Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 01/09/1990 (Rv. 469159 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*
La denunzia di nuova opera, quando sia esercitata soltanto a tutela del possesso, rientra ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ., nella Competenza per materia del pretore non soltanto nella fase sommaria cautelare, ma anche in quella di merito a cognizione piena, a nulla rilevando che sia stata chiesta anche l'eliminazione delle altrui opere illegittime, posto che le azioni possessorie importano una condanna a fare ove questo sia l'unico mezzo per eliminare la turbativa sofferta. (Conf 171/71, mass n 349556).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)