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Sez. L, Sentenza n. 11737 del 07/12/1990 (Rv. 470076 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONAMENTO ANTICIPATO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - REQUISITI DI ETÀ ED ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - SUSSISTENZA ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RIFERIMENTO A TALE DATA - CONTRASTO DEL CIT. ART. 16 CON L'ART. 3 COST. IN ORDINE AL MOMENTO DI MATURAZIONE DI DETTI REQUISITI - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470076-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONAMENTO ANTICIPATO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - REQUISITI DI ETÀ ED ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA - SUSSISTENZA ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - NECESSITÀ - DECORRENZA DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - RIFERIMENTO A TALE DATA - CONTRASTO DEL CIT. ART. 16 CON L'ART. 3 COST. IN ORDINE AL MOMENTO DI MATURAZIONE DI DETTI REQUISITI - INSUSSISTENZA.*

Ai fini del pensionamento anticipato previsto dall'art. 16, primo comma, della legge 23 maggio 1981 n. 155, i prescritti requisiti di età ed anzianità contributiva devono sussistere anteriormente alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, la quale (in quanto posteriore ai decreti ministeriali previsti dalla stessa norma) rileva anche ai fini della decorrenza del trattamento di pensione (anticipata), spettante, appunto, dal primo giorno del mese successivo alla detta risoluzione. Tale interpretazione - contro la quale è irrilevante il richiamo delle modifiche (in particolare, riduzione a cinquant'anni del requisito dell'età) apportate dall'art. 1 della legge 31 maggio 1984 n. 193 - non giustifica sospetti d'illegittimità costituzionale del citato art. 16 con riguardo alla disparità di trattamento dei lavoratori a seconda che abbiano o no maturato l'anzidetto requisito di età prima della risoluzione del rapporto, spettando alla discrezionalità del legislatore la (necessaria) fissazione di termini e limiti temporali per la fruizione del beneficio. (V 7434/90, mass n 468320; (V 1971/87, mass n 451271).*

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Legge 31/05/1984 num. 193 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)