Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 19 novembre 1975, causa 38/75
Epigrafe
Nel procedimento 38-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla «Tariefcommissie» nella causa dinanzi ad essa pendente tra:
DOUANEAGENT DER NV NEDERLANDSE SPOORWEGEN, con sede in Venlo,
e
INSPECTEUR DER INVOERRECHTEN EN ACCIJNZEN,
domanda vertente sulla validità della nota complementare al capitolo 90, contenuta nel regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71 (GU 1o gennaio 1971, n. L 1),
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: G. Reischl,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CEE si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
In data 28 aprile 1971, l'attrice nella causa principale aveva importato, da un paese terzo, un duplicatore xerografico per la riproduzione dei documenti.
paragrafo 2
L'amministrazione doganale dei Paesi Bassi classificava tale apparecchio sotto la voce 90.07 A (apparecchi fotografici) della tariffa doganale comune (TDC) ed applicava l'aliquota di dazio del 14 %. Tale classificazione corrisponde alla nota complementare aggiunta al capitolo 90 della TDC dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71, che modifica, con decorrenza dal 1o gennaio 1971, la TDC, nota la quale recita: «sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini». La medesima nota corrispondeva ad un parere di classificazione emanato nel dicembre 1965 dal Consiglio di cooperazione doganale, incaricato di vigilare all'esecuzione della convenzione relativa alla nomenclatura doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.
paragrafo 3
Cionondimeno, in data anteriore al 1o gennaio 1971, l'amministrazione doganale dei Paesi Bassi aveva classificato l'apparecchio di cui trattasi sotto la voce 84.54 B (altre macchine ed apparecchi d'ufficio) onde conformarsi a due provvedimenti della «Tariefcommissie» in data 2 febbraio 1970.
paragrafo 4
Poiché l'aliquota del dazio da applicarsi sulle merci di cui alla voce 84.54 B era stata ridotta, nell'ambito degli accordi unilaterali del GATT (Kennedy round) al 7,2 %, l'importatore riteneva che la nota complementare al regolamento n. 1/71, trasferendo la merce di cui è causa da una voce consolidata al 7,2 %, ad una voce soggetta ad Un'aliquota del 14 %, contravvenisse all'art. II del GATT. Il suo reclamo essendo stato respinto, egli esperiva un ricorso avanti alla «Tariefcommissie» la quale, prima di pronunciarsi, decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le tre questioni pregiudiziali seguenti:
paragrafo 5
1. Se, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, sia lecito classificare sotto la voce 90.07, mediante una nota complementare al capitolo 90 contenuta in un regolamento del Consiglio CEE e senza peraltro opportunamente modificare il tenore letterale della predetta voce 90.07, un apparecchio del tipo sopra illustrato, che, secondo la Commissione Tariffaria, non rientra nella descrizione della voce 90.07, ma piuttosto corrisponde perfettamente al tenore letterale d'un'altra voce (la voce 84.54), di modo che la nota 1, lettera 1, della sezione XVI, nella versione in vigore alla data dell'importazione, non può trovare applicazione con riferimento alla merce in esame.
In caso di soluzione negativa, se vada con ciò negata forza di legge alla nota complementare al capitolo 90, entrata in vigore il 1o gennaio 1971 ed abrogata il 1o gennaio 1972, che recitava:
«Sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini.»
2. Considerato che, ai sensi degli artt. 60 e 65 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi, gli accordi con altri Stati e con organizzazioni internazionali, posti in essere e pubblicati nelle debite forme, hanno forza di legge;
Considerato che il GATT, di cui i Paesi Bassi sono parte contraente, costituisce un accordo del tipo sopra indicato;
Considerato che la voce 84.54 e la relativa aliquota di dazio sono state consolidate durante il cosiddetto Kennedy round, ciclo di trattative condotte nell'ambito del GATT;
Se sia lecito che, in contrasto con la consolidazione cui s'è testè fatto cenno e senza che da parte dei Paesi Bassi sia stato adottato in proposito alcun provvedimento, venga percepito su di una merce, da classificare sotto la voce 84.54, un dazio più elevato, dovuto al fatto che la predetta merce è stata classificata mediante un regolamento del Consiglio CEE in un altro capitolo e sotto un'altra voce tariffaria. Se — data la prevalenza degli obblighi derivanti dai trattati conclusi dalle Comunità sugli atti delle istituzioni comunitarie — il giudice olandese non possa (indipendentemente dalla questione del se una norma del GATT possa o meno attribuire ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare) applicare le norme del GATT che si prestino ad avere efficacia diretta, anche se ciò possa apparire in contrasto col diritto comunitario.
3. Se il Consiglio, emanando una nota complementare come quella controversa, non abbia violato l'impegno, assunto dagli Stati membri coll'accordo sulla nomenclatura 15 dicembre 1950 in tema di classificazione delle merci nelle singole tariffe doganali (cfr. particolarmente art. II b (ii)), di non apportare alle note dei capitoli e delle sezioni alcuna modifica atta ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci facenti parte della nomenclatura.
paragrafo 6
L'ordinanza di rinvio 11 giugno 1974 è stata notificata alle parti solo il 15 aprile 1975 ed è pervenuta alla Corte il 16 aprile 1975.
paragrafo 7
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 8
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., la Commissione ed il Consiglio delle Comunità europee, hanno presentato osservazioni scritte.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 1. Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione
paragrafo 1
La Commissione osserva che la prima questione verte sulla validità, rispetto al diritto comunitario, della nota aggiunta al capitolo 90 della TDC a prescindere tuttavia da una precisazione da parte del giudice nazionale circa la norma che sarebbe stata violata.
paragrafo 2
Secondo la Commissione, la determinazione e la modifica della TDC e della sua nomenclatura rientrano nella competenza esclusiva del legislatore comunitario in conformità degli artt. 28 e 113 del trattato. Nessuno di questi due articoli viene ad essere intaccato dall'aggiunta della nota di cui trattasi.
paragrafo 3
La Commissione nega che il trasferimento d'una merce da una voce doganale ad un'altra per mezzo di una semplice nota, cioè senza modifica della seconda voce doganale, sia incompatibile con i principi di correttezza legislativa, come sembra ritenere la «Tariefcommissie».
paragrafo 4
L'aggiunta di note esplicative nella TDC onde precisare la portata e la definizione di determinate voci doganali non è di natura eccezionale e la sua liceità è stata riconosciuta dalla Corte di giustizia (sentenza 20 giugno 1973, causa 80-72, Koninklijke Lassiefabrieken contro Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten, Racc. 1973, pag. 652). L'obbligatorietà di tali note viene d'altronde precisata in chiari termini nelle «Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della tariffa doganale comune» (Prima parte, titolo I, sub A), della TDC).
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 1. Osservazioni della Commissione › Sulla seconda questione
paragrafo 1
Ad avviso della Commissione, la «Tariefcommissie» parte dal principio che prima dell'entrata in vigore della nota di cui trattasi, i duplicatori xerografici andavano classificati, almeno nei Paesi Bassi, sotto la voce doganale 84.54 B e che, a partire dal 1o gennaio 1971, il Consiglio ha trasferito tali apparecchi sotto la voce 90.07 A, sottoponendoli ad aliquote superiori a quelle già consolidate per la voce 84.54 B nel corso dei negoziati del GATT.
paragrafo 2
Pur se il Consiglio avesse modificato la classificazione degli apparecchi di cui trattasi — quod non, ad avviso della Commissione — non ne conseguirebbe che la validità della nota di cui è causa possa venire impugnata nell'ambito di un procedimento ex art. 177 del trattato. Le disposizioni del GATT, in particolare l'art. II che disciplina il consolidamento dei dazi doganali, non possono in effetti attribuire ai cittadini della Comunità, il diritto di avvalersene in giudizio. La Commissione si richiama, in proposito, alle sentenze della Corte di Giustizia 12 dicembre 1972 (cause riunite 21 — 24-72, International Fruit Cy ed altri contro Produktschap voor Groenten en Fruit, Racc. 1972, pag. 1219) e 24 ottobre 1973 (causa 9-73, Schlüter contro Hauptzollamt Lörrach, Racc. 1973, pag. 1135).
paragrafo 3
La Commissione ritiene inoltre che, nel far riferimento agli artt. 60 e 65 della costituzione olandese, la «Tariefcommissie», equivoca sulle relazioni della Comunità e dei suoi Stati membri con il GATT. Poiché il GATT rientra nell'ambito della politica commerciale comune ai sensi dell'art. 113 del trattato CEE, la Comunità è subentrata gradualmente, col beneplacito delle altre parti contraenti, nei diritti e negli obblighi che ne derivano ed essa è responsabile della sua applicazione da parte delle istituzioni e degli Stati membri, pur se questa situazione non si è ancora tradotta nell'adesione al GATT della Comunità nel suo complesso, al posto dei singoli Stati membri. Quindi gli eventuali conflitti tra gli obblighi derivanti dal GATT e gli atti delle istituzioni comunitarie non vanno più risolti sulla base del diritto (costituzionale) dei vari Stati membri, bensì esclusivamente nell'ambito dell'ordinamento giuridico della Comunità.
paragrafo 4
Prendendo in esame la compatibilità della nota di cui trattasi con il consolidamento nell'ambito del GATT, la Commissione osserva che le concessioni tariffarie, nell'ambito del Kennedy round, sono state negoziate, non già dagli Stati membri, bensì dalla Comunità, sulla base dell'art. 111, n. 2, del trattato. È di scarsa rilevanza ai fini della validità della nota il fatto che la classificazione che ne deriva corrisponda o meno a quella contemplata dalla tariffa olandese.
paragrafo 5
Gli elenchi nazionali delle tariffe consolidate degli Stati membri sono d'altronde state sostituite da un elenco comunitario, basato sulla tariffa doganale comune, e da compensazioni concordate, nell'ambito dei nuovi negoziati, a termini dell'art. XXIV, n. 6, del GATT, per i casi in cui la sostituzione della tariffa comunitaria alle tariffe nazionali avrebbe implicato aumenti delle aliquote dei dazi. Le altre parti contraenti del GATT non possono quindi nemmeno invocare avverso la Comunità o gli Stati membri dazi basati su classificazioni e tarifficazioni di data anteriore.
paragrafo 6
La Commissione osserva infine che la nota di cui è causa corrisponde all'avviso di classificazione emanata fin dal 1965, dal Consiglio di cooperazione doganale.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 1. Osservazioni della Commissione › Sulla terza questione
paragrafo 1
La Commissione esamina in primo luogo se, nell'ambito di una questione pregiudiziale vertente sulla validità di una norma comunitaria, possa venir invocata la convenzione 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali. Conformemente alla giurisprudenza sancita dalla Corte nella sentenza 12 dicembre 1972, si deve in primo luogo determinare se tale convenzione vincoli la Comunità e poi se tali disposizioni possano attribuire ai singoli cittadini della Comunità il diritto di farla valere in giudizio. Constatando che i nove Stati membri sono parti tanto della convenzione sulla nomenclatura, quanto di quella che istituisce il Consiglio di cooperazione doganale, e che essi hanno stabilito la tariffa doganale comune in conformità alla nomenclatura di Bruxelles, la Commissione è del parere che la Comunità, competente in via esclusiva nel settore tariffario, è subentrata in tutti i diritti ed obblighi derivanti per gli Stati membri dalla Convenzione ed è quindi vincolata da quest'ultima. È tuttavia escluso che la convenzione sulla nomenclatura attribuisca ai cittadini comunitari, il diritto di farla valere in giudizio. Tanto la sua lettera che indica fra l'altro che le controversie tra due parti contraenti in merito all'interpretazione od all'applicazione della convenzione vanno regolate da negoziati diretti tra le parti interessate, quanto il suo scopo che consiste nel porre in essere una legislazione in materia di tariffe doganali nell'interesse del cittadino ed accompagnata da garanzie giurisdizionali, ma piuttosto di promuovere la cooperazione tra le autorità doganali, ostano al fatto che gli sia riconosciuta efficacia diretta.
paragrafo 2
I provvedimenti adottati dalle Comunità per l'applicazione della convenzione confortano tale concezione. Benché la nomenclatura della TDC sia basata sulla nomenclatura di Bruxelles, pur non essendo identica, è alla nomenclatura della TDC e non a quella di Bruxelles che rinvia la Comunità nel suo regime autonomo di dazi all'importazione ed all'esportazione. In pari guisa, gli emendamenti della nomenclatura di Bruxelles raccomandati dal Consiglio di cooperazione doganale ed accettati dalle parti contraenti sono apportati alla nomenclatura della TDC per mezzo di regolamenti del Consiglio.
paragrafo 3
La Commissione osserva infine che, pur se si dovesse ammettere l'efficacia diretta della convenzione sulla nomenclatura, il legislatore comunitario, avrebbe comunque agito in conformità con quest'ultima. La nota di cui trattasi, è in effetti conforme al parere di classificazione dato nel 1965 dal Consiglio di cooperazione doganale. Tali pareri di classificazione di detto Consiglio non hanno evidentemente forza di norma giuridica cogente, bensì costituiscono cionondimeno un mezzo valido per l'interpretazione delle voci doganali, in mancanza di norme comunitarie ad hoc.
paragrafo 4
Il parere di classificazione del 1965 è stato generalmente seguito nella Comunità e al di fuori di essa. Le stesse autorità olandesi hanno classificato gli apparecchi di cui trattasi sotto la voce 90.07 A fino alla sentenza della «Tariefcommissie»2 febbraio 1970, a seguito della quale furono classificate sotto la voce 84.54 B. A decorrere dal 1o gennaio 1971, tali autorità hanno insistito sulla classificazione sotto la voce 90.07 A.
paragrafo 5
Visto che la classificazione proposta nel 1965 non era del tutto soddisfacente, il Consiglio di cooperazione doganale raccomandava la ricerca di una soluzione che consentisse di classificare sotto la stessa voce tutti gli apparecchi di fotocopie, siano essi a sistema ottico, a contatto o a termocopia.
paragrafo 6
Tale obiettivo è stato realizzato dal regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1971, n. 1/72 (GU 1. 1. 1972, n. L 1) che ha modificato, nel senso di cui sopra, la voce doganale 90.10 e soppresso la nota complementare.
paragrafo 7
In conclusione la Commissione è del parere che la disamina delle questioni poste non ha evidenziato alcun elemento atto ad intaccare la validità della nota aggiunta al capitolo 90 della TDC, entrata in vigore il 1o gennaio 1971, con il regolamento del Consiglio n. 1/71.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 2. Osservazioni del Consiglio
paragrafo 1
Il Consiglio ritiene che le questioni sottoposte alla Corte scaturiscano da una definizione giuridica inesatta dell'inserimento, nella TDC, della nota di cui trattasi. Quest'ultima va considerata come un'interpretazione autentica, che non modifica la situazione giuridica esistente. Competente, in forza degli artt. 28 e 113 del trattato, a decidere della classificazione delle merci nella TDC, il Consiglio lo è altresì per precisare ed interpretare in modo vincolante tale tariffa. L'aggiunta della nota di cui trattasi non ha modificato la nomenclatura, nè il diritto da applicarsi, né la portata della voce doganale 90.07, contrariamente a ciò che lascia intendere la formulazione delle questioni poste dalla «Tariefcommissie».
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 2. Osservazioni del Consiglio › Sulla prima questione
paragrafo 1
Il Consiglio sostiene che l'aggiunta di una nota complementare senza modifica del testo della nomenclatura è un procedimento lecito; la nota fa parte integrante della TDC che costituisce l'allegato al regolamento n. 1/71 e fa parte quindi del dispositivo del regolamento. La forza obbligatoria delle note complementari risulta chiaramente dalla sentenza della Corte 20 giugno 1973 (causa 80-72, Koninklijke Lassie Fabrieken contro Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten, Racc. 1973, pag. 635). Del resto, la classificazione delle merci senza modifica della nomenclatura costituisce un procedimento ordinario ed al quale si fa riferimento nel regolamento 16 gennaio 1969, n. 97, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della TDC (GU 21 gennaio 1969, n. L 14, pag. 1).
paragrafo 2
L'interpretazione, fornita da un giudice nazionale, della nomenclatura della tariffa doganale non può intaccare il potere delle istituzioni comunitarie di adottare la loro interpretazione, la quale, nella fattispecie, concorda con il parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale. Tali pareri costituiscono secondo la sentenza pronunziata dalla Corte l'8 dicembre 1970 (causa 14-70, Deutsche Bakels GmbH contro Oberfinanzdirektion München, Racc. 1970, pag. 1001) un prezioso ausilio per l'interpretazione della TDC.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 2. Osservazioni del Consiglio › Sulla seconda questione
paragrafo 1
La seconda questione è priva d'oggetto, dato che il Consiglio non ha classificato gli apparecchi di cui trattasi sotto una voce doganale diversa da quelli di cui essi facevano parte prima, di guisa che non si è avuto alcun aumento dei dazi. L'argomento tratto da un consolidamento operato in forza del GATT per la sottovoce 84.54 B non è pertinente, dato che gli apparecchi di cui trattasi, fin dall'entrata in vigore della TDC, non sono mai rientrati in questa sottovoce. Il Consiglio desidera cionondimeno risolvere la questione del se, in forza della costituzione olandese, un giudice di tale Stato membro debba rifiutare d'applicare il diritto comunitario nell'ipotesi in cui, a suo avviso, le disposizioni ne siano incompatibili con gli obblighi di diritto internazionale derivanti dal GATT, assunti dal suo paese. Il Consiglio fa presente che l'esecuzione di obblighi internazionali derivanti dal consolidamento nell'ambito del GATT, non rientrano più, dopo l'entrata in vigore della TDC e, comunque, dopo la fine del periodo transitorio, nella competenza degli Stati membri. Solo la Comunità può validamente assumere tali obblighi ed essa soltanto può validamente adempierli. I regolamenti che stabiliscono o modificano la TDC, direttamente efficaci in ciascuno Stato membro, costituiscono l'adempimento dell'impegno di consolidamento della voce 84.54 A e non lasciano — salvo il sindacato di legittimità esercitato dalla Corte di giustizia — alcun margine discrezionale alle autorità nazionali.
paragrafo 2
Il giudice nazionale, quando ritiene che una norma di diritto comunitario sia incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, può e deve — se è un giudice di ultima istanza — sottoporre qualsiasi questione relativa alla sua validità alla Corte di giustizia.
paragrafo 3
Il Consiglio ritiene che la seconda questione vada risolta come segue:
paragrafo 4
La nota complementare, aggiunta al capitolo 90 in forza del regolamento n. 1/71, secondo cui «sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini», fa parte del suddetto regolamento: essa è quindi vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente efficace in ciascuno Stato membro; non vi è motivo di mettere in dubbio la sua validità.
L'inserimento di tale nota complementare non perseguiva l'obiettivo di classificare gli apparecchi per la fotocopia xerografica in una voce doganale diversa da quella cui essi appartenevano a partire dall'istituzione della TDC; non vi è stato, pertanto, alcun aumento del dazio e non si deve quindi accertare l'incompatibilità di tale atto con gli obblighi della Comunità in forza degli accordi di Ginevra del 30 giugno 1967.
Non vi può essere contrasto fra l'inserimento della nota complementare e gli obblighi che possono derivare dalla convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, giacché la nota stessa non era atta ad alterare la portata della voce 90.07.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'articolo 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › 2. Osservazioni del Consiglio › Sulla terza questione
paragrafo 1
Il Consiglio sottolinea ancora una volta che, dato che la nota di cui trattasi, non ha modificato sotto alcun aspetto la portata dei capitoli, sezioni o voci doganali, non si può parlare di violazione dell'obbligo di cui all'art. II della convenzione di Bruxelles, sulla nomenclatura, che il Consiglio ritiene d'altronde di dover osservare.
paragrafo 2
Il Consiglio propone le seguenti soluzioni; per le questioni sottoposte dalla «Tariefcommissie»:
paragrafo 3
La nota complementare inserita nel capitolo 90 in forza del regolamento n. 1/71 non ha provocato alcun aumento di dazi da applicarsi agli apparecchi per fotocopia xerografica e, per ciò stesso, diviene priva di oggetto la questione del se tale asserito aumento sia lecito o meno;
nel settore dei dazi doganali, che rientrano nella competenza esclusiva della Comunità, le autorità nazionali possono applicare soltanto il diritto comunitario;
solo la Corte di giustizia delle Comunità europee può, in ultima istanza, valutare la validità di un atto d'una delle istituzioni comunitarie, rispetto agli impegni di diritto internazionale assunti in tale settore.
paragrafo 4
Il Consiglio, rappresentato dal proprio agente, sig. Peeters, e la Commissione, rappresentata dal suo agente, sig. Fischer, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 16 ottobre 1975.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 30 ottobre 1975.
SENTENZA › In diritto
paragrafo 1
1/2 Con ordinanza 11 giugno 1974, pervenuta in cancelleria il 16 aprile 1975, la Tariefcommissie ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni relative alla validità della nota complementare aggiunta al capitolo 90 della tariffa doganale comune (in prosieguo: TDC) dal regolamento (CEE) del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71, che modifica, con effetto dal 1o gennaio 1971, il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla TDC (GU 1o gennaio 1971, n. L 1, pag. 335). Tale nota recita: «Sono considerati come appartenenti alla sottovoce 90.07 A — (apparecchi fotografici) — gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini».
paragrafo 3
4/6 L'attore nella causa principale contestava il provvedimento dell'amministrazione, sostenendo che il prodotto di cui è causa va classificato sotto la voce 84.54 B (altre macchine ed apparecchi di ufficio) e ad esso va applicato il dazio del 7,2 %, consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali ed il commercio (GATT). Esso si basa sui provvedimenti della Tariefcommissie 2 febbraio 1970, relativi a prodotti importati nei Paesi Bassi anteriormente al 1o luglio 1968, data di entrata in vigore della TDC, e che, interpretando la tariffa doganale Benelux, già vigente nei Paesi Bassi, hanno classificato il tipo d'apparecchio di cui trattasi sotto la voce 84.54 B. A seguito di tali provvedimenti, malgrado l'entrata in vigore, medio tempore, della TDC, l'amministrazione doganale dei Paesi Bassi, tenendo conto dell'identica descrizione delle voci di cui trattasi nella TDC e nella tariffa Benelux, aveva continuato a classificare tali prodotti nella sottovoce 84.54 B ed a percepire l'aliquota del 7,2 % fino al 1o gennaio 1971, data di entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 1/71 che modifica la TDC, e che contiene la nota complementare di cui è causa, il che l'ha indotta ad applicare la voce 90.07 A ed il dazio del 14 %.
punto 3
A norma di tale disposizione, l'amministrazione doganale dei Paesi Bassi applicava il dazio del 14 % all'importazione da un paese terzo, effettuata in data 28 aprile 1971, di un duplicatore xerografico, apparecchio le cui caratteristiche corrispondono alla descrizione fornita dalla nota complementare.
SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione
paragrafo 2
8/10 A termini dell'art. 28 del trattato, le modificazioni o sospensioni dei dazi della TDC vengono decise dal Consiglio. La TDC prevede, fra l'altro, al titolo I A della prima parte del testo vigente al momento dell'importazione di cui è causa, tra le norme generali per l'interpretazione della nomenclatura, che la classificazione delle voci è determinata ex lege, in primo luogo, dai termini delle voci e delle note delle sezioni o dei capitoli. La nota complementare di cui è causa, scaturita dalla volontà del Consiglio, è parte integrante della voce cui essa si connette ed ha pari forza vincolante, vuoi che essa ne costituisca un'interpretazione autentica, vuoi che essa la integri.
paragrafo 3
11/12 Non si possono quindi muovere censure a tale modo di procedere, d'altronde corrente in materia e contemplato dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97/69, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della TDC (GU 21. 1. 1969, n. L 14, pag. 1). Quindi, la nota di cui trattasi costituisce, di per sé, vuoi un'interpretazione che non esige una modifica del tenore letterale della voce considerata, vuoi, se del caso, un'integrazione lecita del testo della voce, che viene così ad adeguarsi alla nuova situazione.
punto 7
Con la prima questione la Tariefcommissie chiede se sia lecito classificare nella sottovoce 90.07 A un apparecchio — che a suo avviso rientra nella descrizione della sottovoce 84.54 B — mediante una nota complementare al capitolo 90, contenuta in un regolamento del Consiglio, senza peraltro opportunamente modificare il tenore letterale della predetta voce 90.07.
SENTENZA › In diritto › Sulla seconda questione
paragrafo 5
17/19 La nota complementare di cui è causa risulta inoltre del tutto conforme ad un parere di classificazione elaborato fin dal 1962, e mantenuto in vigore fino al 1o gennaio 1972, dal Consiglio di cooperazione doganale, ed inoltre alla prassi più generale negli Stati, parti contraenti del GATT e, in ispecie, in tutti gli Stati membri della Comunità, eccettuati i Paesi Bassi. Le concessioni tariffarie e le consolidazioni effettuate nell'ambito del GATT, ancor prima del 1o luglio 1968, sono state negoziate dalle autorità comunitarie, in conformità all'art. 111 del trattato e vertevano sulla TDC che sarebbe entrata in vigore il 1o luglio 1968. Tali concessioni e consolidazioni erano quindi relative alle voci 84.54 e 90.07 quali erano interpretate ed applicate, conformemente al parere del Consiglio di cooperazione doganale, in guisa che, mantenendo tale interpretazione ed applicazione successivamente al 1o luglio 1968, le autorità comunitarie non hanno, sotto alcun aspetto, proceduto ad un aumento unilaterale di un dazio consolidato.
punto 13
Con la seconda questione si chiede se «considerato che, ai sensi degli artt. 60 e 65 della Costituzione del Regno dei Paesi Bassi, gli accordi con altri Stati e con organizzazioni internazionali, posti in essere e pubblicati nelle debite forme, hanno forza di legge; considerato che il GATT, di cui i Paesi Bassi sono parte contraente, costituisce un accordo del tipo sopra indicato; considerato che la voce 84.54 e la relativa aliquota di dazio sono state consolidate durante il cosiddetto Kennedy round, ciclo di trattative condotte nell'ambito del GATT; se sia lecito che, in contrasto con la consolidazione cui s'è testé fatto cenno e senza che da parte dei Paesi Bassi sia stato adottato in proposito alcun provvedimento, venga percepito su di una merce, da classificare sotto la voce 84.54, un dazio più elevato, dovuto al fatto che la predetta merce è stata classificata mediante un regolamento del Consiglio CEE in un altro capitolo e sotto un'altra voce tariffaria. Se — data la prevalenza degli obblighi derivanti dai trattati conclusi dalle Comunità sugli atti delle istituzioni comunitarie — il giudice olandese non possa (indipendentemente dalla questione del se una norma del GATT possa o meno attribuire ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare) applicare le norme del GATT che si prestino ad avere efficacia diretta, anche se ciò possa apparire in contrasto col diritto comunitario.»
punto 14
A decorrere dal 1o luglio 1968, conformemente d'altronde all'art. XXIV del GATT, la TDC ha sostituito le tariffe doganali nazionali degli Stati membri, e la competenza per interpretarla e determinare gli effetti giuridici delle voci che la compongono spetta esclusivamente alle autorità comunitarie, sotto il controllo dei giudici incaricati di applicare ed interpretare il diritto comunitario, ed esempio nell'ambito dell'art. 177 del trattato.
punto 15
A prescindere dal quale sia stata la forza cogente nell'ordinamento giuridico nazionale, anteriormente al 1o luglio 1968, d'una interpretazione, relativa ad una voce d'una tariffa doganale nazionale o comune soltanto a determinati Stati membri, emanante dalla competente autorità d'uno Stato membro, siffatta interpretazione, anche nell'ipotesi in cui la descrizione della voce fosse rimasta invariata nella TDC, non può, in quanto tale, prevalere nell'ordinamento giuridico comunitario efficace nel complesso degli Stati membri.
punto 16
In pari guisa, essendosi la Comunità sostituita agli Stati membri per quanto riguarda l'adempimento degli impegni contemplati dal GATT, l'effetto giuridico cogente di tali impegni va valutato in relazione alle afferenti disposizioni dell'ordinamento giuridico comunitario, non già in relazione a quelle che li rendevano precedentemente efficaci negli ordinamenti giuridici nazionali.
SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione
paragrafo 2
21/23 Proprio alla stessa guisa che per gli impegni assunti col GATT, la Comunità si è sostituita agli Stati membri relativamente agli impegni assunti con la convenzione 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e con la convenzione, di pari data, relativa all'istituzione di un Consiglio di cooperazione doganale, ed è tenuta ad assolvere i suddetti impegni. Tra gli impegni di cui alla prima di tali convenzioni, figura, sub art. II, lett. b), (ii), l'obbligo per le parti contraenti «di non apportare alle note dei capitoli e delle sezioni alcuna modifica atta ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci facenti parte della nomenclatura». Si è già avuto modo di osservare che la nota complementare di cui è causa, annoverando gli apparecchi di riproduzione automatica di documenti mediante procedimento elettrostatico, muniti di un sistema ottico di presa delle immagini, nella voce 90.07 A, si conformava ad un parere di classificazione del Consiglio di cooperazione doganale ed alla prassi generalmente seguita dagli Stati firmatari della convenzione 15 dicembre 1950.
paragrafo 3
24/26 Indubbiamente tali pareri di classificazione non vincolano le parti contraenti, ma costituiscono elementi interpretativi tanto più determinanti per il fatto che essi emanano da un'autorità incaricata dalle parti contraenti di garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della nomenclatura. Siffatta interpretazione, qualora corrisponda, inoltre, alla prassi generalmente seguita dagli Stati contraenti, potrebbe venir esclusa solo nell'ipotesi in cui risultasse inconciliabile con i termini della voce di cui trattasi, ovvero nell'ipotesi in cui essa eccedesse palesemente il potere discrezionale attribuito al Consiglio di cooperazione doganale. In considerazione della notevole analogia — riconosciuta dal giudice a quo — tra i procedimenti fotografici e xerografici con presa delle immagini, non risulta che vi siano motivi per considerare il parere di classificazione incompatibile con la voce cui esso si riferisce, per quanto riguarda la sua applicazione nell'ordinamento giuridico comunitario.
punto 20
Con la terza questione si chiede se la nota complementare di cui è causa non sia incompatibile con gl'impegni assunti con la convenzione 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali — particolarmente l'art. II b) (ii) — che vietano di apportare alle note dei capitoli e delle sezioni delle modifiche atte ad alterare la portata dei capitoli, delle sezioni e delle voci della nomenclatura.
punto 27
Da quanto precede discende che la disamina del fascicolo non ha evidenziato elementi atti ad inficiare la validità della nota complementare al capitolo 90 della sezione XVIII della TDC, quale risulta dal regolamento del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
28/29 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione; nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento riveste il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla Tariefcommissie con ordinanza 11 giugno 1974, afferma per diritto:
La disamina delle questioni sottoposte a questa Corte non ha evidenziato elementi atti ad inficiare la validità della nota complementare al capitolo 90 della sezione XVIII della TDC, quale risulta dal regolamento del Consiglio 17 dicembre 1970, n. 1/71.
Firme
R. Lecourt
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
P. Pescatore
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
A. O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 novembre 1975
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt