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Sez. 1, Sentenza n. 8781 del 04/09/1998 (Rv. 518613 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO | Cessazione dell'attività d'impresa - "Dies a quo" - Accertamento da parte del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1998-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518613-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - IMPRESE SOGGETTE - IMPRENDITORE RITIRATO

Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 legge fall.), la "cessazione dell'attività d'impresa" presuppone che, in tale periodo, non siano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste normalmente in essere nell'esercizio dell'impresa, ed il relativo apprezzamento compiuto dal giudice di merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato di legittimità della S.C. (Nella specie, il giudice di merito, dopo avere individuato quale ultima operazione imprenditoriale quella registrata sotto una certa data, aveva, poi, negato rilevanza alla circostanza per cui l'imprenditore aveva richiesto solo in data successiva la cancellazione della partita IVA. Nel confermare la sentenza impugnata, la S.C. ha espresso il principio di diritto di cui in massima).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)