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Sez. L, Sentenza n. 2124 del 27/02/1987 (Rv. 451365 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO NAZIONALE IN TEMA DI ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*
Stato
decisa il 1987-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451365-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AD ACCORDO NAZIONALE IN TEMA DI ASSORBIMENTO DEL COSIDDETTO RIMBORSO CONTRIBUTI.*

L'interpretazione della disposizione di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è incensurabile in Sede di legittimità, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ. e sorretta da motivazione immune da vizi. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva interpretato l'art. 24 dell'accordo nazionale per gli autoferrotranvieri del 23 luglio 1976 nel senso che tale disposizione stabilisce l'assorbimento non solo dell'indennità di anzianità ma anche, stante l'ampia sua formulazione, di ogni altra prestazione pecuniaria corrisposta, come il cosiddetto rimborso contributi, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro). (Conf 3066/86, mass n 446075).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 23/07/1976 num. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)