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Sez. 3, Sentenza n. 11345 del 11/05/2010 (Rv. 612888 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Uso della cosa locata - Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia - Operatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612888-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE

L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 n. 1 cod. civ., con il conseguente divieto di effettuare innovazioni che ne mutino la destinazione e la natura, è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590 cod. civ., di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui al citato art. 1587 n. 1 e di agire nei confronti del conduttore inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)