intermedie, poiché, in caso contrario, la accertata proclività a delinquere del condannato dimostra che egli è stato immeritevole della fiducia in lui riposta e non consente una nuova prognosi favorevole circa la sua futura condotta.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)