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Sez. 2, Sentenza n. 9082 del 01/09/1990 (Rv. 469159 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469159-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - DENUNCIA DI NUOVA OPERA E DI DANNO TEMUTO - FASE DEL GIUDIZIO DI MERITO - COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - SUSSISTENZA - RICHIESTA DI ELIMINAZIONE DELLE ALTRUI OPERE ILLEGITTIME - IRRILEVANZA.*

La denunzia di nuova opera, quando sia esercitata soltanto a tutela del possesso, rientra ai sensi dell'art. 8 cod. proc. civ., nella Competenza per materia del pretore non soltanto nella fase sommaria cautelare, ma anche in quella di merito a cognizione piena, a nulla rilevando che sia stata chiesta anche l'eliminazione delle altrui opere illegittime, posto che le azioni possessorie importano una condanna a fare ove questo sia l'unico mezzo per eliminare la turbativa sofferta. (Conf 171/71, mass n 349556).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)