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Sez. U, Sentenza n. 1891 del 21/04/1989 (Rv. 462548 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462548-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - SINDACATO IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, dei contratti collettivi di diritto comune è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la S.C. ha disatteso, per la mancata specificazione delle violazioni di canoni ermeneutici e dei vizi di motivazione addebitati alla sentenza di merito, la censura avverso l'interpretazione compiuta da tale sentenza, che, ai sensi del penultimo comma dell'art. 24 del C.C.n.L. 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva ritenuto assorbito, fino a concorrenza, nel trattamento di buonuscita il cosiddetto rimborso dei contributi di cui all'art. 16 del T.U. Degli accordi aziendali dell'a.M.T. Di Catania del 18 agosto 1965). (Conf 2124/87, mass n 451365; (Conf 4853/86, mass n 447552).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)