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Sez. L, Sentenza n. 1331 del 07/02/1987 (Rv. 450806 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - IN UN IMPIANTO A CICLO CONTINUO - RIFIUTO DELL'IRREGOLARE PRESTAZIONE OFFERTA - LEGITTIMITÀ - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO - PERDITE ECONOMICHE DELLA PRODUZIONE E ASSUNZIONE DI MAGGIORI ONERI E COSTI - RILEVANZA - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE DI PROVVEDERE A MODIFICARE IL CICLO PRODUTTIVO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A SCIOPERO REALIZZATO CON L'ALTERNANZA DI UN QUARTO D'ORA DI LAVORO E DI UNO DI ASTENSIONE CON CONSEGUENTE ANOMALA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450806-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - IN UN IMPIANTO A CICLO CONTINUO - RIFIUTO DELL'IRREGOLARE PRESTAZIONE OFFERTA - LEGITTIMITÀ - OBBLIGAZIONE RETRIBUTIVA - ESONERO DEL DATORE DI LAVORO - PERDITE ECONOMICHE DELLA PRODUZIONE E ASSUNZIONE DI MAGGIORI ONERI E COSTI - RILEVANZA - OBBLIGO DELL'IMPRENDITORE DI PROVVEDERE A MODIFICARE IL CICLO PRODUTTIVO - INSUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A SCIOPERO REALIZZATO CON L'ALTERNANZA DI UN QUARTO D'ORA DI LAVORO E DI UNO DI ASTENSIONE CON CONSEGUENTE ANOMALA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE.*

In ipotesi di sciopero cosiddetto a singhiozzo in un impianto a ciclo continuo il datore di lavoro può legittimamente rifiutare l'irregolare prestazione offerta, ove questa sia inutilizzabile e non più proficua, in relazione alla particolare tecnologia degli impianti, e quindi rimane esonerato dall'Obbligo di corrispondere la relativa retribuzione; a tal fine vengono in rilievo anche le perdite economiche della produzione consistenti nella distruzione o nell'inefficienza del prodotto ottenuto ovvero l'assunzione di maggiori oneri e costi, quali quelli inerenti alla sospensione o riattivazione del ciclo produttivo od all'opposto mantenimento in funzione degli impianti a vuoto. Nè al riguardo può ritenersi che il datore di lavoro debba provvedere a modificare il ciclo produttivo per rendere utilizzabile e proficua la prestazione offerta, atteso che la scelta di quest'ultimo rientra nella sfera di autonomia decisionale dell'imprenditore quale titolare dell'attività produttiva ed economica costituzionalmente tutelata dall'art. 41 cost.. (nella specie la S. C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito, il quale - in un'ipotesi di sciopero realizzato con l'alternanza di un quarto d'ora di lavoro e di uno di astensione, sciopero che, pur senza mettere in pericolo la funzionalità o la produttività degli impianti, aveva ridotto la produzione del 91, 50% - aveva ritenuto illegittima ed antisindacale la serrata del datore di lavoro e la messa in libertà dei lavoratori, omettendo di dare rilievo alla circostanza dell'anomala riduzione della produzione). (V 4292/84, mass n 436220; (V 2696/84, mass n 434736).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Costituzione art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)