Sez. L, Sentenza n. 5340 del 16/06/1987 (Rv. 453920 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - SCIOPERO DI RENDIMENTO - DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A COTTIMO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - COTTIMO MISTO - SCIOPERO DI RENDIMENTO - DECURTAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - POTERI DEL DATORE DI LAVORO.*
In caso di sciopero di rendimento attuato da lavoratori retribuiti a cottimo misto - i quali non hanno diritto a due distinte retribuzioni, una a tempo e l'altra ad incentivo, ma ad un'unica retribuzione che, globalmente considerata, deve essere conforme ai canoni di cui all'art. 36 cost. - il datore di lavoro non può decurtare la retribuzione complessiva proporzionalmente al calo del ritmo di rendimento normalmente raggiunto nel periodo precedente lo sciopero, ove tale rendimento non sia sceso al di sotto di quello espressamente definito come minimo con accordo tra le parti. (nella specie la suprema Corte ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto immotivatamente legittima la decurtazione della retribuzione complessiva in un'ipotesi in cui la produttività era scesa sotto l'indice di rendimento previsto contrattualmente come massimo, e normalmente raggiunto prima dello sciopero, ma si era tenuto al di sopra del rendimento previsto come minimo). (V 1331/87, mass n 450806).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)