Sez. L, Sentenza n. 1971 del 24/02/1987 (Rv. 451271 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PREPENSIONAMENTO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LIMITAZIONI ALLE CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - INAMMISSIBILITÀ - PREGRESSA CONTRIBUZIONE DEL DIRIGENTE PRESSO L'INPS COME IMPIEGATO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'INPDAI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITÀ - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PREPENSIONAMENTO EX ART. 16 DELLA LEGGE N. 155 DEL 1981 - LIMITAZIONI ALLE CATEGORIE DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI - ESTENSIONE AI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI - INAMMISSIBILITÀ - PREGRESSA CONTRIBUZIONE DEL DIRIGENTE PRESSO L'INPS COME IMPIEGATO - RILEVANZA NEI CONFRONTI DELL'INPDAI.*
La disposizione dell'art. 16 della legge n. 155 del 1981, che prevede il prepensionamento per le categorie degli impiegati e degli operai, costituisce norma di carattere eccezionale e quindi non è applicabile al di là delle ipotesi e dei soggetti in essa espressamente indicati, talché non è estensibile ai dirigenti di aziende industriali, categoria questa che invece è espressamente disciplinata, in relazione alla facoltà del prepensionamento (riconosciuta a condizioni più limitative), dal successivo art. 17. Pertanto il dirigente d'azienda che vanti una pregressa contribuzione presso l'INPS come impiegato non può invocare nei confronti di tale istituto il diritto al prepensionamento ex art. 16 citato, ma deve far valere nei confronti dell'INPDAI - ricorrendone le condizioni - l'analogo diritto ex art. 17 citato.*
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 155 art. 16 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)