Sez. 2, Sentenza n. 171 del 25/01/1971 (Rv. 349556 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - NATURA POSSESSORIA - CONDIZIONI - RICORSO CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DEL PACIFICO POSSESSO DI UN IMMOBILE E LA DOGLIANZA DELLA SUA VIOLAZIONE - TUTELA DEL POSSESSO - CONFIGURABILITA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - VALORE DEL FONDO DEI CONFINANTI - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCE DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - NATURA POSSESSORIA - CONDIZIONI - RICORSO CONTENENTE L'AFFERMAZIONE DEL PACIFICO POSSESSO DI UN IMMOBILE E LA DOGLIANZA DELLA SUA VIOLAZIONE - TUTELA DEL POSSESSO - CONFIGURABILITA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE - VALORE DEL FONDO DEI CONFINANTI - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*
La denunzia di nuova opera nella seconda fase del giudizio, quella dell'ordinario giudizio di merito, ha natura possessoria allorquando tenda al ristabilimento delle anteriori forme di possesso del ricorrente. Pertanto la domanda ha ad oggetto la tutela del possesso nel caso in cui il ricorrente sia nel ricorso introduttivo del giudizio che nelle successive difese ha sempre affermato il suo ininterrotto, pacifico possesso di un fabbricato e dei diritti inerenti e lamentato che le violazioni dei confinanti avevano turbato questo pacifico possesso ed il correlativo godimento dell'immobile. In conseguenza la denunzia di nuova opera, cosi esercitata a tutela del possesso, spetta ex art 8 cod proc civ alla Competenza esclusiva del pretore ed e ininfluente il valore del fondo dei convenuti, da considerarsi servente rispetto al diritto vantato dal ricorrente, come del pari e irrilevante che sia stata chiesta anche l'eliminazione delle altrui opere illegittime posto che le azioni possessorie importano una condanna a fare, ove questa sia l'unico mezzo per eliminare lo spoglio o la turbativa sofferta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)