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Sez. 3, Sentenza n. 11581 del 31/05/2005 (Rv. 581927 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Declaratoria - Fatti sopravvenuti nel corso del giudizio - Rilevanza - Condizioni - Opposizione all'esecuzione - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2005-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581927-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere a seguito dell'esecuzione di una transazione può essere dichiarata dal giudice nel corso del giudizio quando i fatti siano incontroversi, ancorché le parti non concordino su tale declaratoria, potendo il giudice valutare quali effetti giuridici scaturiscano dalle allegazioni di fatto; per contro, se i fatti sono controversi e su di essi è necessario un accertamento di merito, la dichiarazione non è possibile se la fase processuale cui il giudizio è pervenuto non consente tale accertamento. Peraltro, della sopravvenuta transazione (come della rilevanza estintiva del debito a seguito di pagamento) è possibile discutere in sede di opposizione alla esecuzione, perché il giudicato non si forma in relazione ai fatti che non avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di merito, essendo sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni difensive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)