Sez. 1, Sentenza n. 2580 del 21/10/1967 (Rv. 329940 - 01)
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE RITIRATO DAL COMMERCIO - PERSISTENTE ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - SOGGETTI - IMPRENDITORE RITIRATO DAL COMMERCIO - PERSISTENTE ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA COMMERCIALE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E incensurabile in Cassazione, se congruamente motivato, il giudizio dal giudice di merito dato, ai fini della dichiarazione di fallimento, sull'effettivo svolgimento di attivita commerciale in un determinato periodo di tempo da parte di un soggetto, che assuma, invece, di aver cessato completamente l'Esercizio del commercio. (Cfr. 2453-65).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)