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Sez. 3, Sentenza n. 10241 del 16/10/1993 (Rv. 483962 - 01)

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere | Deduzione dopo la precisazione delle conclusioni con allegazione della relativa prova - Obblighi del collegio.
Stato
decisa il 1993-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483962-01

Procedimento civile - Cessazione della materia del contendere

La deduzione, dopo la precisazione delle conclusioni (nella specie, in grado d'appello), di un fatto di cessazione della materia del contendere, con allegazione della relativa prova, comporta l'obbligo del collegio di valutare l'astratta attitudine di quel fatto ad eliminare radicalmente e senza residui l'oggetto della contesa, e, in caso di valutazione positiva, di rimettere la causa all'istruttore, per consentire la rituale acquisizione di detta prova e lo accertamento della concreta idoneità del fatto dedotto a produrre gli indicati effetti, tenendo conto che tale idoneità in concreto postula che non vi sia dissenso fra le parti sulla sussistenza del fatto medesimo e sulla sua rilevanza giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)