Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 01/08/1995 (Rv. 493499 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE | Uso della cosa locata - Obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia - Operatività - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - IN GENERE
L'obbligo del conduttore di osservare nell'uso della cosa locata la diligenza del buon padre di famiglia, a norma dell'art. 1587 n. 1 cod. civ., è sempre operante nel corso della locazione, indipendentemente dall'altro obbligo, sancito dall'art. 1590, di restituire, al termine del rapporto, la cosa locata nello stesso stato in cui è stata consegnata, sicché il locatore ha diritto di esigere in ogni tempo l'osservanza dell'obbligazione di cui all'art. 1587 n. 1 (nella specie, si trattava dell'osservanza dell'obbligo di manutenzione nei termini contrattuali) e di agire nei confronti del conduttore inadempiente sia per la risoluzione del contratto, sia per la riduzione in pristino o l'esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, ed in ogni caso per il risarcimento dei danni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)