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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 20 giugno 1973, causa 80/72

Decisione
decisa il 1973-06-20
ECLI
ECLI:EU:C:1973:66

Epigrafe

Nel procedimento 80-72, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregidiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Tribunale amministrativo in materia economica) nella causa dinanzi ad esso pendente fra NV KONINKLIJKE LASSIEFABRIEKEN, con sede in Wormerveer, e HOOFDPRODUKTSCHAP VOOR AKKERBOUWPRODUKTEN, con sede all'Aia, domanda vertente sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali) come pure di vari regolamenti del Consiglio e della Commissione relativi al regime d'esportazione ed alla fissazione delle restituzioni per i prodotti trasformati a base di cereali, per quanto rguarda la classificazione nella tariffa doganale comune (istituita dal regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 950) di determinati prodotti trasformati derivati dall'orzo, LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; R. Monaco e P. Pescatore (relatore), presidenti di Sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, H. Kutscher, C. Ó Dálaigh, M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici; avvocato generale: H. Mayras, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
Il regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU pag. 2269) all'art. 16, n. 1, stabilisce che una restituzione, pari alla differenza fra i prezzi praticati sul mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità, può essere concessa all'atto dell'esportazione nei paesi terzi di cereali o prodotti trasformati a base di cereali, in particolare delle merci di cui alla voce ex 11.01 C («farine d'orzo o d'avena») ed alla voce ex 23.02 («crusche, stacciature e altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali») della tariffa doganale commune.
paragrafo 3
In forza dell'art. 16, n. 5, del regolamento n. 120/67, il Consiglio, con regolamento 25 luglio 1967 n. 360 (relativo al regime d'importazione e d'esportazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso; GU n. 174, pag. 13), stabiliva fra l'altro le norme generali riguardanti l'attribuzione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per determinare il loro importo.
paragrafo 4
Con effetto dal 29 luglio 1968, il regolamento n. 360/67 veniva sostituito dal regolamento del Consiglio 23 luglio 1968 n. 1052 (relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso; GU n. L 179, pag. 8).
paragrafo 5
A norma dell'art. 14, n. 5, del regolamento n. 360/67 e dell'art. 6, n. 6, del regolamento n. 1052/68, le restituzioni vengono fissate una volta al mese.
paragrafo 6
Il 22 febbraio, l'11 aprile, il 5 luglio, il 23 luglio e il 16 agosto 1968, la NV Koninklijke Lassiefabrieken, con sede in Wormerveer, esportava nel Portogallo e in Danimarca, rispettivamente, kg 344500, 492150 e 300000 di una merce da essa dichiarata come «farina d'orzo» e kg 325950 e 511680 di una merce dichiarata come «farina d'orzo in chicchi» e «farina d'orzo in pellets».
paragrafo 7
In base ai dati forniti dall'esportatrice, i competenti organi olandesi le attribuivano, per le merci rientranti nella sottovoce 11.01 C II della tariffa doganale comune («farine d'orzo il cui tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore od uguale al 2 % in peso»), le restituzioni all'esportazione calcolate in base a quanto stabilito, per i mesi di febbraio, aprile, luglio e agosto 1968, rispettivamente, dai regolamenti della Commissione 30 gennaio 1968 n. 122 (GU n. L 29, pag. 13), 28 marzo 1968 n. 372 (GU n. L 78, pag. 14), 28 giugno 1968 n. 814 (GU n. L 149, pag. 23) e 30 luglio 1968 n. 1138 (GU n. L 188, pag. 13), tutti relativi alla fissazione delle restituzioni per i prodotti trasformati a base di cereali e di riso.
paragrafo 8
L'importo complessivo delle restituzioni così attribuite alla Lassiefabrieken ammontava a fiorini 291892,30.
paragrafo 9
Dei controlli effettuati, nel settembre 1968, dalla Rijkslandbouwproefstation (laboratorio d'analisi per l'agricoltura) di Maastricht, su campioni prelevati dalle varie partite, rivelavano che le merci esportate consistevano di chicchi d'orzo leggeri, troppo piccoli e spezzati, con particelle di pula (merce detta anche orzo leggero), di resti della prima monda, di raschiature (consistenti in una parte della scorza interna e in una parte del chicco), e di chicchi risultati troppo piccoli alla vagliatura dell'orzo mondato.
paragrafo 10
L'analisi microscopica dei campioni rivelava un tenore di crusca oscillante fra il 20 e il 33 % e un contenuto di farina oscillante fra il 36 e il 52 %.
paragrafo 11
L'analisi chimica, secondo il metodo Ewers, rivelava sulla merce tale e quale (cioè non sulla materia secca) un tenore di cellulosa oscillante fra l'8,7 e il 14,5 %, un'umidità oscillante fra l'11,2 e il 12 %, un tenore di ceneri oscillante fra il 3,7 e il 4,5 % e un tenore di amido oscillante fra il 24 e il 35,5 %.
paragrafo 12
Con provvedimenti 12 novembre 1968 della Produktschap voor Veevoeder e 12 dicembre 1968 della Hoofsproduktschap voor Akkerbouwprodukten, venivano parzialmente revocate alla Lassiefabrieken le restituzioni attribuitele, per il motivo che le merci esportate erano state a torto classificate sotto la voce 11.01 (farine di cereali), giacché in realtà, essendo costituite di crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dell'orzo, esse rientravano nella voce 23.02 della tariffa doganale comune, alla quale corrispondevano delle restituzioni d'importo inferiore.
paragrafo 13
Dopoché, il 1o dicembre 1970, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven aveva annullato detti provvedimenti, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, con lettera 7 dicembre 1970, comunicava alla Lassiefabrieken un nuovo provvedimento che riduceva a fiorini 78933,37 le restituzioni all'esportazione spettantile.
paragrafo 14
Il 10 dicembre 1970 la Lassiefabrieken impugnava dinanzi al College van Beroep questo nuovo provvedimento di revoca parziale.
paragrafo 15
Ritenendo che, per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente, era necessario stabilire se le merci di cui trattasi andassero classificate sotto la voce doganale 23.02 A, ovvero sotto la voce 11.01 C, detto tribunale, con sentenza 8 dicembre 1972, decideva di sospendere il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si fosse pronunziata in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:
paragrafo 16
1. Se il regolamento CEE n. 120/67, in relazione al regolamento CEE n. 360/67, come pure ai regolamenti CEE nn. 122/68, 372/68 e 814/68, e relativi allegati, vada inteso nel senso che, ai fini dell'attribuzione delle restrizioni per l'esportazione dalla Comunità, una merce come quella di cui trattasi (la cui composizione e le cui caratteristiche sono indicate nella presente sentenza) va classificata sotto la voce doganale 11.01 C, anziché sotto quella 23.02 A, qualora il suo tenore di amido sia superiore al 28 %. In caso di soluzione negativa della questione n. 1: 2. Se i regolamenti menzionati nella questione n. 1 (coi relativi allegati) vadano intesi nel senso che, ai fini della classificazione tariffaria, è decisiva la natura della merce, natura da determinarsi non solo in base ai risultati dell'analisi chimica (tenore di cellulosa, ceneri, amido, ecc.), ma anche in base ad altre caratteristiche, da accertarsi ad esempio mediante esame oculare (microscopio), ovvero si debba tener conto di altri aspetti oltre a quelli testé menzionati. 3. Se il regolamento CEE n. 120/57 — anche in relazione al regolamento CEE n. 1052/68, come pure al regolamento CEE n. 1138/68 e/o ai relativi allegati, ovvero alla tariffa doganale comune (regolamento CEE n. 950/68) — vada pure inteso nel senso che, ai fini dell'attribuzione delle restituzioni all'esportazione, si deve adottare — per classificare la merce — un criterio come quello indicato sopra sub 2. In caso di soluzione affermativa della questione n. 1: 4. Se i regolamenti menzionati nella questione n. 1 (coi relativi allegati) — eventualmente in relazione al regolamento CEE n. 228/67 — vadano intesi nel senso che il tenore di amido della merce — ove sia decisivo per la classificazione della stessa — va determinato nella merce tale e quale ovvero detto tenore vada stabilito sul prodotto secco. Qualunque sia la soluzione da darsi alla questione n. 1: 5. Se la nota alla voce «farina di cereali», di cui alla pag. 1 dell'allegato del regolamento CEE n. 1052/68 — la quale dichiara che, per essere classificata sotto la voce 11.01 C, la merce deve avere un contenuto di amido superiore al 45 % e, se si tratta di orzo, un tenore di ceneri non superiore al 3 % in peso, e che in caso contrario essa rientra nella voce 23.02 A — faccia parte integrante di detto regolamento e ne abbia quindi la stessa efficacia giuridica. 6. In caso affermativo, se il regolamento CEE n. 1052/68, il quale si richiama alle colonne 3), 4) e 5) del suo allegato, vada inteso nel senso che tale richiamo riguarda anche le colonne 1) e 2) e di conseguenza quanto stabilito nella nota sopra menzionata. In caso di soluzione affermativa alle questioni n. 5 e n. 6: 7. Se quanto stabilito in detta nota sia privo di forza obbligatoria per difetto di motivazione (art. 190 del trattato CEE). 8. In caso negativo, se il contenuto di detta nota sia privo di forza obbligatoria (per violazione del trattato, delle norme per la sua attuazione, ovvero dei principi giuridici generali) in quanto un regolamento comunitario non potrebbe essere modificato da una nota contenuta in un allegato. 9. In caso negativo, se la stessa mancanza di forza obbligatoria si possa desumere dal fatto che non era previsto alcun periodo transitorio. 10. In caso negativo, se la stessa mancanza possa derivare da incompatibilità col regolamento CEE n. 120/67. Nel caso che tutte le questioni da 7 a 10 vadano risolte in senso negativo: 11. Se l'art. 4 del regolamento CEE n. 950/68 — nella parte in cui stabili sce che questo entra in vigore il 1o luglio 1968 — sia privo di forza obbligatoria, per violazione dell'art. 191, 1o comma, o di qualche altra disposizione del trattato, giacché è noto che detto regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 22 luglio 1968. 12. In caso affermativo, in quale data sia entrato in vigore il regolamento n. 950/68. Per il caso che la questione n. 12 vada risolta nel senso che il regolamento CEE n. 950/68 è entrato in vigore in data anteriore al 16 agosto 1968: 13. Se quanto disposto nella nota più volte menzionata sia privo di forza obbligatoria per violazione del regolamento CEE n. 950/68 e/o della tariffa doganale comune, contenuta nell'allegato de] regolamento stesso.
paragrafo 17
La sentenza del College van Beroep voor het Bedrijfsleven è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 dicembre 1972.
paragrafo 18
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state depositate il 23 febbraio 1973 dalla convenuta nella causa principale, il 27 febbraio 1973 dall'attrice nella causa principale e il 2 marzo 1973 dalla Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 19
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 20
La Lassiefabrieken, rappresentata dall'avv. F. Salomonson, del foro di Dordrecht, la Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, rappresentata dal proprio segretario generale, sig. L. J. Schippers, e la Commissione, rappresentata dai propri consiglieri giuridici sigg. J. H. J. Bourgeois e P. Kalbe, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza dell'8 maggio 1973.
paragrafo 21
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 maggio 1973.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte

paragrafo 1
Le osservazioni scritte e orali presentate alla Corte si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
La NV Koninklijke Lassiefabrieken, attrice nella causa principale, osserva che il regolamento del Consiglio n. 1052/68 è un regolamento d'attuazione basato sul regolamento n. 120/67, in particolare sull'art. 16, n. 5, di questo, e non può quindi derogarvi. Orbene, la nota in calce alla prima pagina dell'allegato del regolamento n. 1052/68, in quanto subordina la classificazione sotto la voce 11.01 alla condizione che la merce abbia un tenore di amido superiore al 45 % e, per i prodotti a base di orzo, un tenore di ceneri inferiore o pari al 3 %, è in contrasto col regolamento n. 120/67. Questo fatto è sufficiente a farla considerare come non scritta.
paragrafo 3
Essendo stata inoltre elaborata dal Consiglio doganale internazionale, senza il concorso di alcun esperto di agricoltura, la nota può essere al massimo considerata, ai sensi della sentenza pronunziata dalla Corte nella causa 74-69 (Krohn; sentenza 18 giugno 1970, Racc. 1970, pag. 451), come una «interpretazione ufficiosa di un regolamento», priva di qualsiasi forza obbligatoria.
paragrafo 4
Per il caso in cui fosse cionondimeno considerata come una norma avente la stessa efficacia giuridica del regolamento stesso, va rilevato che la nota implica una deroga alla tariffa doganale comune; orbene, il regolamento adottato, in forza del regolamento n. 120/67, a maggioranza qualificata non può modificare il regolamento n. 950/68 (relativo alla tariffa doganale comune), il quale riproduce la nomenclatura tariffaria contenuta in particolare nel regolamento n. 120/67 e quindi nei regolamenti d'attuazione di questo, e che inoltre è stato adottato all'unanimità.
paragrafo 5
Una modifica legislativa dell'importanza di quella contenuta nella nota di cui trattasi non può venir apportata senza motivazione, in modo surrettizio (sotto forma di nota a piè di pagina) e senza l'osservanza di un periodo transitorio.
paragrafo 6
La nota è rilevante solo per la 5a esportazione di cui trattasi, posto che le altre 4 sono state effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 1052/68 e sono rette dal combinato disposto dei regolamenti nn. 120/67, 360/67 e 950/68. Orbene, per quanto riguarda queste 4 esportazioni, la questione della classificazione sotto la voce 11.01 ovvero sotto la voce 23.02 è stata risolta dalla Corte nella sentenza 18 giugno 1970 (causa 72-69, Bremer Handelsgesellschaft, Racc. 1970, pag. 427). Nella causa principale si tratta infatti di alimenti per animali da ritenersi di alta qualità, a causa del loro elevato tenore di amido. Orbene, secondo la Corte, la distinzione fra gli «avanzi della fabbricazione di amido» e le «farine» va fatta unicamente in funzione del contenuto di amido. La Corte ha pure affermato che «classificando le farine come prodotti della macinazione, la tariffa doganale comune non ha in mente un tipo determinato di trasformazioni dei vegetali in farina» ed ha posto come criterio, per il contenuto minimo di amido della farina di manioca, la percentuale «atta a garantire che in ogni caso … siano sottoposti al prelievo [stabilito per le farine] i prodotti derivati dalla manioca i quali potrebbero, senza l'aggiunta di altre sostanze, essere posti in commercio come farina di manioca». L'applicazione di questo criterio alla farina d'orzo implica senz'altro la classificazione del prodotto di cui trattasi sotto la voce 11.01.
paragrafo 7
Dalla sentenza della Corte si desume inoltre che la natura della merce non va determinata mediante analisi ottica, bensì mediante analisi chimica e che il contenuto di amido va determinato sulla materia secca, non già sulla merce tale e quale.
paragrafo 8
La questione della data d'entrata in vigore del regolamento n. 950/68 è irrilevante: non vi è alcuna differenza tra la classificazione a norma dei regolamenti nn. 120/67 e 360/67, da un lato, e quella a norma della tariffa doganale comune, d'altro lato.
paragrafo 9
L'attrice nella causa principale dichiara di condividere l'opinione espressa, nella causa 72-69, dal governo della Repubblica federale di Germania, secondo il quale il tenore di amido è il solo criterio per distinguere le due voci di cui trattasi, come pure l'opinione della Commissione, la quale ritiene che la composizione, la qualità o il procedimento di fabbricazione sono irrilevanti, giacché la distinzione fra le voci doganali va fatta in base alle norme d'interpretazione proprie della tariffa doganale comune e, in caso d'incertezza, si deve applicare il dazio più elevato.
paragrafo 10
La Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, convenuta nella causa principale, ha svolto in sostanza le seguenti considerazioni:
paragrafo 11
1. La prima questione, che riguarda il periodo anteriore al 29 luglio 1968 — dato che il regolamento n. 360/67 è stato sostituito a tale data dal regolamento n. 1052/68 — va risolta in senso negativo. La merce di cui trattasi nella causa principale è un prodotto trasformato a base d'orzo. Orbene, i prodotti aventi un contenuto di amido inferiore o pari al 28 % sono classificati in una sottovoce della voce 23.02, definita dal regolamento n. 360/67 in modo del tutto conforme alla tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 950/68. Dal tenore della sottovoce 23.02 risulta che il 28 % di amido è uno dei criteri decisivi per la classificazione del prodotto residuo nella sottovoce 23.02 A I b 1, oppure nella sottovoce 23.02 A I b 2. Esso non serve per stabilire se la merce vada classificata sotto la voce 11.01 ovvero sotto la voce 23.02; più precisamente, questo criterio non figura nella definizione della voce 11.01 (farine di cereali). La questione si può quindi intendere nel senso seguente: benché il limite del 28 % non figuri, nella definizione delle voci di cui trattasi, come criterio per la classificazione nell'una o nell'altra di esse, la natura del prodotto potrebbe cionondimeno far ritenere che questo non può essere classificato che sotto la voce 11.01, qualora abbia un contenuto di amido su periore al 28 %. Non è questo il caso nostro: i prodotti trasformati a base d'orzo, ottenuti a partire da chicchi d'orzo leggeri, troppo piccoli e spezzati, ai quali aderiscono ancora piccoli frammenti di pula (merce talvolta chiamata anche «orzo leggero» e ottenuta dalla monda dell'orzo), da resti della prima monda, da stacciature e da chicchi mondati troppo piccoli, scartati all'atto della vagliatura, aventi un tenore di amido oscillante fra il 32,5 e il 35,5 %, di paglia del 20 % e di ceneri oscillante tra il 3,7 e il 4,5 %, sono, per loro natura, non già «farine di cereali», bensì «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali». Il fatto che la merce contenga più del 28 % di amido non vale a farla considerare come farina di cereali. 2. Dalla lavorazione dei cereali si ottengono un prodotto «principale» e dei residui. Le merci di cui trattasi sono i residui macinati e pressati della perlatura dell'orzo. La voce doganale 23.02 descrive le merci cui essa si riferisce come residui di determinate lavorazioni. Come regola generale, le loro caratteristiche possono essere determinate mediante analisi chimica o microscopica. 3. Il regolamento n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune, riproduce le suddivisioni del regolamento n. 360/67. Da questo punto di vista, la soluzione della terza questione, relativa al periodo posteriore al 29 luglio 1968, dev'essere quindi identica a quella della prima questione. Il regolamento n. 1052/68 contempla del pari, per quanto riguarda la voce 23.02, una suddivisione in base al contenuto di amido uguale o superiore al 28 %, senza indicare se questo contenuto costituisca il criterio per la classificazione di una merce sotto la voce 23.02 ovvero sotto la voce 11.01. La voce 23.02 non è quindi definita in modo diverso che nel regolamento n. 360/67. Quanto alla voce 11.01, il regolamento n. 1052/68 ne esclude le merci aventi un contenuto di amido inferiore al 45 % come pure, se si tratta di prodotti a base d'orzo, con un contenuto di ceneri superiore al 3 %. Per classificare la merce di cui è causa si deve tener conto di questo presupposto. La sentenza della Corte 30 novembre 1972 (causa 18-72, Racc. 1972, pag. 1163) è informata allo stesso principio. 4. Dal regolamento della Commissione 28 giugno 1967 n. 228 (relativo al contenuto di amido degli alimenti composti, al contenuto di amido e di ceneri delle crusche ed alla denaturazione delle farine di manioca e di altre radici; GU, pag. 2925) si desume che il contenuto di crusche va determinato sulla merce tale e quale, non già sulla materia secca. 5. La nota relativa alla voce 11.01 («farine di cereali»), in calce alla prima pagina dell'allegato del regolamento n. 1052/68, fa parte integrante di questo regolamento e ne ha la stessa forza vincolante. Nulla vieta al Consiglio d'inserire, per sue ragioni particolari, in. una nota a piè di pagina, determinate disposizioni di un regolamento. Nell'art. 4, n. 1, lettera c), il regolamento si richiama alla nota di cui trattasi. Questa fa quindi certamente parte delle disposizioni del regolamento. Siffatte note a piè di pagina sono del resto molto spesso inserite nel testo dei regolamenti e delle direttive comunitarie, onde facilitare l'uso delle tabelle. 6. Il richiamo, fatto dal regolamento n. 1052/68, alle colonne 3, 4 e 5 del proprio allegato, non avrebbe senso se le colonne 1 e 2 non dovessero esser prese in considerazione. In tal caso, sarebbe impossibile determinare la merce cui si riferiscono le disposizioni relative ai prodotti base, ai coefficienti ed all'elemento fisso. Gli artt. 5 e 8 del regolamento si riferiscono espressamente a voci doganali ed a merci figuranti nelle colonne 1 e 2 dell'allegato. 7. La nota in calce alla prima pagine dell'allegato del regolamento n. 1052/68 trova il proprio fondamento nella motivazione generale del regolamento, in particolare nel secondo considerando. In quanto norma di ordine pratico, essa può essere vista come uno degli adattamenti contemplati da detto considerando. 8. La norma contenuta nella nota di cui trattasi non può essere considerata come puramente facoltativa. Essa implica una modifica del regolamento n. 360/67: tuttavia, l'intero regolamento n. 1052/68, che ha sostituito il regolamento n. 360/67, va ritenuto essere una revisione, in quanto occorra, di quest'ultimo regolamento. Inoltre, come detto a proposito della 5a questione, il regolamento n. 1052/68, in particolare l'art. 4, n. 1, lettera c), si richiama alla nota. 9. Nella fattispecie, non è il caso di prendere in considerazione il principio giuridico menzionato nella 9a questione. 10. Per quanto riguarda le restituzioni, il regolamento n. 1052/68 è giuridiciamente fondato sull'art. 16, n. 5, del regolamento n. 120/67. Il primo non è inconciliabile col secondo, in particolare con l'art. 18. Questo delimita l'ambito d'applicazione del regolamento n. 120/67, ambito che non può essere né più ampio né più ristretto di quello indicato dalle definizioni delle voci di cui trattasi contenute nella tariffa doganale comune allegata al regolamento n. 950/68. Il regolamento n. 1052/68 lascia intatta tale delimitazione. Nella nota a piè di pagina di cui trattasi, esso si limita a stabilire che le farine d'orzo aventi un contenuto di amido pari o inferiore al 45 % e un contenuto di ceneri superiore al 3 % vanno trattate in modo analogo alle crusche, stacciature ed altri residui d'orzo, ai fini del calcolo del prelievo e della restituzione. 11. Dato che il regolamento n. 950/68 dispone ch'esso entra in vigore il 1o luglio 1968, è questa la data in cui esso è entrato in vigore a norma dell'art. 191 del trattato CEE. Il fatto che la pubblicazione abbia avuto luogo soltanto in seguito non è in contrasto con l'art. 191. 12. Posto che l'11a questione va risolta in senso negativo, non è necessario risolvere la 12a questione. 13. La nota a piè di pagina dell'allegato del regolamento n. 1052/68 non è in contrasto col regolamento n. 950/68: essa si limita a stabilire che il calcolo del prelievo e della restituzione per i prodotti trasformati a base d'orzo (che dovrebbero essere classificati sotto la voce doganale 11.01) ove questi abbiano un contenuto di amido pari o inferiore al 45 % e un tenore di ceneri superiore al 3 %, va effettuato come se dette merci rientrassero nella voce doganale 23.02 A.
paragrafo 12
La Commissione delle Comunità europee sostiene che la soluzione delle questioni sollevate dal College van Beroep rende necessario l'esame delle norme interpretative proprie del regime delle restituzioni, come pure dei principi da applicarsi nell'interpretare la nomenclatura della tariffa doganale comune.
paragrafo 14
La tabella indica per l'orzo un tenore di amido del 45 % e un tenore di ceneri del 3 %.
paragrafo 15
In mancanza di precise norme di classificazione in vigore nel momento in cui sono state effettuate le esportazioni, la distinzione tra le «farine d'orzo» e le «crusche e stacciature d'orzo» può essere obiettivamente basata sulle seguenti considerazioni:
paragrafo 16
Dal tenore delle voci di cui trattasi si desume che il capitolo 11 della tariffa doganale comune non comprende tutti i prodotti della macinazione dei cereali, ma unicamente quelli che ci si propone di ottenere principalmente mediante la macinazione e che constano essenzialmente di particelle ottenute mediante frantumazione più o meno spinta del corpo farinoso. Viceversa, costituiscono «crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali», rientranti nella voce 23.02, i prodotti secondari e gli scarti ottenuti nel corso delle varie operazioni di lavorazione e contenenti essenzialmente particelle d'involucro e di pula. Questa descrizione è tuttavia inadeguata. È quindi opportuno procedere alla distinzione basandosi sul tenore specifico degli ingredienti essenziali dei prodotti di cui trattasi, vale a dire il tenore di amido e il tenore di ceneri. I prodotti (principali e secondari) tipo, ottenuti nel corso delle varie operazioni di lavorazione proprie della molitura dell'orzo, hanno (sia pure con un certo margine di oscillazione) un tenore specifico di amido e di ceneri, come pure eventualmente di altri ingredienti, che può essere accertato in via sperimentale e che può costituire il fondamento della classificazione.
paragrafo 17
Gli esperti del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles hanno considerato il tenore di amido del 45 % e il tenore di ceneri del 3 % come valori limite che consentono — tenuto conto dei procedimenti di fabbricazione esistenti e dell'uso finale — di effettuare, fra le merci della voce 11.01 e quelle della voce 23.02, una distinzione rispondente alle esigenze del commercio e adatta alle necessità delle organizzazioni comuni di mercato. Posto che questi valori sono stati riprodotti nella nota che accompagna la nomenclatura del regolamento n. 1052/68, come pure nel testo della tariffa doganale comune, e che il criterio del tenore di amido — in base ad un parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles — può essere usato, dall'aprile 1967, dalle amministrazioni nazionali, è non solo obiettivamente giustificato ma — nell'interesse dell'uniforme applicazione del diritto comunitario — necessario che, per il periodo d'esportazione di cui trattasi, essi servano come criteri di delimitazione.
paragrafo 18
Di conseguenza, rientrano nel capitolo 11 i prodotti della molitura dell'orzo aventi al tempo stesso un tenore di amido superiore al 45 % e un tenore di ceneri inferiore o pari al 3 % ; per contro, i prodotti della molitura dell'orzo aventi un tenore di amido inferiore o pari al 45 % e un tenore di ceneri superiore al 3 % vanno classificati nella voce 23.02. Questi valori limite vanno applicati, qualora siano stati inseriti in norme di classificazione comunitarie imperative, in quanto criteri legali di delimitazione, se non come i criteri più appropriati dal punto di vista delle caratteristiche obiettive dei prodotti di cui trattasi.
paragrafo 19
Alla luce di queste considerazioni, le questioni sollevate dal College van Beroep danno luogo alle seguenti osservazioni:
paragrafo 20
a) Quanto alla prima questione; il tenore di amido del 28 % è talmente inferiore al valore limite ritenuto esatto (45 %) da non poter servire come criterio di delimitazione tra le voci 11.01 e 23.02. I regolamenti nn. 122/68, 372/68, 814/68 e 1138/68 usano del resto questa percentuale del 28 % unicamente per differenziare le varie merci nell'ambito stesso della voce 23.02. b) Quanto alla seconda e alla terza questione: l'esperienza dimostra che i criteri diversi dal tenore specifico di amido e di ceneri, pur se non sono del tutto inutili, non consentono di precisare in modo adeguato la differenza tra le voci doganali di cui trattasi; in particolare, detti altri criteri si rivelano inadeguati di fronte ai numerosi prodotti composti esistenti in commercio. c) Quanto alla quarta questione: numerosi argomenti si possono invocare a favore dell'estensione al regime delle restituzioni del regolamento n. 228/67, che di per sé si applica unicamente alla delimitazione delle varie voci doganali nell' ambito del sistema dei prelievi; si tratta in particolare della qualità del metodo d'analisi adottato per la determinazione del tenore di amido e dei vantaggi inerenti al fatto di valersi della stessa nomenclatura e dello stesso metodo di analisi in materia di prelievi e di restituzioni. Cionondimeno, il metodo d'analisi contemplato dal regolamento n. 228/67 riguarda unicamente il calcolo del tenore di amido, ma non consente di risolvere la questione del se il tenore di amido e di ceneri, decisivi per la classificazione, vadano calcolati sulla merce tale e quale ovvero sulla materia secca. La soluzione della questione va ricercata unicamente nelle disposizioni e nei criteri da applicarsi per la classificazione doganale delle merci di cui trattasi. Dato che la magigor parte dei criteri di classificazione indicano chiaramente che il tenore dei vari ingredienti va calcolato sulla materia secca, il silenzio in proposito della nota che accompagna la nomenclatura del regolamento n. 1052/68 va interpretato nel senso che il calcolo dev'essere effettuato sulla merce tale e quale. Nella fattispecie, l'uso dell'uno o dell'altro metodo è irrilevante: il tenore di ceneri (dal 3,7 al 4,5 %) calcolato sulla merce tale e quale supera nettamente il valore massimo del 3 % che costituisce il criterio per la classificazione nel capitolo 11 della tariffa doganale comune e la conversione di questo valore in quello calcolato sulla materia secca potrebbe unicamente aumentare tali percentuali. Così pure, il tenore di amido calcolato sulla merce tale e quale è manifestamente inferiore al 30 o 40 % ; la conversione in base al calcolo sulla materia secca dà delle percentuali oscillanti fra il 27,1 e il 40,2 %, cioè nettamente inferiori al minimo del 45 % necessario per le merci del capitolo 11. d) Quanto alle questioni da 5 a 10: i problemi relativi alla natura ed alla validità della nota a piè di pagina dell'allegato del regolamento n. 1052/68 hanno scarso rilievo per la soluzione della controversia principale. Dal punto di vista del contenuto, detta nota contiene una descrizione delle merci per le quali si deve esclusivamente tener conto degli importi fissati nella voce 11.01. Dal punto di vista della forma, essa rappresenta una norma di classificazione imperativa, destinata ai dipendenti delle dogane ed ai giudici che dovranno pronunziarsi sulla classificazione delle merci di cui trattasi. Essa fa parte integrante della nomenclatura dell'allegato del regolamento n. 1052/68 ed ha, dal punto di vista giuridico, nello stesso modo dell'allegato nel suo complesso, la stessa forza vincolante delle disposizioni del regolamento. La sua collocazione dipende unicamente da considerazioni di opportunità di redazione; non si può ravvisarvi un motivo atto ad inficiare la validità della nota esplicativa. Secondo la giurisprudenza della Corte la nota, in quanto norma imperativa, è efficace solo a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 1052/68. Le esportazioni anteriori a questa data sono quindi soggette ai regolamenti nn. 122/68, 372/68 e 814/68 e, di conseguenza, ai principi generali di classificazione validi per questi. Anche se la nota andasse considerata come non applicabile, in quanto norma di classificazione imperativa, all'esportazione effettuata mentre era in vigore il regolamento n. 1138/68, ovvero come una semplice nota tecnica, priva di qualsiasi forza vincolante, si dovrebbe tener conto delle considerazioni e dei risultati relativi alla classificazione delle merci in precedenza esportate. La classificazione non subirebbe modifiche essenziali, posto che lo scopo della nota non era quello di modificare un'interpretazione anteriore, ma unicamente di renderla più chiara. Da quest'ultima considerazione deriva che, dal punto di vista dei risultati pratici, è irrilevante che l'inserzione della nota nel regolamento n. 1052/68 sia o non sia valida; in ogni caso, infatti, la delimitazione delle voci doganali di cui trattasi va fatta in base a criteri sostanzialmente identici a quelli indicati dalla nota. Non si può comunque parlare della violazione di un principio giuridico, tale da inficiare la legittimità della nota in quanto norma di classificazione avente forza vincolante. e) Per quanto riguarda le questioni da 11 a 13, è opportuno osservare che la questione della validità del regolamento n. 950/68 è irrilevante, tanto ai fini della decisione della Corte quanto ai fini di quella del College van Beroep. Il regolamento n. 950/68 ha infatti attribuito senza dubbio forza di legge alla tariffa doganale comune, ma i regolamenti relativi alle restituzioni, fondati sull'art. 43 del trattato CEE, sono autonomi rispetto alle leggi doganali, sulle quali prevalgono in forza dell'art. 38. Inoltre, posto che rientra in un campo giuridico indipendente dal regolamento n. 950/68 e riproduce in sostanza la nomenclatura della tariffa doganale comune, la nota, in quanto norma derogatoria rientrante nel regime delle restituzioni, prevale sul regolamento n. 950/68 e non può quindi essere invalida in quanto in contrasto con quest'ultimo. Quanto ai regolamenti nn. 122/68, 372/68 e 814/68, essi non possono violare il regolamento n. 950/68 che è ad essi posteriore.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate alla Corte

punto 1
Per quanto riguarda le norme interpretative del regime delle restituzioni, va osservato che, né il regolamento n. 120/67, né il regolamento n. 360/67, né i regolamenti della Commissione che fissano l'importo delle restituzioni, contengono criteri precisi per quanto riguarda la definizione delle merci rientranti nelle voci doganali 11.01 e, rispettivamente, 23.02. La distinzione in base al contenuto di amido e di ceneri esiste tanto nella voce 11.01 quanto nella voce 23.02; essa è di scarsa utilità per distinguere le farine dalle crusche. Per la designazione e la definizione delle merci che rientrano nelle varie voci che danno luogo a restituzioni, detti regolamenti si valgono della nomenclatura della tariffa doganale comune, senza modificarla. Nemmeno il regolamento n. 1138/68, da applicarsi all'ultima esportazione di cui è causa, contiene direttive specifiche quanto all'interpretazione delle varie voci. L'art. 1 si richiama espressamente alle merci indicate nel regolamento n. 1052/68, il cui allegato contiene una nomenclatura particolare, accompagnata da una nota relativa alla voce 11.01 la quale indica il criterio per distinguere detta voce da quella 23.02. Non è tuttavia certo che detta nota possa servire come norma di classifacazione avente forza vincolante per l'interpretazione della nomenclatura delle restituzioni di cui al regolamento n. 1138/68, dato che il suo scopo è manifestamente quello di precisare la nomenclatura dell'allegato del regolamento n. 1052/68 per quanto riguarda il calcolo e la delimitazione dei soli prelievi, il che spiega la sua inserzione nel regolamento n. 1137/68, relativo ai prelievi, anziché nel regolamento n. 1138/68, relativo alle restituzioni, D'altro canto, e opportuno considerare che gli artt. 7 e 8 del regolamento n. 1052/68 si richiamano alla nomenclatura di cui all'allegato di questo regolamento per quanto riguarda le restituzioni, e che l'applicazione di una nomenclatura uniforme esige l'uniforme interpretazione della tariffa, con la conseguenza che, in mancanza di una deroga espressa, l'interpretazione e la designazione delle merci nella tariffa doganale comune dev'essere la stessa nell'ambito del regime delle restituzioni e in quello del regime dei prelievi. In ogni caso, non e necessario risolvere la questione del se la nota di cui trattasi valga come norma di classificazione obbligatoria, giacché dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 24 novembre 1971, 30-71, Siemers, Racc. 1971, pag. 919 e sentenza 15 dicembre 1971, 77-71, Gervais-Danone, Racc. 1971, pag. 1127) si desume ch'essa vale unicamente per le esportazioni effettuate dopo il 29 luglio 1968, data d'entrata in vigore del regolamento n. 1052/68, e che alle esportazioni anteriori a tale data si applicano i regolamenti nn. 122/68, 372/68 e 814/68. Quanto al regolamento n. 1138/68, da applicarsi all'ultima esportazione di cui è causa, esso riproduce, senza modificarle, le voci doganali della nomenclatura della tariffa doganale comune; hanno quindi rilievo unicamente le norme d'interpretazione di questa tariffa.
punto 2
Quanto alle norme d'interpretazione della tariffa doganale comune, è opportuno considerare che le voci doganali 11.01 e 23.02 di questa sono state riprodotte tali e quali nel regime delle restituzioni e che esse hanno quindi, in entrambi i casi, lo stesso significato. D'altro canto, salvo indicazioni in senso contrario, la designazione delle merci nella tariffa doganale comune ha la stessa portata e lo stesso significato nel regime delle restituzioni. Tale significato va stabilito alla luce dei criteri interpretativi e dei principi da applicarsi nell'interpretare la tariffa doganale comune. Secondo la giurisprudenza della Corte, in propositio vanno presi in cosiderazione, nell'ordine: il tenore delle stesse voci doganali e, se del caso, quello delle note e delle note complementari che precedono la nomenclatura tariffaria; le norme interpretative eventualmente emanate mediante regolamento in forza del regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969 n. 97 (relativo ai provvedimenti da adottarsi per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune; GU n. L14, pag. 1); in mancanza di note obbligatone, le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles e le note esplicative della tariffa doganale delle Comunità europee; in mancanza di dette note esplicative ovvero qualora non sia possibile trarne alcuna indicazione nel caso concreto, la nomenclatura di Bruxelles del 1950, le note esplicative e i pareri di classificazione emananti dal Comitato della nomenclatura sotto la responsabilità del Consiglio di cooperazione doganale, in conformità alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950; infine, all'atto della classificazione a partire dal tenore e dalla struttura delle disposizioni tariffarie contenute nelle voci 11.01 e 23.02, è opportuno aver raguardo alla qualità, accertabile con metodo sperimentale, dei vari prodotti principali e secondari normalmente ottenuti nel corso delle varie operazioni di lavorazione dell'orzo.
punto 3
La delimitazione fra le voci doganali 11.01 e 23.02, a lungo controversa, è stata ultimamente risolta dal Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles. In conformità alla nuova versione (1972) della «nomenclatura di Bruxelles», nella versione della tariffa doganale comune in vigore dal 1o gennaio 1972 è stata inserita una nota complementare la quale, per quanto riguarda le voci 11.01 e 23.02 dichiara: «I prodotti della macinazione dei cereali elencati nella seguente tabella sono da classificare in questo capitolo [11] se hanno contemporaneamente, in peso e sul prodotto secco: tenore di amido (determinato secondo il metodo polarimetrico Ewers modificato) superiore a quello indicato nella colonna 2; tenore di ceneri (dedotte le materie minerali che potrebbero essere state aggiunte) uguale o inferiore a quello indicato nella colonna 3. I prodotti che non rispondono alle suddette condizioni sono da classificare nella voce n. 23.02».

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con sentenza 8 dicembre 1972, pervenuta in cancelleria l'11 dicembre seguente, il College van Beroep voor het Bedrijfsleven ha chiesto a questa Corte, in conformità all'art. 177 del trattato CEE, di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione di determinate disposizioni dell'allegato del regolamento del Consiglio 13 giugno 1967 n. 120 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali; GU pag. 2269) e della tariffa doganale comune (istituita dal regolamento 28 giugno 1968 n. 950; GU n. L 172, pag. 1), in relazione ai regolamenti d'attuazione del Consiglio 25 luglio 1967 n. 360 (GU n. 174, pag 13) e 23 luglio 1968 n. 1052 (GU n. L 179, pag. 8), relativi al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali (ivi compresi i regolamenti d'attuazione della Commissione), in particicolare allo scopo di determinare la validità di una disposizione contenuta nell'allegato del regolamento n. 1052/68.

SENTENZA › In diritto › Sullo stato della legislazione comunitaria all'epoca delle esportazioni di cui è causa

paragrafo 1
2/3 Le questioni sottoposte alla Corte sono state sollevate nell'ambito di una controversia vertente sull'attribuzione delle restituzioni all'esportazione contemplate dal regolamento n. 120/67 e relativa alla classificazione, in vista di determinate sottovoci delle voci doganali 11.01 («farine di cereali» e 23.02 («crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali»), di una merce derivata dall'orzo. In forza dell'art. 16, n. 5, del regolamento n. 120/67, il Consiglio ha fissato le norme generali sull'attribuzione delle restituzioni, in primo luogo col regolamento n. 360/67, il cui allegato riproduce le sottovoci su cui verte la controversia principale, aggiungendovi determinate precisazioni destinate a delimitare l'ambito d'applicazione delle voci e sottovoci riprodotte nel regolamento n. 120/67.
paragrafo 2
4/5 A sua volta la Commissione, coi regolamenti 30 gennaio 1968 n. 122 (GU n. L 29, pag. 13), 28 marzo 1968 n. 372 (GU n. L 78, pag. 14) e 28 giugno 1968 n. 814 (GU n. L 149, pag. 23), ha fissato le restituzioni in conformità all'art. 16 del regolamento di base n. 120/67 ed al regolamento d'attuazione generale del Consiglio n. 360/67. Le quattro prime esportazioni delle cinque che hanno dato origine alla controversia pendente dinanzi al College van Beroep sono state effettuate mentre erano in vigore dette disposizioni.
paragrafo 3
6/8 Il regolamento n. 360/67 è stato in seguito sostituito dal regolamento del Consiglio n. 1052/68, adottato, come risulta dal secondo considerando della motivazione, in seguito all'esperienza acquistata nel corso della prima stagione in cui furono applicati i prezzi comuni dei cereali, onde adeguare le disposizioni precedentemente in vigore alla realtà ed alle esigenze degli scambi. L'allegato di detto regolamento, pur tenendo ferme le sottovoci delle voci doganali 11.01 e 23.02, quali figurano nel regolamento n. 120/67 e nelle disposizioni che su di esso si fondano, contiene una nota, comune alle voci 11.01 e 11.02, secondo la quale «l'ammissione a questa voce è subordinata alla condizione che il prodotto in questione abbia un tenore in amido superiore al 45 % e un tenore in ceneri inferiore o pari al … 3 % per i prodotti a base d'orzo … Se una delle condizioni di cui sopra non è rispettata, il prodotto in questione viene classificato nella sottovoce 23.02 A in funzione del suo tenore in amido». Il regolamento n. 1052/68 è stato seguito dal regolamento d'attuazione della Commissione 30 luglio 1968 n. 1138 (GU n. L 188, pag. 13), sotto il quale ricade la quinta e ultima delle esportazioni che hanno dato origine alla controversia.
paragrafo 4
9/11 A norma dell'art. 18 del regolamento n. 120/67, «la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento è riportata nella tariffa doganale comune a decorrere dalla data in cui tale tariffa è applicata integralmente». A norma di questa disposizione, la nomenclatura della tariffa doganale ha sostituito, a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 950/68 e per quanto riguarda le voci doganali su cui verte la controversia, le corrispondenti disposizioni dell'allegato del regolamento n. 120/67. Infine, l'essenziale della nota introdotta dall'allegato del regolamento n. 1052/68 è stato riprodotto, sotto forma di «nota complementare» posta all'inizio del capitolo 11 della tariffa doganale, in occasione della revisione di questa contenuta nel regolamento 8 dicembre 1969 n. 2451 (GU n. L 311, pag. 1).

SENTENZA › In diritto › Sulla natura giuridica e sulla validità della nota contenuta nell'allegato del regolamento n. 1052/68 (questioni un 5, 6 e 7)

paragrafo 1
12/13 Dal complesso delle questioni sottoposte alla Corte si desume che la controversia è dovuta essenzialmente all'introduzione, nell'allegato del regolamento n. 1052/68, della nota avente ad oggetto di precisare i criteri di classificazione che stabiliscono la delimitazione fra le voci doganali 11.01 e 23.02. Stando così le cose, è opportuno esaminare in primo luogo le questioni che vertono sulla portata giuridica e sulla validità della nota stessa.
paragrafo 3
15/17 La disposizione dì cui è causa, benché figuri a piè di pagina, sotto forma di nota a delle voci doganali, manifesta la volontà del Consiglio e come tale fa parte integrante del regolamento n. 1052/68. D'altro canto, il sistema delle note, che possono assumere forme diverse, è correntemente usato in questa materia. Si deve quindi ritenere che la nota di cui trattasi ha la stessa forza vincolante del regolamento.
paragrafo 5
19/22 L'allegato, che ha la forma di una tabella sinottica, va considerato come un tutto unico, nell'ambito del quale le disposizioni particolari vanno riferite alla tabella nel suo complesso. In particolare, le voci figuranti nelle colonne 3, 4 e 5 non avrebbero alcun senso se non fossero poste in relazione con le corrispondenti rubriche delle colonne 1 e 2. Ne consegue che la nota afferente alle rubriche che corrispondono, nella colonna 2, alle voci 11.01 e 11.02, riguarda il complesso delle disposizioni dell'allegato relative a dette voci, ivi compresa del resto la sottovoce 23.02 A, alle quale la nota stessa espressamente si richiama. Qualsiasi richiamo del regolamento alle colonne 3, 4 e 5 costituisce quindi del pari un richiamo implicito alle colonne 1 e 2 ed alla nota ad esse afferente.
paragrafo 7
24/26 Le condizioni poste dall'art. 190 del trattato si devono ritenere soddisfatte qualora la motivazione chiarisca i punti essenziali dei provvedimenti adottati dalle istituzioni. Sarebbe eccessivo pretendere la motivazione specifica di tutti i particolari, qualora questi — come incontestabilmente avviene nella fattispecie — siano in armonia col provvedimento nel suo complesso. Non si può quindi ritenere che la nota di cui trattasi sia invalida in quanto non motivata.
punto 14
Con la quinta questione si chiede in proposito se detta nota faccia parte integrante del regolamento n. 1052/68 e vada quindi considerata come avente la stessa forza vincolante del regolamento stesso.
punto 18
Con la sesta questione, si chiede alla Corte se le disposizioni del regolamento n. 1052/68 che si richiamano alle colonne 3, 4 e 5 dell'allegato vadano interpretate nel senso ch'esse si richiamano del pari alle colonne 1 e 2 dello stesso allegato, giaché la nota di cui trattasi si riferisce ad una voce contenuta nella colonna 2.
punto 23
Con la settima questione si chiede se la validità della nota sia inficiata dal fatto che il regolamento n. 1052/68, per quanto riguarda il punto stabilito dalla nota di cui è causa, non è motivato in modo conforme a quanto stabilisce l'art. 190 del trattato CEE.

SENTENZA › In diritto › Sul rapporto fra il criterio di classificazione adottato nel regolamento n. 1052/68 e i regolamenti di base e le disposizioni anteriori (questioni 1 e 4, e da 8 a 13)

paragrafo 3
29/30 Tanto nei regolamenti nn. 360/67 e 1052/68 quanto nella tariffa doganale comune, il criterio in esame appare come uno dei due usati per classificare le merci nell'ambito di una delle sezioni in cui si suddivide la sottovoce 23.02 A, cosicché il tenore di amido superiore al 28 % non consente di concludere che la merce non va classificata in detta sottovoce. La prima questione va quindi risolta in senso negativo.
paragrafo 4
31/33 La quarta questione è stata sollevata solo per il caso in cui la prima venga risolta in senso affermativo. Dalla sentenza di rinvio si desume infatti che le partite esportate di cui è controversa la classificazione sono caratterizzate da un tenore di amido vicino al 28 %, con la conseguenza che in questo caso la scelta della base di analisi — merce tale e quale ovvero materia secca — avrebbe potuto avere un peso decisivo. Vista la soluzione data alla prima questione, la quarta questione è divenuta irrilevante.
paragrafo 5
34/35 Con le questioni da 8 a 13 si chiede alla Corte di accertare se la validità della nota di cui è causa, inserita nell'allegato del regolamento n. 1052/68, possa essere inficiata dal contrasto fra essa, da un lato, e determinate disposizioni del trattato o principi relativi all'applicazione di questo (questioni 8 e 9), il regolamento n. 120/67 (questione 10) o la tariffa doganale comune (questioni da 11 a 13), d'altro lato. Dalla sentenza di rinvio si desume che, secondo l'attrice nella causa principale, detta nota avrebbe modificato il diritto doganale contenuto nelle disposizioni sopra menzionate in modo con queste incompatibile o, quanto meno, una modifica così importante avrebbe richiesto, nell'interesse della certezza del diritto, un periodo transitorio.
paragrafo 6
36/38 Non si può ritenere che la nota in esame abbia derogato alle norme vigenti né ch'essa costituisca, di per sé, una modifica della situazione giuridica preesistente. In proposito, è opportuno ricordare anzitutto che non vi è alcuna sostanziale discontinuità fra le voci di cui all'allegato del regolamento n. 120/67, quelle della tariffa doganale comune (che l'ha sostituito a partire dall' entrata in vigore del regolamento n. 950/68), le disposizioni dei regolamenti d'attuazione del Consiglio nn. 360/67 e 1052/68 e i regolamenti della Commissione su di essi fondati. Anteriormente all'entrata in vigore della nota contenuta nell'allegato del regolamento n. 1052/68, le questioni di classificazione andavano risolte dalle autorità incaricate dell'attuazione della politica agricola comune e, in ultima istanza, dai giudici competenti, alla luce dei metodi e dei principi generali che reggono l'applicazione della tariffa doganale.
paragrafo 7
39/41 In mancanza d'indicazioni tassative per il periodo anteriore alla nota, è lecito riferirsi a varie indicazioni che consentivano alle autorità competenti di distinguere le varie categorie di merci di cui alle voci 11.01 e 23.02. È opportuno rilevare che le «farine», contemplate dalla voce 11.01, devono avere in ogni caso un tenore di amido superiore e un tenore di ceneri e di cellulosa inferiore a quello del cereale d'origine. All'epoca delle esportazioni di cui è causa esistevano già delle note esplicative le quali, benché si riferissero a cereali diversi dall'orzo, permettevano di considerare il tenore di amido del 45 % come un criterio di classificazione decisivo in materia.
paragrafo 8
42/44 È quindi evidente che la nota di cui trattasi, lungi dall'introdurre un'innovazione nei principi di classificazione anteriormente accolti, si è limitata a stabilire dei criteri precisi e ormai indiscutibili. Ne consegue che non vi è alcun conflitto fra i criteri che si desumono dalla nota e quelli che dovevano essere applicati in precedenza, nell'ambito degli abituali procedimenti d'interpretazione della tariffa doganale. Le varie questioni sottoposte alla Corte vanno risolte alla luce di queste considerazioni.
paragrafo 9
45/46 Con l'ottava questione, si chiede se la nota di cui è causa vada ritenuta priva di forza vincolante in quanto in contrasto col trattato (o con un regolamento adottato per la sua attuazione) ovvero con un principio giuridico inerente al trattato stesso. Dalla sentenza di rinvio, come pure dalle memorie e dalle difese orali, si desume che la questione tiene conto delle critiche formulate dall'attrice nella causa principale a proposito del procedimento legislativo seguito per l'azione della nota di cui trattasi (procedimento qualificato «surrettizio»), come pure dell'incertezza giuridica che questa «modifica» legislativa avrebbe provocato.
paragrafo 10
47/48 Come detto sopra, non possono essere accolte le critiche rivolte al procedimento legislativo usato onde precisare, in modo autentico e per l'intera Comunità, la delimitazione fra due voci doganali la cui interpretazione poteva fino a quel momento dar luogo ad atteggiamenti discordanti. Essendo stata adottata dall'autorità competente, secondo un metodo legislativo legittimo, onde determinare al tempo stesso la disciplina agricola e la disciplina doganale della Comunità, non si può ritenere che la nota in esame sia in contrasto con una disposizione del trattato o del diritto derivato, né con un principio da osservarsi nella loro applicazione.
paragrafo 13
51/52 Con la decima questione si chiede ancora se la nota si debba ritenere priva di forza vincolante ih quanto in contrasto con una delle disposizioni del regolamento n. 120/67. La questione sembra basata sull'ipotesi di un possibile contrasto fra le voci doganali menzionate nell'allegato del regolamento n. 120/67 e la nota contenuta nell'allegato del regolamento n. 1052/68.
paragrafo 14
53/55 Il regolamento n. 1052/68 non ha affatto modificato le voci doganali menzionate nell'allegato del regolamento n. 120/67, dato che, come detto sopra, il suo scopo era quello di precisare la portata rispettiva di dette due voci, onde eliminare qualsiasi incertezza circa la loro interpretazione. Nell'emanare tale disposizione, il Consiglio è restato entro i limiti del potere espressamente attribuitogli dall'art. 16, n. 5, del regolamento n. 120/67, a norma del quale il Consiglio «adotta le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi». Essendo stata adottata in forza di detta disposizione, la nota in esame non può essere considerata come incompatibile con detto regolamento.
paragrafo 15
56/57 Con la tredicesima questione, si chiede se vi sia un contrasto fra la nota di cui trattasi e la tariffa doganale comune, adottata col regolamento n. 950/68. Data l'incertezza in cui si trova, in considerazione della data della quinta esportazione (16 agosto 1968), circa il momento d'entrata in vigore della tariffa doganale comune — adottata con regolamento 28 giugno 1968, destinato ad entrare in vigore, a norma del suo art. 4, il 1o luglio 1968 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale solo il 22 luglio 1968 — e circa le possibili interferenze con le date relative all'entrata in vigore del regolamento n. 1052/68 — adottato il 23 luglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 luglio ed entrato in vigore il 29 luglio 1968 — il College van Beroep ha sollevato ancora due questioni relative alla data di entrata in vigore del regolamento n. 950/68 (undicesima e dodicesima questione).
paragrafo 16
58/61 Da quanto precede emerge che non vi è alcuna discontinuità fra le disposizioni dell'allegato del regolamento n. 120/67 e quelle della tariffa doganale comune, le quali hanno sostituito le prime a partire dall'entrata in vigore del regolamento n. 950/68, dato che esse erano sostanzialmente identiche per quanto riguarda le voci doganali di cui trattasi. La questione del rapporto della nota in esame con le norme doganali di base che sono servite per determinare dette voci va quindi risolta nello stesso preciso modo, sia che si tratti dell'allegato del regolamento n. 120/67, sia che si tratti della tariffa doganale comune. È quindi del tutto irrilevante lo stabilire quale fosse la norma di base da applicarsi al momento dell'esportazione di cui trattasi. Come detto sopra, non essendovi alcun conflitto fra la nota e le voci doganali di cui essa intende precisare la delimitazione, la legittimità della nota stessa non può essere messa in dubbio.
punto 27
Il College van Beroep ha sottoposto alla Corte un certo numero di questioni relative, in primo luogo, all'interpretazione dei criteri di classificazione adottati nei vari regolamenti da applicarsi e, in secondo luogo, alla validità della nota di cui è causa (contenuta nell'allegato del regolamento n. 1052/68) nei confronti dei criteri di classificazione stabiliti dai regolamenti di base — cioè il regolamento n. 120/67 e, se del caso, la tariffa doganale comune istituita dal regolamento n. 950/68 — cui il regolamento n. 1052/68 dà attuazione.
punto 28
Con la prima questione si chiede se, per quanto riguarda i prodotti derivati dall'orzo, il criterio del contenuto di amido superiore al 28 % possa essere preso in considerazione onde stabilire se determinate merci vadano classificate sotto la voce doganale 11.01 C ovvero sotto quella 23.02 A.
punto 49
Con la nona questione, si chiede se la nota di cui trattasi sia per caso viziata dal fatto di non prevedere un periodo transitorio.
punto 50
In proposito è sufficiente osservare che la nota non aveva altro scopo all'infuori di quello di precisare la portata rispettiva di due voci doganali, questione fino a quel momento rimessa alla valutazione delle competenti autorità.

SENTENZA › In diritto › Sul metodo d'analisi (questioni 2 e 3)

paragrafo 1
62/63 Con la seconda questione si chiede se, a parte i risultati dell'analisi chimica destinata ad accertare il tenore di cellulosa, di ceneri, di amido ecc., si possa tener conto di altre caratteristiche delle merci, da determinarsi con altri mezzi, quale l'esame al microscopio. Con la terza questione si chiede inoltre se l'applicazione di questi metodi d'analisi possa essere stata modificata dalle disposizioni del regolamento n. 1052/68.
paragrafo 2
64/65 Salvi restando i metodi d'analisi eventualmente prescritti in modo imperativo dalle norme doganali, le autorità competenti sono libere di valersi di tutti i mezzi d'osservazione o d'analisi che ritengono appropriati, ivi compreso l'esame microscopico. A parte le precisazioni ch'essa contiene sui valori limite del tenore di amido e di ceneri, la nota di cui all'allegato del regolamento n. 1052/68 non ha limitato la facoltà delle autorità competenti di valersi, ai fini di una corretta classificazione, oltre che dell'analisi chimica, di altri metodi d'analisi ch'essi ritengano opportuni.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
66/67 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le osservazioni orali delle parti nella causa principale e della Commissione delle Comunità europee, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177, visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 20, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni deferitele dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven con sentenza dell'8 dicembre 1972, afferma per diritto: 1o L'esame delle questioni sottoposte a questa Corte non rivela alcunché atto ad inficiare la validità della nota relativa alla voce «farine di cereali», contenuta nell'allegato del regolamento 23 luglio 1968 n. 1052. Questa nota fa parte integrante del regolamento ed ha la sua stessa forza vincolante. (Questioni nn. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13). 2o I richiami, nel regolamento n. 1052/68, alle colonne 3, 4 e 5 dell'allegato vanno interpretati come richiami alle disposizioni dell'allegato nel loro complesso, ivi comprese le colonne 1 e 2 e la nota ad esse afferente. (Questione 6). 3o Il criterio del «tenore di amido inferiore o pari al 28 %», di cui alla sottovoce 23.02. A dell'allegato del regolamento 25 luglio 1967 n. 360, come pure della tariffa doganale comune (adottata con regolamento 28 giugno 1968 n. 950), non può servire ai fini della delimitazione fra le voci doganali 11.01 («farine di cereali») e 23.02 («crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali»). (Questione 1). 4o La classificazione dei prodotti derivati dall'orzo nelle voci doganali 11.01 e, rispettivamente, 23.02, può essere stabilita, salvi restando i criteri di classificazione imperativamente prescritti dai regolamenti afferenti, sia mediante analisi chimica, sia con qualsiasi altro mezzo opportuno, ivi compreso l'esame al microscopio. (Questioni 2 e 3).

Firme

Lecourt Monaco Pescatore Donner Mertens de Wilmars Kutscher Ó Dálaigh Sørensen Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 20 giugno 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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