Sez. L, Sentenza n. 6484 del 09/07/1994 (Rv. 487345 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere | Atti o comportamenti del lavoratore configurabili come rinuncia all'azione o come acquiescenza al recesso - Accertamento del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere
L'accertamento del giudice del merito in ordine all'inesistenza di atti o comportamenti del lavoratore configurabili come rinuncia all'azione diretta alla declaratoria dell'illegittimità del licenziamento o come acquiescenza alla situazione determinatasi con il recesso, e tali perciò da escludere l'interesse ad agire con l'azione predetta, è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)