Sez. L, Sentenza n. 304 del 14/01/1998 (Rv. 511580 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE) | Rilascio a seguito della riscossione dell'indennità di fine rapporto - Acquiescenza al licenziamento - Configurabilità - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - RICEVUTA A SALDO (QUALIFICAZIONE E VALORE)
La riscossione da parte del prestatore di lavoro dell'indennità di fine rapporto ed il rilascio da parte dello stesso della quietanza liberatoria a saldo può costituire acquiescenza al licenziamento, pur illegittimamente intimato, ove si accerti in concreto, con valutazione di fatto non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata, l'intenzione del prestatore di lavoro di accettare l'atto risolutivo del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)